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Congedi per figli/e fino a tre anni di età
I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno il diritto a un congedo senza limiti temporali per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario nazionale e non influisce la gravità della patologia stessa. Com’è noto, infatti, i bambini fino ai tre anni sono soggetti ad una morbilità frequente.
I genitori possono scegliere di stare vicino al figlio malato per il periodo della prognosi, ma mai insieme, solo alternandosi. Ogni figlio ha diritto al proprio congedo di malattia: tanti figli, tanti congedi.
Trattamento economico e previdenziale
Indennità
Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che usufruiscono dei congedi senza limiti temporali durante i primi tre anni del bambino e dei dieci giorni all’anno dai tre ai quattordici anni, non è prevista la retribuzione. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici è previsto un mese di congedo per malattia del figlio al 100% della retribuzione, ogni anno fino ai tre anni. Ovviamente, le lavoratrici del pubblico impiego usufruiscono, quindi, in misura maggiore di questo congedo rispetto a quelle del settore privato.
Contribuzione figurativa
I periodi di congedo parentale per malattia del figlio/a sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione (legge n. 155/1981, art. 8). Nel pubblico impiego, per i periodi retribuiti al 100% della retribuzione si versa la contribuzione obbligatoria, mentre i periodi non retribuiti sono coperti dalla contribuzione figurativa.
Congedi per figli/e tra i 3 e 14 anni di età
Dal 1° gennaio 2026, la legge n. 199/2025, ha esteso il diritto a questo congedo: I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a dieci giorni l’anno (in precedenza i giorni erano massimo 5) di congedo per ogni figlio/a, fino al compimento dei 14 anni di età (in precedenza il limite di età era di 8 anni). I genitori possono beneficiarne solo in alternativa e non contemporaneamente; il diritto è personale e non cedibile, pertanto, l'eventuale rinuncia di un genitore non permette all'altro di cumulare le giornate, eccedendo il limite individuale di 10 giorni.
Nel pubblico impiego, così come avviene nel privato, questi giorni non sono retribuiti.
Contribuzione figurativa
I giorni di congedo sono coperti dalla contribuzione figurativa «ridotta» (che abbiamo incontrato per i permessi orari e peri congedi parentali), cioè per un valore pari al doppio dell’assegno sociale.
Nel pubblico impiego, invece, sono accreditati con la contribuzione figurativa «piena» (legge n. 155/1981).
N.B. L’estensione fino a 14 anni non porta con sé una pari estensione della copertura previdenziale: il congedo per malattia del figlio fra gli 8 e i 14 anni non prevede l’ accredito figurativo.
La sospensione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La norma del 2026 ribadisce l'incompatibilità tra lo stato di ricovero ospedaliero di un figlio e il godimento delle ferie. In caso di ricovero del figlio, il genitore può chiedere l'interruzione immediata del periodo di ferie di cui sta godendo per convertire l'assenza in congedo per malattia del figlio.
ATTENZIONE
Sia nel pubblico che nel privato, ai congedi per malattia del figlio/a non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino malato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Congedo per malattia del figlio/a, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2026.
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