Congedo di tre mesi dal lavoro per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione.

La violenza contro le donne ha assunto dimensioni davvero preoccupanti. Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, circa 3 milioni e mezzo di donne, nell’arco della loro vita, hanno subito stalking, senza contare i femminicidi che, negli ultimi cinque anni, hanno provocato la morte di centinaia di donne.

L’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 80/2015 riconosce alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e alle titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in un percorso di protezione per aver subito violenza, il diritto ad un congedo di tre mesi. L’assenza dal lavoro può essere fruita sia in forma continuativa, sia frazionata fino ad una sola giornata, sia ad ore, nell’arco temporale di tre anni.

Come per tutti gli altri lavoratori-genitori, che vogliano usufruire del congedo parentale, l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 80/2015 prevede che se la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, non prevede la regolamentazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, la lavoratrice può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Le lavoratrici hanno inoltre diritto, su propria richiesta, a modificare il rapporto di lavoro in part-time, nelle varie forme previste, e inoltre a ottenere, sempre a domanda, il ripristino del tempo pieno una volta cessata l’emergenza sicurezza.

Va rilevato però che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sussiste solo dove esistano disponibilità in organico, e questo può essere un ostacolo. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 80/2015 annulla la tradizionale classificazione del part-time orizzontale, verticale e misto; quindi, i due decreti necessitano di un preciso coordinamento, in modo da rendere effettivamente possibile la scelta. La lavoratrice deve inoltrare al datore di lavoro o al committente, la richiesta di congedo con un preavviso non inferiore a sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo richiesto.

Retribuzione e accredito previdenziale

La lavoratrice ha diritto per tutto il periodo di congedo a percepire la retribuzione corrispondente all’ultimo mese lavorato, e viene accreditata la contribuzione figurativa utile ai fini della misura e del diritto alla pensione. Inoltre, il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Ancora oggi non sono state emanate dall’INPS le istruzioni operative per rendere effettivamente fruibile questo nuovo diritto, e non lasciarlo sulla carta, come mera generica indicazione di buona volontà.

Modalità e percorsi di protezione

Per poter usufruire del congedo, la certificazione deve essere rilasciata dal Comune di residenza, in genere dai servizi sociali, o in alternativa dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, pubbliche e private (D.L. n. 93/2013, art. 5 bis, convertito, con modificazioni in legge n. 119/2013). Questi centri, spesso associazioni del terzo settore, sono riconosciuti come soggetti abilitati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

La rete dei centri e delle case rifugio, nonché i servizi sociali dei Comuni, sono spesso carenti o non dotati di risorse e personale sufficiente. Per rendere effettivi questi diritti, la rete sul territorio va implementata, potenziata e resa efficiente con fondi e personale adeguato, altrimenti la speranza delle donne soggette a violenza verrà delusa.

Accordo quadro contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro

Una intesa siglata il 25 gennaio 2016 fra CGIL, CISL e UIL e Confindustria ha recepito l’Accordo Quadro europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che è sato raggiunto il 26 aprile del 2007 dalle parti sociali europee Businesseurope, CEEP, UEAPME e ETUC. Ricordiamo che tale intesa è già stata recepita a livello normativo da molti paesi dell’UE; essa sancisce la «inaccettabilità» di ogni atto

o comportamento che si configuri come molestie o violenza e la necessità della denuncia, sottolineando che «imprese e lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali».

Le Confederazioni sindacali e Confindustria si impegnano a dare ampia diffusione all’accordo, affidando alle parti sociali sul territorio il compito di individuare le strutture che possono assicurare una adeguata assistenza a quanti siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.

Convenzione ILO 190/2019 (Organizzazione Internazionale del Lavoro)

Ratificata in Italia nel 2021, la Convenzione ILO affronta il tema delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro introducendo importanti novità.

La prima riguarda la definizione di molestie che comprende tutti i comportamenti “non desiderati” dalla vittima. Altra importante innovazione è l’estensione della responsabilità dell’azienda a tutti i rapporti che derivano dal lavoro, non più al posto di lavoro. Ovvero, vengono ascritti alle molestie tutti gli atti molesti compiuti contro una persona anche se vengono messi in atto da clienti o utenti.


Tutela delle donne vittime di violenza, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2026.
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