PHOTO
Nota di commento CGIL sulla Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, Agenzia delle Entrate
Con la pubblicazione della Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per applicare le agevolazioni fiscali previste dall'ultima Legge di bilancio. Si tratta di misure che incidono direttamente sulla busta paga dei lavoratori del settore privato per il solo 2026.
La detassazione dei rinnovi contrattuali (Aliquota 5%)
Il primo chiarimento riguarda l’art. 1, comma 7 della Legge di bilancio 2026, che ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5 per cento. Il beneficio si applica solamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, che possedevano nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
È importante chiarire come funziona questa agevolazione nel caso di tranche su più annualità.
Se un contratto è stato rinnovato nel 2025, la detassazione al 5% scatterà solo sulle somme pagate nel corso del 2026.
Esempio:
Se un rinnovo di aprile 2025 ha previsto un primo aumento di 27 euro da giugno 2025 e un secondo scatto di 53 euro a giugno 2026, il lavoratore vedrà tassati al 5% i primi 27 euro da gennaio a maggio, e l'intera somma di 80 euro (27+53) da giugno in poi. Tutto ciò che è stato incassato nel 2025, invece, resta tassato normalmente.
L'agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: si tratta, dunque, delle dodici mensilità, della tredicesima e della quattordicesima. Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Restano, invece, escluse le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, gli scatti di anzianità, il TFR, le una tantum, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le indennità di turno.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Maggiorazioni per turni, notturni e festivi (Aliquota 15%)
La circolare analizza anche il beneficio che la Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 10 e 11) dedica alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo (come previsto dal CCNL), per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).
In questo caso, l’imposta sostitutiva è del 15% e spetta a chi nel 2025 ha avuto un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.
L'agevolazione si applica su un massimo di 1.500 euro lordi annui. Le somme eccedenti tale limite (franchigia) concorrono alla formazione del reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.
Restano invece escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali.
Attenzione: i lavoratori del settore Turismo e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non rientrano in questa specifica misura perché per loro è previsto un trattamento integrativo speciale separato (comma 18 Legge di bilancio 2026).
Come usufruire delle agevolazioni
Salvo espressa rinuncia scritta, i benefici sono corrisposti direttamente dal datore di lavoro. In caso di più datori di lavoro o di datori di lavoro diversi nel corso del 2025, il lavoratore dovrà consegnare le Certificazioni uniche dei rapporti di lavoro precedenti o sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi il dipendente privo di un sostituto d’imposta, o il contribuente che preferisce assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria, o nel caso in cui abbia beneficiato dell’agevolazione in assenza dei presupposti.
L'Agenzia conferma che queste somme detassate non devono danneggiare il lavoratore. Pertanto, anche se non fanno cumulo per il reddito totale, vengono comunque conteggiate per garantire che non si perda il diritto al trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro).
Infine, si ricorda che l'applicazione è automatica, ma il lavoratore ha sempre il diritto di rinunciare per iscritto alla tassazione agevolata.






