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I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno diritto all’erogazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e del Bonus asilo nido. Con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, l’INPS ha finalmente ottemperato a quanto stabilito:
• per l’erogazione dell’AUU:
► dalle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento (con ricorso patrocinato dall’INCA di Trento);
► dalla sentenza n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino.
• per l’erogazione del Bonus asilo nido dalla sentenza del Tribunale di Monza 22 ottobre 2025 (r.g. n. 1849/2025).
Nei predetti provvedimenti veniva ordinato all’INPS di interrompere la condotta discriminatoria consistente nell’aver negato ai titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione il diritto a tali prestazioni e di rettificare, di conseguenza, la circolare n. 23/2022 per quanto riguarda l’AUU e la circolare n. 60/2025 per il Bonus asilo nido che prevedevano tale esclusione. Ciò riguarda sia le nuove domande che quelle già presentate e/o in lavorazione.
Inoltre, le sedi INPS dovranno accogliere in autotutela – verificati gli altri requisiti di legge - le eventuali istanze di riesame delle domande respinte esclusivamente per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nel messaggio n. 205/2026, l’INPS evidenzia di aver proposto impugnazione nelle competenti sedi giudiziarie avverso le sentenze sopra citate e, pertanto, si riserva la ripetizione degli importi erogati in caso di esito non in linea con la giurisprudenza consolidatasi nel corso del tempo.
Abbiamo sempre sostenuto, con il sostegno del Collegio legale, che la scelta dell’INPS di escludere i titolari del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” dalla possibilità di fruire dell’Assegno Unico Universale, non era condivisibile, in quanto tale titolo di soggiorno rientra nella categoria del “permesso unico lavoro” e l’art. 3 co. 1 lett. a) del Dlgs 230/2021 prevede l’accesso all’AUU per i cittadini titolari di permesso unico lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Già in occasione dell’emanazione del messaggio INPS n. 2951/2022, come INCA e CGIL nazionali avevamo espresso forti criticità rispetto alle scelte dell’Istituto adottate al riguardo.
Dopo la sentenza del Tribunale di Trento ottenuta a seguito di un ricorso patrocinato dall’INCA, abbiamo fornito alle strutture territoriali, le indicazioni operative da assumere in applicazione di quanto disposto e la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle domande di AUU.
È quindi fondamentale garantire la massima informazione ai lavoratori e alle lavoratrici immigrate titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione sulla possibilità di presentare domanda per l’erogazione dell’AUU e del Bonus asilo nido, nonché di richiedere il riesame delle domande respinte.






