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Roma, 15 settembre - “Con la sentenza n. 7281 dell’11 settembre 2025, il Consiglio di Stato pone una parola definitiva sull’obbligo di possesso dei mezzi tecnici, sui limiti dell’avvalimento e, soprattutto, sull’obbligo da parte della Stazione Appaltante di verificare sempre concretamente la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, entrando nel merito di eventuali equivalenze di tutele, economiche e normative, se l’operatore dichiara di applicare un altro Ccnl. Una vittoria dell’interpretazione che la Cgil ha sempre sostenuto e dell’importanza di applicare il contratto collettivo corretto, ora definitivamente approvato dal massimo organo di giustizia amministrativa”. Così dichiara in una nota Alessandro Genovesi, responsabile Contrattazione Inclusiva e Appalti della Cgil Nazionale.
“Nello specifico - continua Genovesi - il Consiglio di Stato dà torto ad Anas, che aveva interpretato la solidità finanziaria come equivalente alla disponibilità di capacità tecniche e professionali, che invece vanno verificate esplicitamente in base al possesso o meno dei mezzi e delle professionalità, indipendentemente dalle procedure di avvalimento, le quali non possono nascondere le reali capacità dell'aggiudicatario".
Per il responsabile Contrattazione Inclusiva e Appalti della Cgil Nazionale: “Il Consiglio di Stato ritiene che Anas sia totalmente in torto, in quanto autorizza l’appalto ad un’azienda intenzionata ad applicare il Ccnl Multiservizi e non il Ccnl edile indicato nel bando di gara per il servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma sulle strade statali del nucleo di manutenzione”.
“Come evidenzia il Consiglio di Stato, non è infatti sufficiente - prosegue Genovesi - la mera dichiarazione di equivalenza da parte dell’operatore economico, poiché è sempre obbligatoria la verifica concreta, da parte della stazione appaltante, dell’equivalenza di tutele economiche e normative rispetto a quella specifica attività. Ciò rientra nei casi di cui all’articolo 4 dell’allegato I.01, ovvero sia nel caso della verifica di specifici indicatori economici e normativi a fronte di Ccnl firmati da federazioni di categorie diverse da quelle firmatarie il Ccnl indicato nel bando”.
“Questa è l'interpretazione che la Cgil ha sempre dato alle norme, vecchie e nuove, del vigente Codice Appalti, un’interpretazione ripresa e codificata anche in decine di accordi locali con molte Pubbliche Amministrazioni. L’Anas aveva torto e la Cgil ragione: ne siamo ovviamente contenti, a tutela del principio secondo cui solo il Ccnl specifico per le attività oggetto dell’appalto deve essere il punto di riferimento per garantire ai lavoratori il giusto salario e tutte quelle norme e tutele, a partire dall’organizzazione del lavoro, orari, formazione, fondamentali per prevenire dumping contrattuale e soprattutto infortuni”, conclude Genovesi.