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Versamento del TFR Fondo di Tesoreria INPS – Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2026 in materia - Breve analisi della Circolare INPS n. 12/2026
Con la Circolare n. 12/2026 l’INPS recepisce l’importante novità introdotta dall’ultima Legge Finanziaria in materia di destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (FDT INPS), fornendo inoltre utili indicazioni sull’interpretazione della novella.
Ricordiamo che il Fondo di Tesoreria INPS è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 (cfr. il comma n. 756 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ndr).
In virtù di tale norma, a partire dal 01.01.2007 i datori di lavoro che avevano in forza più di 49 dipendenti al 31.12.2006, sono obbligati al versamento al FDT INPS del TFR rimasto in azienda, ovvero non destinato alla previdenza complementare.
Sempre tale norma stabiliva inoltre che, per le società di nuova costituzione (ovvero sorte dopo il 31.12.2006), il dato dimensionale dei 49 dipendenti doveva essere rilevato entro il termine dell’anno solare di costituzione della compagine sociale.
Poteva quindi accadere, ed è in realtà accaduto, che società che nel corso del primo anno solare dalla loro nascita rimanessero al di sotto della soglia dei 49 dipendenti non divenissero in seguito obbligate al versamento del TFR al FDT INPS, anche se, nel corso degli anni successivi alla loro costituzione, assumevano dimensioni rilevanti, o anche molto rilevanti, quanto al numero dei dipendenti in forza presso di esse.
La Legge Finanziaria 2026 (cfr. l’art. 1, comma 203, L. n. 199/2025, ndr) introduce importanti novità in materia.
Afferma infatti la novella che:
1) Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 01.01.2026, sono tenuti al versamento del contributo del TFR al FDT INPS anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, hanno raggiunto o raggiungono la soglia dei 50 dipendenti.
Viene quindi introdotto un parametro di riferimento flessibile o dinamico, e non più rigido o statico, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale a cui è collegato l’obbligo di versamento del TFR al FDT INPS. In particolare, dal 2026 viene meno il riferimento “statico” al dato occupazionale nel primo anno di attività dell’azienda, per essere sostituito da quello “dinamico”, che tiene conto degli eventuali incrementi occupazionali che si possono realizzare negli anni successivi a quello di inizio attività. Per effetto della modifica legislativa, ciò che rileva ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al FDT INPS è il superamento della soglia dimensionale, calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.
La norma afferma inoltre che:
2) Solo limitatamente al periodo 2026-2027, la predetta media annuale non può essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Infine, che:
3) Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 01.01.2032, sono altresì tenuti al versamento del TFR al FDT INPS i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.
Riassumendo, il versamento del TFR al FDT INPS è dovuto se,
alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti dimensionali:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Per fare un esempio concreto dell’applicazione del nuovo regime, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
Si noti inoltre che la novella in argomento non interviene sulle fattispecie già disciplinate dalla norma del 2007, che non è abrogata, bensì modificata. Ne consegue che un datore di lavoro che inizi l’attività nel corso del corrente anno e che, con riferimento ad esso, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.
Il principio è chiaro: le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026 operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività, mentre per le aziende di nuova costituzione continua ad applicarsi il criterio stabilito dalla legge di Bilancio del 2007, che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote di TFR al FDT INPS. Ciò naturalmente sino al 31.12.2031, perché dal 01.01.2032, come già scritto, la soglia dimensionale si abbassa a 40 dipendenti.
Attenzione, le eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente, non rilevano sull’obbligo di versamento.
Una volta quindi superata la soglia dimensionale, l’azienda è tenuta all’obbligo contributivo, anche se successivamente il numero di dipendenti si riduce al di sotto della soglia prevista.
Ciò premesso, ai fini dell’accertamento in concreto della sussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al FDT INPS, rimangono imprescindibili due strumenti:
1) In via preliminare, facendo richiesta all’ufficio INPS territorialmente competente (ovvero, la sede in cui la Società accentra il versamento dei contributivi previdenziali, ndr), di verificare se una determinata compagine sociale sia dotata o meno del codice 1R, che identifica i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FDT.
2) Di conseguenza (o, in alternativa, se il canale di cui al punto n. 1 non è disponibile), occorre esaminare l’estratto conto fondo tesoreria del lavoratore. All’interno di tale documento (che rileva la situazione di ciascun lavoratore) è contenuto lo storico dei versamenti (o dei mancati versamenti, ndr) del TFR al FDT INPS, distinti mese per mese. Il documento è attualmente reperibile esclusivamente dal diretto interessato, o in via telematica attraverso, il servizio “INPS Risponde” (cui si accede dal portale My INPS con le proprie credenziali), o prenotando un appuntamento in presenza presso la propria sede INPS di competenza territoriale.






