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Contesto normativo del referendum costituzionale 2026
Lo svolgimento del referendum costituzionale del 2026 rientra nelle procedure disciplinate dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la legge quadro sui referendum statali. Quando la legge n. 352/1970 non disciplina specifici aspetti organizzativi, si applicano le norme del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico per l’elezione della Camera dei Deputati.
Per il 2026, inoltre, il legislatore è intervenuto con il decreto‑legge 27 dicembre 2025, n. 196, introducendo misure eccezionali di organizzazione dei seggi e di svolgimento delle votazioni, tra cui l’estensione del voto alla giornata del lunedì (7:00‑15:00), derogando alla regola della sola domenica.
Composizione degli uffici elettorali di sezione nel 2026
La Pubblicazione n. 2 del Ministero dell’Interno definisce la composizione ordinaria dei seggi in occasione delle consultazioni referendarie:
- 1 Presidente
- 1 Segretario
- 4 Scrutatori
Totale: 6 componenti
In caso di contemporaneo svolgimento, nello stesso seggio, di referendum ed elezioni suppletive, l’art. 1, comma 3, del D.L. 196/2025 stabilisce che si applicano le regole degli uffici elettorali previsti per le elezioni suppletive, comprese quelle sui compensi
Onorari per presidenti, scrutatori e segretari
Base normativa degli onorari
Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione derivano da quanto previsto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, che disciplina i compensi forfettari del personale dei seggi. Tale legge definisce gli importi base per:
- Presidenti
- Scrutatori
- Segretari
- Personale dei seggi speciali
La Pubblicazione n. 2 conferma che questa legge continua a costituire il riferimento per la definizione degli onorari
Aumento degli onorari per le consultazioni del 2026
Le istruzioni ufficiali e i richiami normativi istituzionali confermano che, in relazione al prolungamento delle operazioni di voto previsto dal D.L. 196/2025, gli onorari determinati ai sensi della legge n. 70/1980 vengono aumentati del 15% per tutte le consultazioni del 2026.
L’aumento riguarda:
- Presidenti di seggio
- Segretari
- Scrutatori
- Componenti dei seggi speciali
Tale incremento del 15% è stabilito esplicitamente tramite richiamo normativo nelle istruzioni istituzionali relative al referendum 2026, che specificano l'applicazione degli onorari di cui alla legge n. 70/1980 “aumentati del 15 per cento”
Le maggiorazioni previste per eventuali consultazioni svolte contemporaneamente (es. referendum + suppletive o referendum + amministrative) restano valide, sulla base della normativa vigente.
Modalità di erogazione e natura degli onorari
Gli onorari:
- sono fissi e forfettari, secondo la legge n. 70/1980;
- spettano al personale per il solo fatto di aver svolto le funzioni;
- sono erogati dai Comuni, con successivo rimborso da parte dello Stato;
- non costituiscono retribuzione lavorativa ordinaria, ma indennità specifica per servizio elettorale.
Permessi e tutele per i lavoratori
Restano ferme le tutele previste per i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali:
- diritto ad assentarsi per tutta la durata delle operazioni;
- retribuzione garantita;
- diritto a riposi compensativi nei casi previsti dalla legge.
→ Speciale Referendum Giustizia 2026








