Con legge 30 dicembre 2023 n.213 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2024 dello Stato italiano che contiene misure che intervengono anche sulle politiche relative all’immigrazione che di seguito riportiamo al fine di consentire una lettura facilitata della legge di bilancio.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria i commi 240 e 241, si interviene con modifiche all’articolo 34 del testo unico dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che i cittadini stranieri che non rientrano nelle categorie per le quali l'iscrizione al SSRN è gratuita e obbligatoria, potranno fruire dell'assistenza sanitaria corrispondendo un contributo - determinato con

un decreto del Ministero della Sanità e del Ministero dell'Economia – secondo i seguenti importi non inferiori a:

• euro 2.000 annui per i cittadini non iscritti gratuitamente al SSR;

• euro 700 annui per i cittadini stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

• euro 1.200 annui per i cittadini soggiornanti come "collocati alla pari" giovani che partecipano a programmi di scambio culturale che vengono temporaneamente accolti in famiglie in cambio di auto con i bambini le faccende domestiche leggere.

Una precisazione, le categorie di cittadini stranieri non iscritti obbligatoriamente e gratuitamente che devono versare il contributo di iscrizione per accedere al Ssn sono:

• i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa e non sono titolari di pensione in Italia o rendita INAIL;

• i religiosi;

• il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al Ssn;

• i dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;

• gli stranieri che partecipano a programmi di volontariato;

• i genitori ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008;

• gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;

• tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

In alternativa al SSN il cittadino straniero può iscriversi ad una assicurazione sanitaria privata.

Tuttavia, non sono tenuti al pagamento del contributo perché iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale, i titolari dei seguenti tipi di permessi di soggiorno:

• titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa di rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento e per acquisto della cittadinanza.

• in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;

• i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori, indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Viene, altresì, previsto che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

La Legge prevede che i versamenti degli importi dovranno essere eseguiti in favore delle Regioni presso le quali i richiedenti chiedono l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

Il comma 361 prevede una riduzione del finanziamento destinato al fondo per le misure urgenti a sostegno dei comuni interessati all’accoglienza e in favore dei minori non accompagnati. Nel testo originario della manovra approvato dal Consiglio dei ministri si prevedevano 190 milioni per il 2024, 290 milioni per il 2025, 200 milioni per il 2026, le stesse sono state rimodulate con un emendamento del governo in 172.739.23 di euro per

l’anno 2024, 269.179.697 euro per l’anno 2025 e 185.000.000 euro per l’anno 2026, nel testo varato viene quindi operato un taglio di 15 milioni per anno che sono stati destinati al finanziamento del trattamento accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il giudizio che esprimiamo su questa disposizione è assolutamente negativo in quanto mette in contrapposizione il diritto a una equa retribuzione per il lavoro svolto, in termini di salario accessorio, dalle Forze di polizia con il diritto dei cittadini migranti a un accoglienza dignitosa soprattutto per quanto riguarda i minori non accompagnati determinando un danno con la riduzione delle risorse destinate alla tutela di persone fragili quali sono i minori stranieri che hanno già subito violenze e disagi nel viaggio verso l’Europa.

Sempre in materia di assistenza sanitaria, al comma 362 viene previsto un contributo di 1 milione di euro a favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai fini del potenziamento delle attività di prevenzione e di assistenza sociosanitaria.

Nell’ambito delle misure di riconoscimento della protezione internazionale, con il comma 364 si intende rafforzare l’azione del Ministero dell’interno per corrispondere alle maggiori esigenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale autorizzando l’assunzione e la relativa spesa per gli anni 2024 e 2025, di 118 funzionari da assegnare alle commissioni stesse in aggiunta alle attuali capacità assunzioni.

In merito al sostegno alla popolazione ucraina i commi 389 e 390 prevedono un finanziamento di 274 milioni e proroga fino a tutto il 2024 dello stato di emergenza dovuto alla crisi internazionale in atto.

Il comma 391 autorizza l’assegnazione di risorse nel limite di 40.000.000 di euro una tantum per i comuni che accolgono i cittadini ucraini per rafforzare i servizi sociali.

Inoltre, al comma 392, sono disposti alcuni interventi in merito alle misure di sostegno per la popolazione ucraina prevedendo la rimodulazione delle risorse disponibili per i richiedenti la protezione temporanea: forme di accoglienza diffusa; misure di sostentamento; contributi forfettari; forme di assistenza coordinate con le regioni. Tra le misure contenute nel comma di riferimento anche quella che prevede il contributo di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che hanno trovato una sistemazione autonoma sarà valido fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere richiesto per un massimo di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.

Il comma 393, proroga anche lo stato di emergenza di intervento all’estero.

Nel comma 395, sono previste misure per la validità dei permessi rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2023 che sono prorogati al 31 dicembre 2024 e che a seguito di quanto disposto dal successivo comma 396, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro su richiesta degli interessati per l’attività effettivamente svolta.

È stato previsto, inoltre, il comma 399 che prevede l’incremento di 5 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2024 per le borse di studio in favore di giovani studenti del continente africano.

Il comma 5, dell’art. 9, stato di previsione del Ministero dell’Interno e disposizioni relative, autorizza, anche per il 2024, il Ragioniere generale dello Stato ad assegnare i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno al Fondo rimpatrio, mediante decreti propri, per il finanziamento delle spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi

di origine ovvero di provenienza.

Analogamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio al fine di reperire le risorse necessarie per i programmi di rimpatrio volontario ed assistito dei cittadini dei Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 215/2023), all’art. 2, comma 1, ha nuovamente rinviato l’applicazione delle norme relative alle autocertificazioni per i cittadini di paesi terzi in Italia. Il nuovo decreto ha spostato al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia potrebbero utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione.

Si tratta dell’ennesima proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal cosiddetto decreto Semplifica Italia (D.L. n. 5/2012 “Disposizioni Questo è un ulteriore rinvio delle disposizioni previste dal decreto Semplifica Italia). Resta, quindi, ancora impossibile per i cittadini stranieri utilizzare autocertificazioni nelle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione e dal suo regolamento di attuazione. Anche nel 2024, i cittadini stranieri dovranno continuare a presentare i certificati originali, ad esempio quello degli esami sostenuti all’Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio.

È importante ricordare che le eccezioni alle regole generali si applicano solo ai documenti richiesti nel contesto delle procedure stabilite dal Testo Unico Immigrazione, come ad esempio le richieste di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Ciò significa che al di fuori di tali procedure, anche i cittadini stranieri che soggiornano legalmente possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, a condizione che tali dichiarazioni si riferiscano a stati, qualità personali e fatti che possono essere certificati o attestati da enti pubblici italiani.