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Circolare INPS n. 41 del 3 aprile 2026. Effetti dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita sugli Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali, Isopensione e Indennità di espansione
Finalmente, dopo mesi di richieste di intervento e a seguito del confronto avviato nel tavolo del 18 marzo u.s. presso il Ministero del Lavoro, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, intervenendo su una criticità che la CGIL aveva denunciato da tempo: il rischio concreto che lavoratrici e lavoratori coinvolti nei percorsi di uscita anticipata dal lavoro potessero trovarsi senza reddito, senza assegno di accompagnamento e senza pensione.
L’Istituto fornisce indicazioni operative sugli effetti dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita – pari a un mese nel 2027 e a ulteriori due mesi nel 2028 – sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione: assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, isopensione e indennità di espansione.
Il punto centrale riguarda la gestione del disallineamento tra la durata delle prestazioni e il momento effettivo di accesso alla pensione.
In primo luogo, viene chiarito che le prestazioni possono essere prolungate oltre la durata ordinaria prevista (attualmente tra 4 e 7 anni), fino alla prima decorrenza utile della pensione. Questo vale anche nei casi in cui, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, il requisito pensionistico venga raggiunto in un momento successivo rispetto a quanto originariamente previsto.
Per i Fondi di solidarietà bilaterali, in particolare nei settori del credito e delle assicurazioni, viene prevista la possibilità di estendere la durata degli assegni attraverso deliberazioni dei Comitati amministratori, garantendo così la continuità della copertura.
Per quanto riguarda l’isopensione e il contratto di espansione, l’INPS ribadisce che la prestazione può essere erogata fino alla prima decorrenza utile della pensione, anche oltre il limite ordinario, a condizione che il datore di lavoro continui a garantire la provvista e la contribuzione correlata necessaria.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le domande già presentate o respinte. L’Istituto introduce una salvaguardia per i lavoratori che hanno cessato l’attività entro il 31 gennaio 2026, prevedendo l’accoglimento delle domande anche nei casi in cui i nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” determinerebbero il superamento della durata ordinaria delle prestazioni, nonché il riesame delle domande eventualmente già respinte.
Infine, viene chiarito che tali indicazioni si applicano anche agli iscritti alle gestioni pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), tenendo conto anche dell’allungamento delle finestre di accesso alla pensione anticipata – fino a nove mesi dal 2028 – che rende necessario estendere le prestazioni per coprire il periodo tra maturazione dei requisiti e decorrenza effettiva della pensione. Su questo aspetto, ricordiamo che la modifica delle aliquote di rendimento prevista dalla legge di Bilancio 2024 riguarda esclusivamente le pensioni anticipate.
La Cgil seguirà con particolare attenzione questi casi fino alla liquidazione della pensione, considerato che si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno già cessato il rapporto di lavoro in un momento antecedente all’introduzione della nuova normativa e che, proprio per questo, non hanno alcuna possibilità di attendere il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Le indicazioni contenute nella circolare in commento rappresentano un risultato importante, perché evitano una situazione di vuoto di tutela che avrebbe colpito lavoratrici e lavoratori già usciti dal lavoro sulla base di accordi sottoscritti. Viene così garantita la continuità del reddito e si corregge una criticità che la CGIL aveva segnalato con largo anticipo.
Tuttavia, il provvedimento non risolve il problema in modo strutturale. La deroga prevista per coloro che hanno cessato l’attività entro il 31 gennaio 2026 – e che ha consentito di superare i rigetti delle domande di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione – rischia infatti di non evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro.
La soluzione individuata dall’INPS riguarda principalmente i lavoratori già titolari di assegno di esodo, ma non offre garanzie sufficienti per coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività e sono ancora in attesa della prestazione.
Un caso concreto potrebbe essere quello di una lavoratrice o di un lavoratore che cessa dal lavoro a dicembre 2026, avendo maturato i requisiti sulla base del quadro normativo vigente. La successiva pubblicazione, a gennaio, del nuovo rapporto del MEF con l’aggiornamento delle stime sull’adeguamento alla speranza di vita potrebbe modificare tali requisiti, determinando la perdita del diritto alla prestazione di esodo e riproponendo il rischio di rimanere senza reddito.
Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, applicato anche “in via prospettica”, continua quindi a generare incertezza: ogni aggiornamento può incidere sulle condizioni di accesso alla pensione anche a distanza di poche settimane, esponendo in particolare chi cessa l’attività a fine anno al rischio di trovarsi in un quadro diverso da quello su cui era stato costruito il proprio percorso di uscita
Sarebbe stato sufficiente estendere anche per il futuro la salvaguardia oggi prevista solo per coloro che hanno cessato l’attività entro il 31 gennaio 2026. È evidente, tuttavia, che ci muoviamo in un contesto profondamente diverso rispetto al passato e che le indicazioni contenute nella circolare in commento rappresentano comunque un passo importante, che potranno contribuire a gestire e risolvere eventuali criticità analoghe qualora si ripresentassero.
Resta inoltre aperta la questione – che, come CGIL, abbiamo evidenziato anche durante l’ultimo incontro al Ministero del lavoro - della platea esclusa da questi strumenti, a partire dai lavoratori destinatari del sistema contributivo, che non possono ancora accedere a queste misure di accompagnamento alla pensione.
Si tratta comunque di un intervento che arriva dopo una fase iniziale di sottovalutazione del problema e che conferma, ancora una volta, come l’assenza di un confronto strutturato con le parti sociali produca effetti diretti e negativi anche sulle condizioni previdenziali di lavoratrici e lavoratori. La previdenza continua a essere gestita in modo episodico, intervenendo solo quando le criticità emergono in tutta la loro evidenza.






