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Referendum 2026
Il ruolo dei Rappresentanti di Lista: compiti, diritti e possibilità di voto
il ruolo del rappresentante di lista ha una valenza democratica importantissima, coloro che sono chiamati a questo incarico devono svolgere il loro compito con responsabilità, dedizione e correttezza.
1. Chi può designare i Rappresentanti di Lista
Possono nominare rappresentanti presso ogni seggio:
- partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale o con almeno un eletto al Parlamento europeo spettante all’Italia;
- gruppi promotori del referendum;
- in caso di più gruppi promotori dello stesso referendum, ciascun gruppo può designare i propri rappresentanti.
Ogni soggetto politico può indicare un rappresentante effettivo e un supplente. La designazione avviene tramite persona delegata con mandato autenticato, oppure direttamente da presidenti/segretari nazionali o parlamentari del partito.
2. Come avviene la designazione
- Designazione in carta libera con firma autenticata
- Presentazione entro il giovedì precedente le votazioni, anche via PEC alla segreteria comunale. Quindi il termine di presentazione per il Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 è giovedì 19 marzo.
- In alternativa, consegna al presidente di seggio: sabato pomeriggio (autenticazione schede, quindi sabato 21 marzo, ore 16:00) o domenica mattina prima dell’apertura (domenica 22 marzo, ore 6:50).
Il Sindaco trasmette ai presidenti l’elenco delle persone delegate che non hanno ancora designato e l’elenco dei soggetti titolati a farlo. La designazione può essere cumulativa per tutti i seggi del Comune, con estratti consegnati ai singoli presidenti.
3. Verifiche a cura del Presidente di Seggio
- Elettorato attivo: il rappresentante deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune (verificabile tramite tessera elettorale).
- Alfabetizzazione: deve saper leggere e scrivere (accertamento nelle forme ritenute idonee).
- Regolarità dell’atto: scritto con firma autenticata del soggetto abilitato.
- Deleghe: se la designazione è fatta da persona delegata, va allegata copia del mandato.
Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti competenti nel rispettivo territorio; le designazioni possono riguardare anche seggi in altri Comuni. L’autenticazione segue l’art. 21, c.2, D.P.R. 445/2000 (identificazione, data/luogo, qualifica, firma e timbro dell’ufficiale).
4. Compiti e diritti dei Rappresentanti di Lista
4.1 Presenza e attività al seggio
- Diritto ad assistere a tutte le operazioni (costituzione, votazione, chiusura, scrutinio) sedendo al tavolo o in prossimità.
- Facoltà di inserire dichiarazioni sintetiche a verbale.
- Facoltà di apporre la firma su: strisce di chiusura delle urne, verbale del seggio, plichi degli atti, strisce adesive di chiusura porte/finestre.
- Possibilità di distintivo o bracciale con contrassegno del partito/gruppo o denominazione del comitato.
4.2 Privacy e comportamento
Obbligo di riservatezza e tutela della segretezza del voto. È vietato l’uso di dati relativi alla partecipazione al voto degli elettori (dato potenzialmente rivelatore di orientamento politico).
4.3 Seggi speciali/volanti e periodi di chiusura
- Su richiesta, possono assistere alle operazioni del seggio speciale o del seggio volante.
- Possono trattenersi all’esterno della sala durante i periodi di chiusura del seggio.
5. Focus: i Rappresentanti possono votare nel seggio in cui operano
Non riesci a tornare nella tua città per votare al Referendum sulla Giustizia? Per votare in un'altra città puoi dare la disponibilità come Rappresentante di Lista.
I Rappresentanti di Lista possono votare nel seggio dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. È necessario presentare tessera elettorale e documento d’identità. Il presidente di seggio gestisce la registrazione del voto nel rispetto delle procedure.
| Tema | Indicazioni operative |
|---|---|
| Chi nomina | Partiti/gruppi parlamentari o con eletti PE Italia; promotori del referendum; ciascun gruppo promotore se plurimo. |
| Atto di designazione | Carta libera, firma autenticata; entro giovedì via PEC o direttamente a presidente (sabato/domenica prima dell’apertura). |
| Requisiti del rappresentante | Elettore di un Comune italiano; sa leggere/scrivere; designazione regolare; eventuale copia del mandato se delegato. |
| Diritti al seggio | Presenza a tutte le operazioni; dichiarazioni a verbale; firme su urne/verbali/plichi/sigilli; distintivo ammesso. |
| Voto del rappresentante | Può votare nel seggio in cui opera, anche se iscritto in altra sezione sul territorio nazionale. |
6. Qualifica di pubblico ufficiale
Durante le operazioni i rappresentanti assumono la qualifica di pubblici ufficiali, con relativa tutela penale in caso di reati commessi nei loro confronti e responsabilità in caso di irregolarità.
7. Sanzioni
- Il presidente può allontanare chi esercita violenza o disturba gravemente nonostante due richiami.
- Chi impedisce il regolare svolgimento delle operazioni è punito con reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1.032 a 2.065 €.
Per approfondire:
→ Speciale Referendum Giustizia 2026










