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Memoria CGIL su Proposta di legge C. 2179 d’iniziativa popolare recante Disposizioni per l’istituzione del salario minimo - XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) Camera dei deputati - 7 maggio 2026
La proposta di legge C. 2179 di iniziativa popolare per disciplinare il “salario minimo” - che si realizza attraverso l’introduzione di una soglia salariale minima oraria per la contrattazione collettiva - in attuazione all’art. 36 della Costituzione raccoglie alcune delle osservazioni che la nostra organizzazione ha sostenuto nell’iter di discussione della Direttiva UE 2022/2041, nel dibattito successivo alla sua adozione nell’ottobre 2022 e per sollecitare il Governo Italiano al suo recepimento.
Recepimento che consideriamo ancora non attuato.
Nemmeno il Decreto-legge n.62 del 2026 di recente emanazione può considerarsi quale atto di recepimento della direttiva, perché quantomeno non ha visto il confronto delle parti sociali previsto dalla direttiva stessa per promuovere azioni a sostengo della contrattazione collettiva e con la definizione di un sistema di informazione trasparente per lavoratrici e lavoratori.
Per la CGIL la contrattazione collettiva cosiddetta qualificata, per realizzare quanto disposto dalla Costituzione nell’articolo 36, necessita di una legge sulla rappresentanza in attuazione degli accordi interconfederali sottoscritti da CGIL CISL UIL con le associazioni di rappresentanza delle imprese per dare titolarità e efficacia – attraverso la misurazione su dati certi della rappresentatività dei soggetti sindacali e datoriali - ai contratti collettivi di lavoro.
Consideriamo questa la strada più efficace per contrastare definitivamente la proliferazione della cosiddetta contrattazione “pirata”.
Per porre mano al tema della rappresentanza occorre una legge, da realizzarsi recependo gli accordi interconfederali ripercorrendo le previsioni del Testo Unico del gennaio 2014: occorre verificare la rappresentanza e la rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, come di quelle datoriali, ai fini della contrattazione collettiva.
La misurazione della rappresentatività ai fini contrattuali apre la strada - oltre che alla titolarità - all’efficacia generale dei contratti collettivi.
La proposta di legge, ben articolata nel definire l’ambito di applicazione, ricomprendendo tutte le tipologie di impiego e il trattamento economico minimo indicando una soglia (9 euro) sotto la quale i contratti collettivi, “ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale” e pur indicando quali contratti di riferimento quelli dei comparativamente più rappresentativi non indica, come invece necessario, le modalità per misurare la rappresentatività delle organizzazioni Sindacali ai fini della contrattazione collettiva, né delle associazioni datoriali.
Nella relazione introduttiva alla proposta di legge si può leggere un passaggio che risponde a quanto previsto dalla Direttiva UE sopra richiamata che consente anche ai paesi dove la copertura contrattuale è superiore all’80% di promuovere, insieme alle Parti Sociali un piano per rafforzare la contrattazione, “con il vincolo però che essa non possa essere inferiore, rispettivamente, alla soglia minima di 9 euro per il trattamento economico minimo (TEM) e a quanto stabilito dai sindacati comparativamente rappresentativi per il trattamento economico complessivo (TEC). La presente proposta di legge si muove quindi nella direzione di conservare e rafforzare la centralità della contrattazione collettiva nazionale dei sindacati più rappresentativi quale fonte principale di determinazione del trattamento economico dei lavoratori.”
Garantire che solo soggetti in possesso di una rappresentanza certificata e quindi titolati alla contrattazione collettiva determinerebbe da sé le condizioni per una semplificazione del sistema contrattuale e restituirebbe concretamente il potere negoziale alle lavoratrici e ai lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali.
La proliferazione contrattuale determinata da soggetti non rappresentativi – nonostante la bassissima copertura - determina una spinta verso il basso delle condizioni economiche e normative; la sovrapposizione di più contratti collettivi sullo stesso ambito di attività determina la difficoltà anche in sede rimediale d’individuare quale livello salariale applicare; un orientamento prevalente della giurisprudenza di considerare i minimi tabellari escludendo gli altri aspetti che compongono la retribuzione, ha determinato nei casi di contenzioso anche l’applicazione di contratti collettivi che agiscono attraverso il dumping contrattuale. Il motivo per cui vengono definiti contratti pirata è esattamente per il fatto che lasciano pressoché invariata la paga oraria e agiscono sugli altri istituti salariali.
Per questa ragione ogni ragionamento sul tema del salario e della contrattazione ha necessità di ancorarsi al tema della rappresentanza.
Occorre una legge che recepisca gli accordi interconfederali per la verifica della rappresentanza e della rappresentatività delle Organizzazione Sindacali ai fini della contrattazione collettiva.
Merita ricordare il lavoro che stiamo facendo, ai fini della misurazione della rappresentanza, con il Testo Unico sottoscritto nel 2014 con Confindustria per misurare il peso delle organizzazioni sindacali nei contratti nazionali stipulati da CGIL, CISL, UIL per gli ambiti Confindustria e Confservizi sulla base del numero degli iscritti a tutti i sindacati e al voto per l’elezione delle RSU.
Tutto l’impianto della proposta di legge risponde a quanto disposto dalla nostra Costituzione in relazione alla necessità di assicurare la retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e per assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Sempre dalla relazione un passaggio importante: “conformemente a quanto previsto anche nella direttiva (UE) 2022/2041, istituisce una Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, composta da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti nonché delle parti sociali comparativamente più rappresentative, che avrà come compito principale quello di aggiornare periodicamente il trattamento economico minimo orario; la disciplina proposta si premura inoltre di introdurre un’apposita procedura giudiziale, di matrice collettiva, volta a garantire l’effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso”.
Di particolare interesse nell’articolo 6 l’istruttoria volta alla repressione di condotte elusive in particolare nel passaggio che prevede che il giudice del lavoro ordini al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione del trattamento economico e degli oneri, la cui efficacia non può essere revocata fino a nuovo giudizio.
Quindi, la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dando attuazione all’articolo 39 della Costituzione, nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa, che la proposta indica nell’articolo 2 identificando le voci del trattamento economico complessivo.
Nello specifico per le tipologie di lavoro non subordinate il salario minimo così definito ha l’obiettivo di agganciare i minimi previsti dalla contrattazione collettiva per analoghe professionalità.
Come ultima informazione merita ricordare che con la riorganizzazione dell’archivio dei contratti collettivi presso il CNEL si promuove una maggiore evidenza a quei contratti che rispondono in modo più coerente al criterio di contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativi nel loro settore prevalente.
Fissare un salario minimo orario sotto il quale non si possa andare è fondamentale per il lavoro povero (o i lavoratori piu fragili nel Mercato del Lavoro) perché’ introduce un elemento non sottoposto a nessuna dinamica diversa oltre l’obiettivo dell’art 36 della Costituzione.
Alleghiamo, a integrazione dei contenuti, la memoria depositata in occasione dell’audizione presso la 10ª Commissione permanente Senato della Repubblica (AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. AS 957, AS 956 E AS 1237 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO.)








