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PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2027, la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni e 1 mese di età compiuti entro il 31.12.2027.
Requisiti minimi al 31.12.2027 (donne e uomini)
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE |
| 67 anni e 1 mese | 20 anni |
Per il personale che svolge “attività gravose” non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2027, la pensione anticipata può essere conseguita a
domanda se, entro il 31 dicembre 2027, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.
Requisito contributivo minimo al 31.12.2027
| DONNE | UOMINI |
| 41 anni e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi |
Per il personale che svolge “attività gravose” non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di
lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di
età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione, se svolgono attività gravose, altrimenti con 41 anni e 1 mese, maturati entro il 31.12.2027.
PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre
2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE | IMPORTO DI PENSIONE |
| 67 anni e 1 mese | 20 anni | Non inferiore all’importo dell’assegno sociale |
| 71 anni e 1 mese | 5 anni effettivi | Qualsiasi |
ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE | IMPORTO DI PENSIONE NON INFERIORE A: | LIMITE MASSIMO EROGABILE FINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE |
| 64 anni e 1 mese | 20 anni e 1 mese effettivi | • 3 volte assegno sociale - uomini e donne • 2,8 volte assegno sociale - donne con 1 figlio • 2,6 volte assegno sociale - donne con 2 figli | 5 volte il trattamento minimo INPS |
PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È possibile cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata
in diverse gestioni pensionistiche, comprese le casse dei liberi professionisti, per conseguire la pensione:
- di vecchiaia all’età di 67 anni e 1 mese e con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- anticipata con almeno 41 anni e 11 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti. Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”
Il personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla
pensione “Quota 100”.
Requisiti minimi al 31.12.2021 - “Quota 100”
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE |
| 62 anni | 38 anni |
PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 102”
Il personale che entro il 31/12/2022 ha maturato un’anzianità contributiva
minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 102”.
Requisiti minimi al 31.12.2022 - “Quota 102”
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE |
| 64 anni | 38 anni |
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE “QUOTA 103”
REQUISITI AL 31.12.2023
Il personale che entro il 31/12/2023 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 41 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata “flessibile” (c.d.pensione Quota 103). Inoltre, la pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Requisiti minimi al 31.12.2023 - “Quota 103”
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE | LIMITE MASSIMO EROGABILE FINO AL COMPIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE |
| 62 anni | 41 anni | 5 volte il trattamento minimo INPS |
REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2025
Il personale che matura i suddetti requisiti dal 01.01.2024 al 31.12.2025 potrà accedere alla pensione anticipata “flessibile” con il metodo di calcolo contributivo. In questo caso, la pensione sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Requisiti minimi dal 01.01.2024 al 31.12.2025 - “Quota 103”
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE | LIMITE MASSIMO EROGABILE FINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE | METODO DI CALCOLO |
| 62 anni | 41 anni | 4 volte il trattamento minimo INPS | Integralmente contributivo |
NOTA BENE
Il trattamento pensionistico previsto da “Quota 100”, “Quota 102” e “Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione “Quota 100”, “Quota 102” e “Quota 103” il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata
PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono conseguire a domanda, il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2026 in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni e 1 mese al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.
COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
Il personale verrà collocato a riposo d’ufficio qualora ricorrano i seguenti requisiti:
- 67 anni e 1 mese di età al 31.08.2027 e requisito contributivo per vecchiaia entro il 31.08.2027.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE
Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tassativamente entro il termine previsto dal Decreto ministeriale del MIM. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale attraverso l’assistenza gratuita del Patronato Inca.
DIRIGENTI SCOLASTICI
Per i dirigenti scolastici alcune specifiche disposizioni regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. L’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2027 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere il riscatto del montante maturato o lasciare aperta la posizione anche continuando a versare, volontariamente, attraverso bonifici. Nel caso della richiesta di liquidazione del montante maturato, il lavoratore può scegliere di ricevere una pensione complementare oppure tutta la somma in capitale liquido (nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale) oppure un mix di pensione complementare e capitale. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero. Dal giorno successivo all’effettivo pensionamento, tramite la modulistica presente nella propria area riservata sul sito del Fondo Espero, si può chiedere il riscatto della posizione maturata. Se viene chiesto il riscatto in capitale allora, entro 90 giorni dall’istanza, verrà liquidato il capitale versato dal lavoratore e dal datore di lavoro, nonché i rispettivi rendimenti. La quota di TFR, accumulata dal momento dell’iscrizione al Fondo, verrà corrisposta dall’INPS entro 6 o 8 mesi. Per gli assunti prima del 2001 in regime di TFS, la parte di TFS rimasta nelle casse dell’INPS, verrà corrisposta nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seconda della tipologia di pensionamento a cui si ha diritto.
In attesa della Legge di Bilancio 2027 restano confermati i requisiti maturati nei termini di vigenza della norma come sotto riportato.
PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”
Possono accedere alla pensione anticipata “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 con il calcolo interamente contributivo. Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento.
| ETÀ ANAGRAFICA | CONTRIBUZIONE | METODO DI CALCOLO |
| 58 anni entro il 31.12.2021 | 35 anni entro il 31.12.2021 | Integralmente contributivo |
PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2023
REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31.12.2022
Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2024-2025
REQUISITI PERFEZIONATI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024
Possono accedere solo le lavoratrici che dal 01.01.2023 al 31.12.2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2027, ai lavoratori che hanno maturato nel 2026 i requisiti richiesti (almeno 63 anni e 5 mesi di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS. Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36, è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.








