L'Inail e l'Inps con circolare congiunta n. 47/69 del 2 aprile 2015 hanno fornito istruzioni operative relative al nuovo accordo fra i due Enti finalizzato alla trattazione dei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la competenza assicurativa.Come si ricorderà la prima Convenzione - che risale al 1983 - è stata successivamente aggiornata nel 2008 con l'intento di regolamentare quelle situazioni in cui l'erogazione dell'indennità, per i periodi di assenza dal lavoro, è legata a eventi non chiaramente definibili come malattia, gestita dall'Inps, o collegati all'ambiente lavorativo - infortunio e/o malattia professionale - gestita dall'Inail, nonché di velocizzare l'iter di definizione della competenza dei singoli casi controversi.Nonostante l'Accordo e l'impegno dell'Inail al rispetto dei termini e delle modalità di erogazione delle prestazioni - espressamente previsto nell'ambito del Procollo Ce.Pa/Inail (aggiornato nel 2012) - l'esperienza dimostra che ancora, per un discreto (!) numero di fattispecie, siamo costretti ad agire le vie legali, con tutto ciò che significa in termini economici e di tempi di definizione.La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal 14 gennaio 2015. E' riconfermato l'iter procedurale (che abbiamo esemplificato in un prospetto allegato), le modalità operative e l'istituzione del Collegio regionale per affrontare i casi non risolti in sede locale, nonché 'Osservatorio centrale, con compiti di monitoraggio e di indirizzo operativo finalizzato a garantire omogeneità interpretativa su tutto il territorio nazionale (v. artt. 2-4-5 e 6 della Convenzione). Inoltre così come già previsto nella Convezione del 2008, non potrà costituire oggetto di esame la trattazione di casi d patologie "non tabellate" le quali, come sancito dalla Corte Costituzionale n.179/1988, si configurano come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca la prova del nesso eziologico con l'attività lavorativa.Le novità più significativePunto 3.1. della circolare (art.8 Convenzione) AnticipazioneE' riconfermato il diritto all'anticipazione della prestazione a favore del lavoratore, per tutte le giornate di assenza, da parte dell'Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato, fino all'assunzione del caso da parte dell'Ente competente (e comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell'indennità di malattia).La novità consiste nel fatto che la prestazione verrà erogata , seppure provvisoriamente, nel seguente modo: a) se si tratta dell'INAIL, il 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta; misura percentuale che può essere variata su richiesta dell'INPS, previo accordo fra i due Istituti; b) se si tratta dell'INPS, sarà pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.La precedente Convenzione prevedeva, invece, la corresponsione dell'anticipazione in misura pari all'indennità di malattia anche nei casi in cui fosse stato l'Inail a ricevere per primo la denuncia dell'evento. Punto 3.1. (art.3) Casi di esclusioneSi tratta di un capitolo del tutto nuovo che prevede i casi in cui nel corso dell'istruttoria degli eventi lesivi l'Inail riscontri la necessità di verificare il diritto dell'interessato alla tutela previdenziale della malattia. Come è noto, infatti, non tutti i lavoratori hanno diritto all'indennità Inps e, nell'allegato 3 della circolare, opportunamente sono riportate le categorie aventi diritto alla tutela di malattia e quelle escluse.L'Inail, quindi, deve , non oltre i 10 giorni dal ricevimento della denuncia, inoltrare richiesta all'Inps (v. modulo all. n.1 ) in merito alla sussistenza di tale diritto e, fino alla risposta dell'Inps, che deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, non può anticipare alcuna prestazione. In questi casi, come si rileva , la procedura prevede tempi più stretti.3.-3. Disposizioni per i marittimiAnche questo è un capitolo nuovo in quanto solo dal 1 gennaio2014 ( l'art. 10, comma 3,D.L. n.76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 ) l'Inps riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l'equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, infatti, sono da considerare tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave. Quanto disposto nella nuova Convenzione, quindi, si applica anche a questa categoria di lavoratori. 3.6. (art.11 ) Trattamento dei dati personaliIl capitolo è trattato in modo più ampio rispetto alla precedente Convenzione poiché tiene conto delle nuove norme che regolamentano la sicurezza dei dati.Nella circolare infatti si afferma che " tutte le comunicazioni tra Inps e Inail devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) delle strutture territoriali per far sì che la gestione delle informazioni siano gestite con le dovute cautele.Inoltre, come previsto dall'art. 2 della Convenzione, anche a tutela dei diritti dell'interessato, è previsto che l'Inps comunichi, oltre che al lavoratore, anche al datore di lavoro di aver provveduto a segnalare il caso all'Inail per competenza.ConsiderazioniIl rispetto della procedura prevista nella Convenzione è questione fondamentale per evitare eccessive lungaggini nella definizione di casi e soprattutto per evitare situazioni, purtroppo non isolate , che si sono determinate nel corso di questi anni.Emblematica è la sentenza di Cassazione n.6631 del 2014 che trovate in Ipertesto "La tutela dei danni da lavoro" alla voce Prestazioni economiche - Indennità per inabilità temporanea. Si tratta del caso in cui un lavoratore, affetto da malattia comune seguita a un periodo di inabilità per infortunio sul lavoro , aveva atteso che l'Inps e l'Inail risolvessero il loro disaccordo su chi fosse tenuto al pagamento ed è rimasto vittima del "palleggio" di competenza dei due Enti.Citati in giudizio, sia l'Inail che l'Inps, i giudici di merito avevano offerto una interpretazione che sottraeva il caso esaminato alla applicazione della decadenza annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria all'Inps, in ragione delle indubbie particolarità e avevano accordato al lavoratore l'indennità richiesta. Ma l'Inps ha ritenuto di dover impugnare la sentenza della Corte di Appello di Roma con " l'arma letale" della decadenza e la Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente sostenendo che "l'interessato aveva l'onere di agire in giudizio entro il termine di decadenza previsto dalla legge".Ciò premesso è evidente che, pur in presenza delle disposizioni della nuova Convenzione, è bene tenere sotto osservazione tutti quei casi in cui i due enti non rispettino l'iter procedurale previsto e provvedere, laddove è imminente la decadenza prevista per l'Inps ( si ricorda che per l'Inail i termini di prescrizione del diritto alle prestazioni sono 3 anni e 150 giorni), a citare in giudizio i due Istituti interessati alla definizione della fattispecie. Va inoltre sottolineato quanto stabilito nel Protocollo Inail/ Patronati in base al quale l'Istituto si impegna, in presenza di un'opposizione, ad effettuare in tempi ristretti la collegiale con il Patronato (collegiale d'urgenza) preventivamente alla definizione della competenza del caso, onde permettere in caso negativo della stessa, la conclusione dell'iter relativo alla competenza nei termini previsti dalla Convenzione. Preghiamo le strutture in indirizzo di tenerci costantemente informati sulla eventuale applicazione non corretta da parte degli Enti interessati per i casi di cui si tratta.
Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per l'erogazione della indennita per inabilita temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza
10 aprile 2015 • 10:54





