Per i lavoratori e le lavoratrici il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 è prevista un’agevolazione contributiva: l’art. 1 comma 40 della legge n. 335/1995 riconosce loro, infatti, la possibilità di richiedere la contribuzione figurativa per le assenze dal lavoro per l’educazione e l’assistenza dei figli, fino al sesto anno di età, per un massimo di centosettanta giorni per ciascun figlio.

Nel caso in cui l’assistenza sia rivolta a un figlio maggiore di sei anni (o al coniuge o al genitore conviventi), riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, al lavoratore/lavoratrice spettano ulteriori venticinque giorni di assenza l’anno, coperti figurativamente, fino al limite complessivo di ventiquattro mesi nell’arco della vita lavorativa.

Sempre l’art. 1 comma 40 della legge n. 335/1995 alla lettera c) riconosce un bonus alla donna lavoratrice, in caso di maternità, che riduce il requisito minimo dell’età previsto per l’accesso al pensionamento di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di un anno nel caso di più figli. In alternativa, si può chiedere l’incremento del coefficiente di calcolo della pensione relativo all’età (di un anno nel caso di uno o due figli, di due anni nel caso di tre o più figli) da applicare al montante contributivo.

Possono accedere al beneficio anche le lavoratrici con anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, qualora esercitino la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo e le lavoratici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata (ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 282/1996, con passaggio al sistema contributivo di tutta la contribuzione versata anche prima del 1996).

Anche le lavoratrici aventi diritto all’Ape sociale possono fruire di una riduzione del requisito contributivo richiesto per il trattamento, pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.


Agevolazioni nel sistema contributivo, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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