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Con la sentenza n. 91, pubblicata il 28 maggio di quest’anno, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 (convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939 n. 1272) nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha regolato, per la prima volta nel nostro paese, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.
La sentenza in commento ha stabilito che negare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale (legata da vincolo matrimoniale contratto in un paese estero, e di cui uno dei due sia deceduto antecedentemente alla promulgazione della legge del 2016) configura una ingiustificata disparità di trattamento con le coppie eterosessuali e con le unioni civili riconosciute dopo il 2016.
La Consulta, pertanto, non ha voluto attribuire un effetto retroattivo alla disciplina introdotta dalla l. n. 76/2016, ma ha voluto fornire una tutela che il nostro legislatore, prima di tale data, non aveva previsto per queste tipologie di unioni.
La sentenza ha pertanto un indubbio impatto sul riconoscimento dei diritti previdenziali in capo alle coppie omoaffettive: nella casistica prevista dalla Corte costituzionale, il partner superstite, che o non aveva fatto domanda di reversibilità (in quanto supponeva di non averne diritto, essendo la legge di riforma successiva al decesso) o che la si era vista rigettare dall’Inps (in quanto le fattispecie costitutive del diritto si perfezionavano anteriormente alla legge di riforma) può ora chiedere che venga riconosciuto, in virtù dell’intervento della Consulta, il diritto alla pensione di reversibilità per lui e per il figlio che era stato riconosciuto dal dante causa in vita.
Vi è poi da rilevare come nelle articolate considerazioni svolte dalla Corte, quest’ultima abbia ribadito in più occasioni l’estensione del diritto alla pensione ai superstiti alla sola casistica sopra riportata: per le coppie c.d. “di fatto”, per cui l’unione non ha avuto alcuna formalizzazione in Italia o all’estero, rimane precluso il diritto alla reversibilità, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ormai consolidata, della Consulta.
La sentenza n. 91/2026 assume una rilevanza che va oltre il singolo profilo previdenziale affrontato dalla Corte costituzionale. La pronuncia interviene infatti su una discriminazione che per anni ha impedito a molte persone di accedere a una tutela fondamentale del nostro sistema di sicurezza sociale, riaffermando il principio secondo cui i diritti previdenziali devono essere riconosciuti sulla base dell'effettività dei legami familiari e affettivi e non possono essere compressi a causa di ritardi o lacune dell'ordinamento.
La Corte ha riconosciuto che il mancato accesso alla pensione ai superstiti per le coppie omosessuali sposate all'estero, in presenza di un decesso avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili, determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Si tratta di un'affermazione di particolare importanza perché richiama il legislatore e le amministrazioni pubbliche al rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, dignità della persona e tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.
Per la CGIL questa decisione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riconoscimento dei diritti civili e sociali e conferma come il sistema previdenziale debba garantire protezione e sicurezza economica a tutte le persone senza discriminazioni legate all'orientamento sessuale. La pensione ai superstiti non costituisce infatti un beneficio assistenziale discrezionale, ma uno strumento di tutela fondato sulla solidarietà e sulla continuità della protezione previdenziale del nucleo familiare.
La sentenza conferma inoltre come, in assenza di adeguati interventi legislativi, sia stato spesso necessario l'intervento della Corte costituzionale per rimuovere situazioni di evidente disuguaglianza. È quindi necessario continuare a promuovere una piena equiparazione dei diritti e delle tutele, affinché nessuna persona venga privata delle prestazioni previdenziali cui avrebbe avuto diritto a causa di discriminazioni non compatibili con i principi costituzionali.






