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Il 26 novembre si è tenuta l’audizione di Cgil e Apiqa presso l’XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei deputati su DDL 2261 (lavoro autonomo), di seguito riportiamo la memoria.
Premessa
La CGIL da positivamente atto alla Commissione dell’invito a partecipare al ciclo di audizioni relativo al Disegno di legge n. 2261. Il presente documento intende fornire una valutazione organica della proposta normativa, approfondendo profili di merito e proponendo elementi di integrazione utili alla definizione di un quadro più completo delle tutele per il lavoro autonomo.
Valutazione generale sul DDL 2261
Il Disegno di legge è stato elaborato dalla Consulta per il lavoro autonomo e le professioni, istituita presso il CNEL, organismo nel quale siedono anche le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni rappresentative delle professioni. La CGIL ha contribuito attivamente alla definizione delle linee che sono alla base del provvedimento e valuta positivamente l’impianto complessivo della proposta, in coerenza con il percorso di partecipazione collegialmente svolto.
Il DDL affronta ambiti fondamentali per la tutela del lavoro autonomo, tra cui:
• indennità di maternità, con la introduzione di un importo minimo equivalente al 150% dell’assegno sociale;
• maggiorazione dell’indennità di congedo parentale ed erogazione indipendente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
• indennità di malattia e degenza, incremento del limite di reddito;
• requisiti di accesso alla prestazione ISCRO erogata dalla Gestione Separata INPS, con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione, che in più casi ha determinato esclusioni nonostante la regolarità contributiva.
Tali interventi rappresentano avanzamenti significativi nel riconoscimento dei diritti sociali dei lavoratori autonomi.
Una prospettiva più ampia sul lavoro autonomo
Pur condividendo la struttura del provvedimento, appare opportuno che il Parlamento consideri la necessità di riforma nell’ambito di una strategia normativa complessiva sul lavoro autonomo, alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 81/2017.
Quest’ultima aveva delineato un sistema organico di tutela, ma alcune disposizioni risultano tuttora non attuate o attuate solo parzialmente, determinando:
• disparità di trattamento rispetto al lavoro subordinato nell’accesso a prestazioni sociali;
• incompletezza degli strumenti di welfare destinati agli autonomi;
• difficoltà operative dovute alla mancata definizione di decreti attuativi e perimetri soggettivi.
Esempi di criticità vigenti
1. ISCRO – Indennità di Continuità Reddituale Operativa
La misura, nata sperimentalmente e ora stabilizzata, ha meriti indiscussi, ma presenta limiti nei criteri di accesso (anzianità contributiva, soglia di reddito troppo bassa). È necessario prevedere:
♦ requisiti universali e non selettivi,
♦ maggiore esigibilità della prestazione, sul modello delle tutele esistenti per i dipendenti.
2. Regolamentazione delle prestazioni professionali (Equo compenso)
Le norme introdotte nel 2023 per la definizione dell’equo compenso risultano parziali:
♦ coprono solo alcune categorie professionali;
♦ limitano il campo di applicazione per le committenti;
♦ presentano lacune sugli obblighi amministrativi e sulle eventuali penalità per i professionisti.
È indispensabile un intervento correttivo che garantisca un’applicazione uniforme e certa, alla luce anche del fatto che al momento non sono disponibili gli esiti previsti dalla normativa.
Formazione, orientamento e servizi per l’impiego
Un ulteriore elemento emerso dal confronto con le lavoratrici e i lavoratori autonomi riguarda la formazione continua e l’aggiornamento professionale. A differenza del lavoro dipendente, la formazione per gli autonomi grava interamente sui singoli. Si propone quindi di valutare:
• la creazione di strumenti mutualistici e fondi dedicati;
• l’integrazione con servizi di orientamento e politiche attive del lavoro;
• la definizione di un modello stabile che garantisca continuità professionale e competitività.
Aspetti finanziari
Il DDL prevede la costituzione di un Fondo interno alla Gestione Separata, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro, senza incremento contributivo a carico degli iscritti.
Tale scelta è coerente con la missione del Fondo, ma – come rilevato nel dossier del Servizio Studi della Camera – risulta necessario verificare la congruità e la cogenza della clausola di invarianza finanziaria con l’obiettivo di garantire la necessaria procedibilità del percorso di approvazione del disegno di legge. Nel qual caso si rendesse necessaria la definizione della copertura, attraverso la stima di accesso alle misure conseguente alla puntuale definizione della platea dei beneficiari, si chiede che nel corso dell’esame in sede parlamentare si proceda in tal senso.
Conclusioni
Il Disegno di legge n. 2261 costituisce un passo significativo ma parziale verso un sistema
più equo di protezione del lavoro autonomo. L’auspicio è che il Parlamento:
• confermi l’impianto della proposta;
• integri il provvedimento con interventi coerenti con la Legge 81/2017;
• completi gli strumenti attuativi già previsti dall’ordinamento;
• garantisca una prospettiva unitaria per il welfare del lavoro autonomo.
Si ringrazia la Commissione per l’attenzione e si conferma la disponibilità ad ulteriori approfondimenti.








