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La legge n. 76/2016 ha introdotto e disciplinato le Unioni Civili fra persone dello stesso sesso equiparandole a quella matrimoniale; agli uniti civilmente vengono quindi riconosciuti tutti i diritti dei coniugi.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 nel non includere il convivente fra i soggetti legittimati a godere dei permessi mensili per prestare assistenza al convivente disabile.
La Circolare INPS n. 38/2017 riconosce il diritto ai permessi e al congedo straordinario alla parte dell’Unione Civile che presta assistenza all’altra parte.
La Circolare INPS n. 36/2022 riconosce i benefici relativi ai permessi e al congedo straordinario anche in favore dei parenti dell’altra parte dell’Unione Civile, precedentemente esclusi; i parenti dell’unito civilmente hanno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione, rispettando il grado di affinità normativamente previsto.
Le convivenze di fatto, non essendo un istituto giuridico, non generano invece un rapporto di affinità con i parenti del partner e pertanto il convivente può usufruire dei permessi nel caso di assistenza prestata al convivente ma non per l’assistenza prestata a un suo parente.
Il Decreto Legislativo n. 105/2022, recepito dal messaggio INPS n. 3096/2022, riconosce al convivente di fatto la possibilità di usufruire anche del congedo straordinario per assistere il partner.
NOTA BENE
L’Unione Civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso
Tabella sinottica | ||
Aventi diritto | Età del disabile | Tipologia permesso/congedo |
Genitori | Fino a 3 anni | • 2 ore di permesso giornaliero (*) • Prolungamento del congedo parentale • 3 giorni di permesso mensili • Congedo biennale retribuito |
Dai 3 ai 12 anni | •Prolungamento del congedo •parentale •3 giorni di permesso mensili •Congedo biennale retribuito | |
Dai 12 anni in poi | • 3 giorni di permesso mensili • Congedo biennale retribuito | |
Lavoratore disabile | Qualsiasi | •2 ore di permesso giornaliero (*) •3 giorni di permesso mensili |
Coniuge Parte dell’Unione Civile Convivente Parenti e affini (**) | Qualsiasi | • 3 giorni di permesso mensili • Congedo biennale retribuito |
(*) Nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore, il permesso è di una sola ora. (**) Solo secondo l’ordine prioritario dettato dalla norma. I conviventi hanno diritto di prestare assistenza SOLO al partner. La parte dell’Unione Civile può prestare assistenza sia al partner che ai suoi familiari e può riceverla sia dal partner che da suoi familiari. |
Permessi e congedi di lavoro agli uniti civilmente e ai conviventi, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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