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Nella giornata odierna, martedì 3 marzo, si è tenuta l'audizione presso la V Commissione Bilancio, nell'ambito dell'esame del DL 19/2026: ‘Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (C. 2807)’.
Per la CGIL hanno partecipato Luigi Caramia, Responsabile Ufficio PNRR, Politiche per la coesione, Mezzogiorno, e Massimo Brancato, Coordinatore Area Politiche per lo Sviluppo.
Riportiamo in allegato la memoria predisposta con il contributo delle Aree del Centro Confederale e delle categorie interessate.
PREMESSA
Il decreto-legge 19/26 è l’ennesimo provvedimento della legislatura che - con la motivazione del dover rispettare condizionalità, o approvare riforme, o attuare investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - tratta una pluralità di materie e mobilita una quantità di risorse che, in una situazione ordinaria, richiederebbero ben altre procedure. La stessa possibilità di apportare modifiche sostanziali nel corso dell’iter parlamentare di conversione appare improbabile.
A conferma di una prassi che si è andata consolidando nel tempo abbiamo appreso dal sito della Commissione Europea che il Governo, all’insaputa dell’opinione pubblica, ha sottoposto alla stessa, la settimana scorsa, un’ulteriore rimodulazione del Piano, senza che nessuno sappia quali siano le modifiche proposte in vista della nona rata.
Insomma, si è passati da un Piano per trasformare il Paese con gli strumenti della partecipazione e della condivisione di obiettivi e strumenti, a un documento tecnico di livello elevatissimo da attuare presto e bene con una totale compressione del dialogo con le parti sociali e con l’emarginazione del Parlamento, fino ad arrivare a una concezione della gestione del PNRR in cui tutte le decisioni vengono concentrate a Palazzo Chigi.
Un primo problema, quindi, ha a che fare con la partecipazione e la trasparenza con cui si sta attuando questa fase del Piano. Vanno individuate regole e modalità di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Chiediamo l’istituzione, in tempi brevi, di una cabina di coordinamento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR che avranno un impatto sociale anche dopo il 2026, con la piena partecipazione delle parti sociali.
Ci riferiamo, ad esempio: al Piano d’azione nazionale contro il lavoro sommerso; alle riforme delle politiche attive del mercato del lavoro; a quelle sulla disabilità, sulla non autosufficienza, della sanità territoriale; a quelle relative al sistema di istruzione, al rafforzamento dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria; alle riforme della pubblica amministrazione, della legislazione sugli alloggi per studenti universitari, alla gestione dei nidi d’infanzia, ecc.
Ed è fondamentale conoscere i dati e le informazioni, quindi torniamo a chiedere l’accesso diretto in ambiente dedicato alla banca dati REGIS per le Parti sociali.
Nel merito, il provvedimento sancisce l’avvio di una sorta di fase due del PNRR, che proseguirà anche dopo il 2026, in considerazione della previsione dell’utilizzo di risparmi e delle economie a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori e della creazione di ulteriori strumenti finanziari per incentivare gli investimenti, spalmando le risorse fino al 2030.
Infatti, si prorogano fino al 31 dicembre 2029 le strutture apicali e la governance delle amministrazioni centrali che hanno gestito fin qui il PNRR, a partire dalla Presidenza del Consiglio.
Sul primo punto, il Decreto-Legge appare generico su rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione delle risorse in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi. Chiediamo allora che nessuna risorsa risparmiata sia distratta dai fini del PNRR e che vengano definite priorità vincolanti (salute, non autosufficienza, disabilità ecc.).
Sul secondo punto, anche tenuto conto delle dimensioni, in termini di dotazioni di risorse, che hanno assunto tali strumenti (oltre 23 miliardi), vanno introdotte disposizioni che rendano effettiva e verificabile la prescrizione del PNRR nella versione del 27 novembre 2025: la decisione finale di aggiudicazione degli aiuti è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e approvata a maggioranza dai membri… indipendenti dal governo.
Le disposizioni di semplificazione per i cittadini (Carta d’identità elettronica con scadenza illimitata per gli ultrasettantenni, tessera elettorale digitale, stop all’obbligo di conservare ricevute POS, ISEE, ecc.) devono essere accompagnate dal rafforzamento degli organici delle pubbliche amministrazioni e dal riconoscimento di retribuzioni adeguate del personale.
Relativamente alla riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, manifestiamo preoccupazione per i vincoli paesaggistici ed ambientali, che necessitano di tempi più congrui per esprimere valutazioni approfondite.
In altre parole, sui temi sopra indicati il decreto privilegia la mera semplificazione di procedimenti, la cui attuazione peraltro è rimandata a una serie di provvedimenti successivi, e tempistiche più stringenti, ma ignora totalmente chi queste modifiche deve concretamente metterle in pratica e gestirle con scarsità di personale, problemi di funzionalità delle infrastrutture informatiche e digitali, divari dimensionali e territoriali degli enti pubblici, ecc.
La parte più cospicua degli strumenti finanziari è allocata nei programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti in impianti di produzione di biometano, agrovoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo. Premesso che la performance del PNRR in tema ambientale è stata largamente deludente e che la gestione dell’attuale Governo è stata totalmente incapace di connettere questo tema con le emergenze e le condizionalità sociali (ad es. povertà energetica, povertà dei trasporti, microimprese vulnerabili, ecc.), riteniamo essenziale l’introduzione di alcuni elementi di garanzia:
• il rispetto del Do No Significant Harm (DNSH) deve essere assoluto senza introdurre nessun tipo di eccezione;
• va istituito un sistema democratico e partecipato di monitoraggio e di valutazione in grado di verificare il rispetto dei tempi, dei diritti dei lavoratori, del principio di DNSH e degli obiettivi climatici, costituito da parti sociali, enti locali, società civile organizzata, mondo accademico e della ricerca.
L’attuazione della Riforma PNRR per efficientare l’infrastruttura ferroviaria italiana, con particolare riferimento alla concorrenza nell’ambito dei servizi ferroviari regionali e dei servizi ferroviari intercity, desta forti preoccupazioni per i processi di privatizzazione che si intendono attuare e che presentano rischi per chi lavora nel settore:
• possibile mancato trasferimento automatico del personale ("clausola sociale") durante il cambio di operatore ferroviario nelle nuove gare regionali e/o Intercity;
• pressione al ribasso sui costi del lavoro, applicazione di contratti collettivi meno vantaggiosi, aumento della precarietà.
Il decreto, inoltre, non fornisce alcuna indicazione riguardo ai lotti che devono essere messi a gara per i servizi intercity.
È poi grave la disposizione che attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di scorporare i lotti o servizi parziali al fine di affidarne la gestione ad altro operatore.
In tema di disabilità, esprimiamo forte preoccupazione per la prossima estensione della sperimentazione della Riforma. Sono già emerse numerose criticità nei territori coinvolti, che hanno inciso soprattutto sulle persone più fragili, compromettendo spesso l’effettiva esigibilità dei diritti.
Il Governo, oltre ad estendere la sperimentazione ad altre 40 province, intende risolvere il problema dello scarso numero di medici legali sostituendoli con medici non specializzati in materia, o con esperienze non adeguate, con possibili ricadute negative sulla qualità delle valutazioni e degli accertamenti.
L’eliminazione della possibilità, per chi è sottoposto alla valutazione di base, di richiedere direttamente all’INPS la trasmissione del certificato e l’attivazione del progetto di vita, rinviando tale richiesta a un momento successivo, appare volta a ridurre il numero delle domande, con un effetto disincentivante per le persone interessate.
In altre parole, il decreto prosegue nel percorso tracciato dal D.lgs. 62/2024, senza tuttavia introdurre i necessari correttivi che la fase di sperimentazione avrebbe dovuto consentire di individuare e senza recepire le richieste e le proposte formulate dagli attori coinvolti, determinando così ulteriori difficoltà per le persone con disabilità e per le loro famiglie.
Riguardo ai fondi sanitari, in assenza di un quadro regolatorio omogeneo, l’estensione del modello della previdenza complementare appare impropria. La norma rischia di attribuire alla COVIP una funzione sostanzialmente para-normativa (in materia di classificazione dei fondi, requisiti patrimoniali, schemi di bilancio, modalità di scambio informativo con Ministeri e Agenzia delle Entrate), prospettando la possibilità che i regolamenti della COVIP incidano su materie riservate alla legge, comprese le tipologie di fondi, i requisiti patrimoniali, i modelli associativi definiti dal Codice civile e il regime fiscale. Sarebbe più coerente che il legislatore definisca un quadro regolatorio chiaro, delimiti in modo puntuale oggetto, poteri e limiti della vigilanza e, solo successivamente, individui l’eventuale soggetto tecnico deputato a esercitarla, evitando sovrapposizioni, incertezze applicative e rischi di contenzioso.
Riguardo alla previdenza complementare, esprimiamo un giudizio fortemente critico sulla norma che modifica la base di calcolo del contributo dovuto dalle forme di previdenza complementare per il finanziamento della vigilanza. In un contesto reso particolarmente delicato dalle disposizioni contenute nell’ultima Legge di bilancio, che ha determinato diverse criticità per la previdenza complementare, l’effetto combinato di nuove regole sulla portabilità, dell’inasprimento delle sanzioni – elevate fino a 500mila euro – e dell’aumento potenziale dei contributi per la vigilanza configura un quadro di crescente pressione normativa ed economica sulle forme pensionistiche complementari negoziali. Si determina un indebolimento del modello fondato sulla contrattazione collettiva e sulla bilateralità, uno dei pilastri più solidi e positivi della previdenza complementare nel nostro Paese.
Gli interventi che riguardano scuola, università e ricerca confermano un approccio centrato su misure temporanee e di accompagnamento, senza affrontare le criticità strutturali del sistema pubblico della conoscenza. Ad esempio, si conferma il processo di dimensionamento della rete scolastica già avviato negli anni precedenti, prevedendo risorse straordinarie per sostenere le istituzioni scolastiche nate dagli accorpamenti. Al contrario, la rete scolastica andrebbe rafforzata, a partire dalle realtà territoriali più marginali.
In conclusione, sottolineiamo come, pur pensandola in modo diverso su molti temi, sarebbe necessario condividere le finalità originarie del PNRR: non certo cristallizzare lo stato delle cose esistenti, bensì favorire la trasformazione del nostro Paese sia rispetto alla struttura produttiva, sia – soprattutto – rispetto alle diseguaglianze sociali e ai divari territoriali, che vanno ridotti drasticamente.






