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Proposta di legge di iniziativa popolare
Disposizioni per rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale
Sintesi della Proposta di legge di iniziativa popolare
Finalità e principi
Art. 1 – Principi, finalità e governo pubblico del SSN
Espone gli obiettivi e gli strumenti per rendere effettivo il diritto alla tutela della salute su tutto il territorio nazionale, adeguando l’offerta di assistenza ai bisogni della popolazione, con interventi volti ad arrestare il declino del SSN e a promuoverne il progressivo rafforzamento, nel rispetto dei principi della Costituzione e della Legge 833/1978.
Il governo pubblico del SSN è garantito da Stato, Regioni ed Enti locali a tutela della salute di tutte le persone presenti nel territorio nazionale.
Va assicurata parità di trattamento a parità di bisogno e vanno contrastate le diseguaglianze nell’accesso ai servizi e nelle condizioni di salute e promossa l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale.
Prevede la partecipazione del personale, dei cittadini, del sindacato e delle forze sociali.
La sostenibilità del SSN non può essere garantita attraverso il secondo pilastro.
La competenza regionale su programmazione e organizzazione dei servizi comprende prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera (compresi gli ospedali di rilievo nazionale).
Le disposizioni di cui alla legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata non si applicano alle funzioni in materia di «tutela della salute».
Risorse
Art. 2 - Disposizioni per il finanziamento del SSN
Interviene per garantire al SSN risorse adeguate, proponendo il progressivo allineamento del finanziamento del SSN ai valori medi dei paesi UE più avanzati, fissandolo a un livello non inferiore al 7,5% del PIL (a decorrere dal 2030).
Prevede che il finanziamento del SSN non possa mai essere inferiore a quello dell’anno precedente, indipendentemente dall’evoluzione della spesa per la difesa. L’incremento delle risorse deve essere interamente destinato al potenziamento di servizi e cure direttamente erogati dalle strutture del SSN. Blocca inoltre la spesa per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
Personale
Art. 3 - Rafforzamento e valorizzazione del personale del SSN
Dispone una serie di misure per riconoscere il valore del lavoro di chi tutela e promuove la salute, assiste e cura e per contrastare i fenomeni di abbandono e le difficoltà di reclutamento nonché per favorire l’ingresso dei giovani all’interno del SSN.
Stabilisce che la definizione degli organici del personale del SSN e la relativa spesa devono rispondere primariamente a obiettivi di tutela della salute a garanzia: della tempestiva erogazione di prestazioni, servizi e percorsi assistenziali; della valorizzazione e appropriato impiego di tutte le professionalità; del pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, orario di lavoro.
Dispone che la spesa per il personale del SSN non deve più essere soggetta ad alcun tetto.
Promuove interventi per la piena valorizzazione del personale dipendente del SSN, prevede interventi di adeguamento degli organici, valorizzazione del lavoro e della contrattazione per incrementare la retribuzione tabellare e renderla attrattiva rispetto al contesto europeo.
Interviene sul trattamento economico e normativo del personale dei profili sanitario e sociosanitario delle residenze sanitarie assistenziali di proprietà pubblica e delle strutture private accreditate da equiparare a quello delle corrispondenti professionalità di enti e aziende del SSN.
Art. 4 – Reclutamento e formazione del personale
Dispone provvedimenti specifici per la formazione e il reclutamento di personale.
Prevede che i Ministero della Salute e dell’Università promuovano l’accesso ai percorsi formativi e sostengono la valorizzazione delle professioni sanitarie.
Dà mandato alle Regioni e P.A. di procedere al reclutamento di personale, con particolare attenzione del personale infermieristico, attraverso assunzioni a tempo indeterminato per garantire adeguati organici, al netto del turn over, anche in relazione al potenziamento dell’assistenza territoriale prevista dalla Missione 6 del PNRR (DM n. 77/2022).
Prevede per i medici di medicina generale la creazione di una specializzazione universitaria analoga a quella del personale medico del SSN e il progressivo passaggio per MMG e Pediatri di libera scelta (PLS) dall’attuale rapporto convenzionale alle dipendenze del SSN.
Introduce per MMG e PLS attualmente titolari di un rapporto convenzionale con il SSN la possibilità di passare, a domanda, nel ruolo della dirigenza medica del SSN.
Art. 5 – Disciplina delle esternalizzazioni
Dispone che gli Enti del SSN non possono ricorrere all’affidamento a terzi delle attività caratteristiche connesse alle finalità istituzionali di prevenzione e di assistenza sanitaria e sociosanitaria diretta alle persone e alle comunità.
Le attività che non possono essere esternalizzate sono definite con decreto del Ministero della Salute.
Le competenze acquisite al personale impiegato nei servizi esternalizzati vanno riconosciute al fine della partecipazione ai concorsi pubblici.
Ambiti prioritari di intervento
Art. 6 - Diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure e salubri
Prevede una serie di interventi per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori/trici e della collettività, a partire dai luoghi del SSN, in cui sono accolte le persone e in cui operano i professionisti.
Dispone la definizione di un Programma straordinario nazionale di azione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la tutela della salute negli ambienti di lavoro, e il miglioramento di qualità e quantità delle verifiche ispettive, anche attraverso l’incremento del personale dei dipartimenti di prevenzione.
Prevede l’interoperatività delle banche dati, l’introduzione del DURC su salute e sicurezza, il rafforzamento dell’azione delle istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, medici competenti iscritti in un registro delle aziende sanitarie locali.
Art. 7 - Sviluppo dei servizi territoriali e Distretto socio-sanitario
Assicura lo sviluppo omogeneo dell’assistenza territoriale.
Rende prescrittive e obbligatorie talune disposizioni del Decreto 77/2022, migliorandone i contenuti.
Prevede che il Distretto socio-sanitario sia chiamato ad assicurare le cure primarie, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la gestione integrata dei servizi in collaborazione con gli ATS.
Prevede che il Distretto socio-sanitario sia chiamato ad assicurare le cure primarie, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la gestione integrata dei servizi in collaborazione con gli ATS.
Art. 8 - Politiche in favore delle persone anziane e delle persone non autosufficienti
Riconosce che la salute delle persone anziane è una delle priorità del nostro Paese, da affrontare affermando il diritto all’assistenza e alle cure con una copertura pubblica, universale e uniforme.
Potenzia i percorsi assistenziali a favore delle persone anziane garantendo la piena integrazione tra ATS e aziende sanitarie.
Dispone l’incremento del Fondo nazionale per la non autosufficienza, a favore dei 3,9 milioni di persone anziane, in prevalenza donne, non più autosufficienti, garantendo dignità e auto-determinazione
Prevede che le Aziende Sanitarie e gli ATS assicurino assistenza e cure domiciliari e sostegni adeguati.
Modifica il D.Lgs. n. 29/2024 ampliando la prestazione universale, rideterminata in modo variabile tra 850 e 1.800 euro mensili, riconosciuta a tutte le persone ultra 65enni con bisogno assistenziale grave o gravissimo, con ISEE non superiore a 50.000 euro, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale.
Prevede l’aumento dell’assistenza domiciliare fino a prendere in carico almeno il 30% della popolazione con oltre 65 anni entro il 2028.
Definisce principi, percorsi personalizzati e programmi relativi alla assistenza a persone anziane e fragili in strutture residenziali e semiresidenziali.
Le Regioni assicurano che le attività di assistenza residenziale e semiresidenziale siano orientate a garantire la dignità della persona, il contrasto all’isolamento e il mantenimento dei legami affettivi.
Art. 9 - Politiche per la salute di genere, il supporto alla genitorialità e il sostegno all’educazione sessuo-affettiva
Dispone che le Regioni assicurino il potenziamento dei consultori familiari e lo standard di un consultorio ogni 20 mila abitanti, con un’equipe multiprofessionale composta almeno da ostetrica, assistente sociale, ginecologa/o e psicologa/o. Prevede l’accesso all’IVG farmacologica in ogni distretto, l’offerta gratuita di tutti i metodi contraccettivi, assistenza domiciliare in puerperio, sostegno all’allattamento ecc. per almeno 6 mesi per tutti i nuclei con un neonato.
Abrogazione delle norme su associazioni antiabortiste nei consultori (art. 44 quinquies DL n. 19/2024).
Prevista l’educazione sessuo-affettiva nell’ambito del sistema di istruzione.
Art. 10 - Misure per la tutela della salute mentale di adulti, minori e giovani
Prevede che alle persone con disturbi mentali, adulti, giovani e minori, vengano assicurati la presa in carico e percorsi assistenziali, terapeutici, riabilitativi inclusivi e partecipati.
Vanno rafforzati i servizi territoriali per la salute mentale, potenziando la presenza di tutte le figure professionali e garantendo l’accessibilità ai servizi territoriali nelle 24 ore e per 365 giorni/anno.
Devono essere realizzati progetti per il superamento della contenzione e assicurati programmi per il diritto alla salute e alle cure delle persone detenute in carcere o sottoposte a misure di sicurezza detentiva.
Art. 11 – Misure per le persone che usano droghe, giocano d’azzardo e con comportamenti affini
Prevede interventi e servizi integrati di tutela e promozione della salute e di cura per le persone con problemi legati all’uso non controllato di sostanze, e alle dipendenze anche comportamentali nella prospettiva della riduzione dei danni e dei rischi e nel rispetto dei diritti civili.
Art. 12 – Misure per il rispetto dei tempi di attesa
Dispone la garanzia del rispetto dei tempi di attesa attraverso il necessario investimento nel SSN, in termini di incremento delle risorse e del personale dipendente, il riordino dell’assistenza territoriale, e della presa in carico dei bisogni di salute delle persone, in particolare se con patologie croniche o inserite in un PDTA alle quali la prenotazione deve essere effettuata direttamente dai responsabili dell’assistenza.
Monitoraggio e copertura finanziaria
Art. 13 - Verifica del percorso compiuto verso il rafforzamento del SSN
Istituisce la Commissione per il rafforzamento del SSN con il compito di monitorare e sottoporre a verifica puntuale le attività svolte e i risultati raggiunti da Ministero, Regioni e Provincie autonome in attuazione degli obiettivi specifici indicati dalla legge.
Art. 14 – Potenziamento della ricerca indipendente e governo dell’assistenza farmaceutica
Il Ssn promuove, finanzia e valorizza la ricerca indipendente volta a produrre conoscenze sulla efficacia comparativa dei farmaci, con particolare attenzione alla fase preclinica; finanzia studi clinici sperimentali, osservazionali e revisioni sistematiche.
Relativamente alla spesa farmaceutica, dispone la revisione straordinaria del Prontuario terapeutico nazionale e definisce nuovi criteri per la determinazione del tetto alla spesa farmaceutica a carico del SSN.
Art. 15 – Programmazione sanitaria
Prevede, assicurando la più ampia partecipazione, l’adozione del Piano sanitario nazionale 2027-2029 come fondamentale strumento di indirizzo politico e di governo pubblico a garanzia dell’unitarietà del SSN e della uniformità di assistenza a parità di bisogno su tutto il territorio nazionale.
Art. 16 - Copertura finanziaria
È previsto che ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari a 10.900 milioni di euro per il 2027, ulteriori 9.300 milioni di euro per il 2028 e ulteriori 7.800 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provveda sulle maggiori entrate derivanti da:
- lotta all’evasione fiscale
- rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD)
- interventi di razionalizzazione e revisione della spesa farmaceutica
- eventuale misura di tassazione sui patrimoni (esclusi prima casa e piccoli patrimoni).
Art. 17 - Entrata in vigore
Entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






