Esenzione canone RAI – Rimborso canone non dovuto COS’È

Il canone RAI è annuale, è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo in riferimento ad ogni famiglia anagrafica i cui componenti risiedono nella medesima abitazione, indipendentemente dal numero di TV e dal numero di abitazioni posseduti. È tenuto a pagare il canone RAI anche il cittadino ricoverato in una casa di riposo o di cura se possiede un apparecchio nell’abitazione di proprietà ed è intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica domestica e chi risiede all’estero, se possiede una TV in un’abitazione situata in Italia.
Non sono considerati apparecchi televisivi: computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Il canone è addebitato in bolletta dai fornitori di energia elettrica per uso domestico residenziale, mentre deve essere versato tramite F24 se non si è intestatari di un contratto di fornitura di energia o se il TV è in locali non abitativi (es. bar).

A CHI SPETTA

Ai cittadini che hanno compiuto 75 anni se nell’anno hanno conseguito un reddito personale, sommato a quello del coniuge, non superiore a € 8.000 (non devono far parte della famiglia anagrafica altre persone conviventi con redditi propri, ad eccezione di eventuali collaboratori domestici, colf o badanti conviventi).

  • esenzione annuale per chi compie 75 anni entro il 31 gennaio
  • esenzione per il secondo semestre dell’anno per chi compie i 75 anni nel periodo 1° febbraio – 31 luglio
  • esenzione annuale relativa all’anno successivo per chi compie i 75 anni nel periodo 1° agosto – 31 gennaio

A coloro che non possiedono TV e all’erede per le utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.
Al componente della famiglia anagrafica titolare di contratto di fornitura di energia relativo ad un’altra abitazione, se il canone è addebitato nella bolletta relativa all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica ai diplomatici e militari stranieri.

COSA SPETTA

L’esenzione consente di non pagare il canone il cui costo annuo ammonta a 90 euro, ridotto a 70 euro per il solo anno 2024 dall’ultima Legge di Bilancio.

DOMANDA

Per beneficiare dell’esenzione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate un’apposita dichiarazione sostitutiva, diversa a seconda del richiedente, da spedire a mezzo posta (plico raccomandato senza busta) allegando copia di un documento di riconoscimento valido, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO.
In alternativa può essere presentata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o inviata tramite PEC con firma digitale. Medesime modalità sono previste per i diplomatici e i militari stranieri.
I cittadini intestatari di utenza elettrica domestica possono anche inviare autonomamente la dichiarazione tramite trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate oppure tramite il CAAF CGIL.
L’esenzione decorre:

  • dal 1° gennaio, se la dichiarazione è presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’esonero;
  • dal 1° luglio, se la dichiarazione è presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno del medesimo anno.

Come chiedere il rimborso

Con le medesime modalità previste per la richiesta di esenzione l’interessato può presentare all’Agenzia delle entrate la richiesta di rimborso del canone RAI pagato e non dovuto.
I moduli possono essere scaricati dal sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/modelli-e-istruzioni-canone-tv

RICAPITOLANDO

BONUS E PRESTAZIONI AGEVOLATE 2025
Prestazioni per la famiglia e per i lavoratori autonomi professionali
PRESTAZIONE: Esenzione canone RAI- Rimborso canone non dovuto
IMPORTO
Esenzione totale
BENEFICIARIO
Cittadini con età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore a € 8.000, senza altri conviventi con redditi ad eccezione di colf o badante convivente
DOCUMENTI NECESSARI/REQUISITI
Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di esenzione Istanza di rimborso
SCADENZA E VALIDITÀ
Esenzione annuale: 31 gennaio Esenzione 2° semestre: 30 giugno

DOVE VA RICHIESTA
Agenzia delle Entrate Tramite il CAAF se non si possiede la Tv o il canone è pagato da un altro componente


Pur ribadendo il nostro giudizio critico sulle misure, la guida vuole essere un supporto pratico rispetto ai numerosi bonus disponibili.
La molteplicità di situazioni in essere va esaminata specificamente. È quindi importante rivolgersi ai CAAF CGIL, Centri di Assistenza Fiscale della Cgil; e al Patronato INCA CGIL per una consulenza personalizzata.


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