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Il Decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24.02.2026 ed è entrato in vigore il 25 febbraio 2026.
Il Decreto interviene in materia di immigrazione con gli articoli 1 e da 28 a 32 modificando in particolare:
• il Testo Unico Immigrazione T.U.I. (artt. 4, 10, 14 e 15 D.lgs. 286/1998);
• l’Ordinamento Penitenziario (art. 32 Legge 354/1975);
• l’art. 11 D.lgs. 25/2008 (cd Decreto Procedure in materia di riconoscimento della protezione internazionale);
• l’art. 19 del D.L. 13/2017 convertito con la Legge 46/2017;
• l’art. 142 del D.P.R. 115/2002 in materia di gratuito patrocinio;
• l’art. 12 del D.lgs. 38/2020 relativo alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri che effettuano viaggi attraversando porti degli Stati membri dell’Ue.
Inoltre, sono state inserite norme riguardanti:
a) le deroghe per il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio (art. 30 D.L. 23/2026);
b) l’esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione (art. 31 D.L. 23/2026);
c) le attività svolte dalla Croce Rossa in previsione dell’entrata in vigore dei provvedimenti derivanti dall’attuazione del Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo (art 32 D.L. 23/2026).
Il Decreto-legge 23/2026 è un intervento incardinato su un presunto stato di “emergenza sicurezza” che pertanto necessiterebbe di interventi urgenti ed eccezionali. Le proposte di modifica della normativa finalizzate al potenziamento del controllo della presenza dei cittadini stranieri, rappresentano una delle linee di intervento del decreto insieme alle disposizioni tese all’estensione della sfera penalmente rilevante, all’anticipazione dell’intervento penale, all’ampliamento del disciplinamento amministrativo, oltre al ricorso alle misure di prevenzione.
Le misure che afferiscono all’immigrazione si collocano nel processo di consolidamento dell’approccio sicuritario al tema assunto dal Governo: come nei provvedimenti adottati negli ultimi anni, il Decreto non prevede alcun intervento finalizzato all’inclusione, alla parità di trattamento, alla condivisione dei diritti di cittadinanza e alla partecipazione attiva dei cittadini stranieri presenti in Italia.
Il D.L. sicurezza comprende norme che, nel suo complesso, hanno l’obiettivo di contrastare l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi, in un processo generale di modifica della normativa che ha già visto diversi interventi di natura sicuritaria e di limitazione dei diritti dei migranti e nella prospettiva di doverne adottare altri a breve termine, dello stesso tono, ai fini del recepimento del Patto Europeo Immigrazione e Asilo.
Il nuovo D.L. sicurezza è un ulteriore tassello che si pone nella logica della limitazione degli spazi già stretti dei diritti dei migranti e in particolare dei richiedenti asilo, agendo una costante e inesorabile azione di erosione delle tutele.
Sarà il contenzioso che inevitabilmente scaturirà dall’entrata in vigore della norma, a stabilire la legittimità delle nuove norme rispetto ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Di seguito si riportano i dettagli del Decreto-legge.
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere (art. 1)
Al comma 2 è prevista la modifica dell'articolo 4, comma 3 T.U.I.: dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
L’articolo 4 T.U.I. regola le modalità di ingresso in Italia del cittadino straniero e individua i casi in cui lo stesso non è ammesso. Prima della modifica, la non ammissione in presenza di condanna, anche non definitiva, era prevista per i reati per cui è stabilito l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380), ovvero per delitti di particolare gravità (rapina, associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, ecc.). Con la modifica citata, viene ampliata la casistica in cui il cittadino straniero non è ammesso in Italia. Oltre a quanto già stabilito dalla norma, ora tale divieto è previsto anche quando l’interessato è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi ovvero per porto di armi per cui non è ammessa licenza.
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità (art. 28)
L’articolo 28 interviene su due testi fondamentali dell’ordinamento: la Legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario – O.P.) e il T.U.I. Si riporta di seguito la disposizione:
“1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall’articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.».
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»”.
L’articolo interviene modificando due norme: l’ordinamento penitenziario e il T.U.I. In particolare, viene introdotto – attraverso una modifica dell’art. 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354 – l’obbligo di cooperazione in capo ai detenuti stranieri ai fini dell’accertamento della loro identità. Essi sono tenuti a esibire o produrre tutti gli elementi in loro possesso relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o transitato.
Non si tratta di un obbligo del tutto nuovo nel sistema: un analogo dovere di collaborazione è già previsto dall’articolo 10 ter commi 2bis e 2ter e dall’articolo 14, comma 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.) per i cittadini stranieri trattenuti negli Hotspot e nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Addirittura, in questi ultimi casi, il funzionario di Polizia può visionare gli apparecchi elettronici in possesso dei migranti ai fini della loro identificazione e della determinazione della cittadinanza e dei paesi di provenienza.
La mancata collaborazione prevista dalla nuova norma rischia di introdurre un volano che va ad aprire il viatico per l’adozione di altre misure di limitazione della libertà.
L’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975 – O.P.) è la norma che regolamenta il carcere nonché gli istituti di reclusione e la loro organizzazione, stabilendo altresì i diritti e i doveri delle persone private della libertà e le procedure per accedere alle misure alternative alla detenzione.
L’articolo 32 dell’O.P. viene così modificato (si riporta il testo coordinato con le modifiche evidenziate in grassetto):
«Articolo 32 - Norme di condotta dei detenuti e degli internati.
Obbligo di risarcimento del danno. I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e quando sia necessario, successivamente sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.
I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall’articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26».
La novella dovrebbe inserirsi in fondo al testo oggi vigente, come comma 6 dell’articolo 32 O.P.
La collaborazione o meno del cittadino straniero ai fini della sua identificazione è inserita nella cartella personale del detenuto che riporta tutte le circostanze e i provvedimenti che lo interessano (di fatto è un diario dove sono indicate tutte le attività del detenuto, la sua condotta e tutte le circostanze negative che possano far emergere criticità nel percorso di rieducazione).
Quanto contenuto nel diario è la principale fonte dalla quale il Tribunale di Sorveglianza trae elementi per valutare la buona condotta del detenuto, fondamentale presupposto per la concessione dei benefici (liberazione anticipata, permessi premio, lavoro all’esterno e semilibertà) nonché delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà).
Ne deriva che le informazioni raccolte in ambito penitenziario non rilevano soltanto sul piano trattamentale, ma possono incidere direttamente sulla permanenza o meno del soggetto nel territorio nazionale, rafforzando il collegamento tra esecuzione penale e disciplina dell’immigrazione.
In effetti, le informazioni inserite nella cartella personale del detenuto cittadino straniero possono assumere particolare rilevanza anche ai fini della valutazione dell’eventuale espellibilità ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La norma prevede infatti che, nei confronti dello straniero identificato e detenuto che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a due anni e che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 13, comma 2, T.U.I., possa essere disposta l’espulsione con decreto del magistrato di sorveglianza. In tale quadro, la collaborazione del cittadino straniero riguardo l’identità, la nazionalità, ecc. unitamente alle eventuali condizioni ostative o di inespellibilità potrebbe incidere direttamente sull’adozione del provvedimento espulsivo.
La mancata collaborazione del detenuto straniero circa la sua identificazione potrebbe, da un lato, portare il Tribunale di Sorveglianza a negargli l’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario o a forme alternative alla detenzione quale misura trattamentale. Il rischio è che al detenuto straniero si applichi in modo differenziato la disciplina finalizzata alla re-inclusione sociale prevista dallo stesso ordinamento penitenziario per la generalità delle persone ristrette, secondo il principio della finalità rieducativa della pena stabilito dall’articolo 27 della Costituzione. Dall’altro, potrebbe comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti tesi alla limitazione della libertà personale del cittadino straniero, da parte dell’autorità giudiziaria.
Tutto ciò sembra confermare l’ipotesi secondo la quale con l’inasprimento delle misure coercitive si possa giungere all’esecuzione dell’espulsione dei cittadini stranieri, insieme al trattenimento nei CPR che spesso segue la scarcerazione. L’ultimo rapporto sui Centri di permanenza per i rimpatri tanto dice di questa tendenza e dell’inefficacia di tali misure.
La seconda parte dell’articolo 28 del D.L. 23/2026 interviene sull’articolo 15 del T.U.I. che prevede l’espulsione quale misura di sicurezza (si riporta il testo coordinato con le modifiche evidenziate in grassetto):
«Articolo 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione».
Per il giudizio sulla pericolosità sociale – quale presupposto per l’adozione della predetta espulsione di cui all’articolo 15 T.U.I. – si tiene conto anche della mancata collaborazione del detenuto straniero. Ciò potrebbe prefigurare il seguente paradosso: se il cittadino non collabora ai fini della propria identificazione rischia che gli venga applicata la misura dell’espulsione con la consapevolezza che la stessa non potrà essere eseguita proprio per la mancata identificazione dell’espellendo. Un vero e proprio circolo vizioso che si protrae anche nel momento in cui il detenuto straniero giunto alla fine della pena, entra nel perpetuo circuito delle espulsioni a ripetizione e del trattenimento nei CPR per l’impossibilità di dare esecuzione alle stesse.
Questa norma può presentare profili di incostituzionalità sotto il profilo della compatibilità della pena con la sua funzione rieducativa.
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio (art. 29)
L’articolo 29 interviene su due articoli del Testo Unico Immigrazione riguardanti i respingimenti e l’esecuzione delle espulsioni. Di seguito si riporta il testo della disposizione:
«1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. L’ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
b) all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.».
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalità previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.
Occorre evidenziare che l’articolo 29 comma 1 del D.L. 23/2026 modifica l’articolo 10 T.U.I. che norma il respingimento dei cittadini stranieri prevedendo che l’ufficio di polizia di frontiera, ovvero il Questore laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, curi le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, adottando le procedure previste dal Codice Frontiere Schengen. Su tale previsione, si evidenzia che la disposizione potrebbe avvallare e legittimare, di fatto, la prassi di trasferimento dei cittadini stranieri verso Paesi limitrofi con il rischio che non venga data la possibilità di accedere alla procedura di asilo.
Inoltre, il comma 1, lett. b) dell’articolo 29 sopra citato, modifica la gestione amministrativa dell’espulsione successiva al secondo inadempimento circa l’allontanamento dal territorio nazionale. È noto che il cittadino straniero irregolare, rintracciato sul territorio nazionale, viene raggiunto da un decreto di espulsione di origine prefettizia. Il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale.
La violazione dell'ordine è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro. Valutato il singolo caso, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione e all’eventuale trattenimento presso un CPR o all’adozione di un altro ordine di allontanamento. La violazione del secondo ordine di espulsione è punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Salvo che sopraggiungano situazioni
personali diverse, la nuova norma prevede che non si debba adottare un nuovo provvedimento di espulsione per la violazione dell’ordine di allontanamento. Si potrà intervenire con un nuovo provvedimento di trattenimento in un CPR o con un altro ordine di allontanamento dal territorio.
Questa modifica comporta una sostanziale limitazione dei diritti di difesa del cittadino straniero già espulso, che si vedrà impedito nel chiedere un riesame della propria posizione modificatasi nel corso del tempo. L’assenza di un nuovo decreto impedisce al cittadino straniero di poter far valere davanti all’autorità giudiziaria gli eventuali elementi sopraggiunti dopo l’adozione dei precedenti decreti di espulsione.
Il comma 2 dell’articolo 29 citato interviene sulla gestione dei dati personali a seguito di controlli effettuati dalla autorità marittima.
Il comma 3 dell’articolo 29 abroga l’art. 142 del Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) che prevedeva quanto segue: «Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste […]».
Riguardo l’abrogazione dell’articolo 142 sopra citato, venendo meno l’automatica copertura a carico dell’erario delle spese legali nel giudizio contro il provvedimento di espulsione, si realizza un’esplicita limitazione del diritto di difesa da parte del cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione. È evidente che l’obiettivo è quello di neutralizzare le impugnazioni giudiziarie dei decreti di espulsione agendo sulla leva dell’indisponibilità economica o dell’indigenza degli interessati. In questo modo è messo in discussione un tassello rilevante dello stato di diritto. I dubbi della legittimità costituzionale sono evidenti.
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale (art. 30)
Dopo essere intervenuto sul versante delle espulsioni e delle garanzie difensive, il decreto introduce ulteriori misure al fine di dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Si riporta di seguito il testo della disposizione:
“1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Il comma 1 dell’articolo 30 consente al Ministero dell’Interno di derogare, fino al 31 dicembre 2028, ad ogni disposizione diversa da quella penale per la localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all’assistenza, all’accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri. Viene fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. L’ANAC se richiesto, assicura l’attività di vigilanza.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la deroga sia prevista fino al 31 dicembre 2028 anche per l’articolo 19 del D.L. 13/2017 convertito, contenente «disposizioni urgenti per assicurare l’effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri», che prevedeva già all’origine, l’ampliamento della rete dei CPR, “in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull’intero territorio”: il vecchio progetto di aprire almeno un CPR in ogni Regione.
Il comma 3 modifica l’articolo 11, comma 3-bis, D.lgs. n. 25/2008 che originariamente prevedeva che «quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture […] le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente […]. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni».
La novella amplia le modalità di notificazione degli atti e dei provvedimenti inerenti al procedimento del riconoscimento della protezione internazionale che potranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) del legale presso cui il richiedente ha eletto domicilio. Inoltre, la notifica degli atti potrà avvenire a mezzo del servizio postale secondo le modalità già in vigore, oppure attraverso l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. Quest’ultima possibilità sarà difficilmente praticabile in ragione del fatto che gli interessati non si trovano nelle condizioni di poter attivare una casella di posta certificata.
Esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione (art. 31)
La disposizione dà attuazione all’Accordo quadro Italia–Svizzera nel settore della migrazione. Si riporta di seguito il testo dell’articolo:
«1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformità all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, è autorizzato il versamento, da parte delle Autorità Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri».
L’intervento si colloca all’interno del memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera, relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE, nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1.302.000.000 franchi, destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione.
L’Accordo quadro sottoscritto dall’Italia e dalla Svizzera il 17 luglio 2024 riguarda il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione. Esso ha quale obiettivo generale il rafforzamento delle strutture per la gestione e il trattenimento dei migranti tra i due Paesi.
Il contributo svizzero di 20.000.000 di Franchi era già previsto (quale misura massima) e, con questa norma, se ne autorizza il versamento. Si tratta di una misura che si colloca all’interno dell’accordo di cooperazione tra i due pesi per il controllo dei movimenti migratori verso la Svizzera. L’Italia è forse destinata a diventare un centro di trattenimento per coloro che tentano di recarsi in Svizzera?
Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana (art. 32)
L’articolo 32 introduce una deroga al Codice dei contratti pubblici per l’affidamento alla Croce Rossa Italiana di attività legate alla gestione dei centri. Di seguito il testo della disposizione:
«1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
In previsione dell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, l’articolo 32 del D.L. 23/2026 prevede che il Ministero dell’Interno fino al 31 dicembre 2028, potrà agire in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), per avvalersi delle attività umanitarie della Croce Rossa Italiana presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e per gestire le già menzionate strutture.






