Un primo passo per l’equiparazione tra le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata e le lavoratrici e i lavoratori dipendenti era avvenuto con l’approvazione del Decreto Ministeriale del 12.7.2007. Negli ultimi anni, il Decreto Legislativo n. 80/2015, la legge n. 81/2017 e il Decreto Legislativo n. 105/2022 hanno apportato sostanziali cambiamenti favorevoli per i lavoratori e le lavoratrici iscritte in Gestione separata.

Parasubordinate, chi ha diritto al congedo di maternità

Hanno diritto al congedo di maternità, come previsto dal Testo Unico per le lavoratrici dipendenti (artt. 16 e 17), tutte le iscritte alla Gestione separata presso l’INPS, (legge n. 335/1995, art. 2 comma 26), genericamente definite «parasubordinate», purché:

  • non siano assicurate presso altra forma previdenziale;
  • non siano pensionate.

Le iscritte alla gestione separata dell’INPS devono versare un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72 per malattia, maternità e assegno al nucleo familiare.

In particolare, per meglio specificare, si tratta di:

  • collaboratrici coordinate e continuative;
  • associate in partecipazione;
  • lavoratrici che svolgono, per lo stesso committente, prestazioni occasionali (D.lgs. n. 276/200, art. 61 comma 2) inferiori a trenta giorni l’anno e con un compenso inferiore a 5 mila euro annui.

Inoltre, sono compresi anche i sindaci, i revisori di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, i titolari di rapporto autonomo occasionale, i venditori porta a porta, i titolari di assegno di ricerca e le amministratrici.

Le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e tutte le altre lavoratrici in elenco hanno diritto al congedo di maternità obbligatorio, «normale» anticipato, flessibile e per parto prematuro, come previsto per le lavoratrici dipendenti.

A queste stesse lavoratrici è stato esteso anche il congedo di maternità, che decorre dal rientro a casa del neonato, in caso di ricovero per parto prematuro in struttura pubblica e privata (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

C’è però una differenza sostanziale

Infatti, per accedere al congedo obbligatorio è indispensabile uno specifico requisito contributivo. Le lavoratrici parasubordinate devono aver versato almeno tre mensilità di contribuzione previdenziale, comprensiva dello 0,72%, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, cioè del periodo di congedo obbligatorio.

I dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile vanno calcolati sulla base della data presunta del parto (Ordinanza Ministeriale del 12.7.2007) e quindi varia a seconda se si entra in astensione anticipata o se si sceglie il congedo flessibile.

Se la lavoratrice parasubordinata non è più iscritta alla Gestione separata dell’INPS al momento in cui inizia il periodo indennizzabile, ma ha comunque maturato il requisito contributivo previsto, conserva il diritto all’indennità di maternità, a meno che, nel frattempo, non abbia ottenuto un contratto di lavoro dipendente o abbia intrapreso un’attività autonoma che le permetta di usufruire di una indennità di maternità maggiore.

Una importante novità introdotta dalla legge n. 81/2017 è la possibilità di continuare a lavorare per le lavoratrici, sia parasubordinate che libere professioniste. Quindi, l’indennità di maternità viene erogata a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Ciò vale sia per l’evento «parto», sia per le adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

L’importo della indennità

L’indennità deve essere calcolata per ogni giorno del periodo indennizzabile, festività comprese, in misura pari all’80% di 1/365esimo del reddito derivante da attività di collaborazione a progetto o di associazione in partecipazione. L’indennità è pari all’80% del reddito giornaliero percepito dalla collaboratrice o dall’associata, considerando le forme più diffuse di questi contratti, nei dodici mesi che precedono il periodo indennizzabile, cioè l’inizio del congedo obbligatorio che, ovviamente, varia a seconda del periodo richiesto dalla lavoratrice, ad esempio anticipato o flessibile.

I redditi da considerare sono «sempre e soltanto» quelli utili ai fini contributivi nei limiti del massimale di reddito. Per ottenere l’indennità di maternità per congedo obbligatorio, le lavoratrici parasubordinate devono comunque astenersi effettivamente dall’attività lavorativa.

Accredito figurativo dei contributi previdenziali

Anche le lavoratrici parasubordinate hanno diritto all’accredito figurativo dei periodi di astensione dal lavoro che influiscono sulla misura e il diritto alla pensione.

Congedo di paternità

I lavoratori padri iscritti alla Gestione separata dell’INPS e in regola con il versamento di tre mensilità contributive, così come le lavoratrici madri, possono usufruire del congedo di paternità nei casi di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio/a da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio/a al padre.

L’indennità di paternità è prevista solo nei tre mesi successivi la nascita del figlio/a. Anche i lavoratori padri parasubordinati, che usufruiscono del congedo di paternità, devono astenersi effettivamente dall’attività lavorativa.

Adozioni

Il Decreto Legislativo n. 80/2015 ha modificato (art. 13) in senso migliorativo il congedo per adozioni, riconoscendo finalmente anche a queste lavoratrici il diritto a un periodo di cinque mesi, come per le lavoratrici dipendenti.

Una ulteriore novità rilevante è stata introdotta dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2016, con il quale è stato abrogato l’art. 2 del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2002, che fissava il limite di sei anni del minore per le adozioni nazionali, estendendo così fino ai diciotto anni il diritto al congedo per le adozioni nazionali da parte delle lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, come per tutte le altre tipologie di lavoratrici, dipendenti, autonome, libere professioniste.

Per le adozioni internazionali, viene inoltre rafforzato il ruolo dell’Ente autorizzato. L’Ente che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale deve certificare la data di ingresso del minore e l’avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

Congedo parentale

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha previsto per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata che ciascun genitore abbia diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e garantisce a entrambi i genitori il diritto a ulteriori tre mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia fino ad un  massimo di nove mesi (i trattamenti economici per congedo parentale, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi).

Ricordiamo che ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati; inoltre, il congedo non è fruibile in modalità oraria e non è prevista la tutela del «genitore solo».

Il decreto, inoltre, ha ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da tre fino ai dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.

Requisiti

Nel caso di congedo parentale indennizzato e fruito nel primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, in caso di adozione/ affidamento nazionale o internazionale, per la ricerca delle tre mensilità di contribuzione accreditate, bisogna prendere a riferimento lo stesso periodo utilizzato per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità. Dunque, nel caso in cui si ha diritto all’indennità di maternità, sia se essa sia stata fruita o non sia stata fruita, viene riconosciuto il diritto al congedo parentale.

Per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all’indennità di maternità/paternità, la legge n. 81/2017 prevede la corresponsione del trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

Calcolo dell’indennità

La misura dell’indennità per il congedo parentale è calcolata al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità.

Il diritto al congedo parentale per parti plurimi è riconoscibile per ogni figlio, cioè tanti figli tanti congedi parentali, sempre nei limiti previsti per questa tipologia di lavoratori, e cioè tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Contribuzione figurativa

Anche i periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa previdenziale che incide sia sul diritto che sulla misura della pensione.

Automatismo delle prestazioni

I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi alla gestione previdenziale (D.lgs. 80/2015, art. 13).

Questo è un principio importante, per il quale l’INCA si è sempre battuta.


Congedo per lavoratori e lavoratrici parasubordinati/e, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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