Statuto

19° Congresso Nazionale 2023

Articolo 4 – Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla CGIL hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna salvaguardando la dignità delle persone nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[…]

La formazione permanente e continua, anche in materia di protezione dei dati personali e di dati non personali, è un diritto/dovere di ogni persona che lavora e rappresenta la Cgil ad ogni livello.

Codice etico

19° Congresso Nazionale 2023

Articolo 8 – Gestione del tempo

Il tempo è una risorsa preziosa per l’attività della CGIL, per la qualità e quantità del lavoro sindacale svolto e da svolgere, per la qualità della vita di ciascuno e ciascuna. Pertanto, deve essere posta particolare attenzione ad un uso appropriato del tempo. La conciliazione del tempo di lavoro con il tempo di vita è un obiettivo fondamentale dell’Organizzazione e delle donne e degli uomini che in essa, a qualunque titolo, operano. La CGIL dovrà trovare forme di conciliazione tra le attività sindacali ordinarie ed il tempo di lavoro anche necessario alla partecipazione a momenti di formazione o aggiornamento.

Regolamento

Approvato dall’Assemblea Generale il 7 dicembre 2023

Articolo 22 - Diritto alla formazione

La formazione sindacale è un’attività permanente della CGIL, fondamentale per accompagnare la crescita politico-sindacale dei quadri e degli apparati a tutti i livelli ed è fra i mezzi principali per l’accesso ad incarichi di responsabilità.

La formazione in attività rappresenta uno strumento decisivo per la promozione professionale dei quadri e dell’apparato con funzioni professionali, qualificate ed esecutive e per rispondere al meglio agli obiettivi della CGIL.

La CGIL intende accompagnare la promozione delle/i proprie/i iscritte ed iscritti nell’attività sindacale dando la priorità, a parità di condizioni, a quanti hanno frequentato percorsi formativi certificati.

A questo fine, la CGIL, i suoi Enti ed Istituti collaterali, sono impegnati a promuovere le necessarie iniziative volte a migliorare la professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso costanti processi di aggiornamento e di formazione adeguati alle circostanze ed alle priorità indicate dai propri organismi dirigenti ed esecutivi.

Nelle strutture saranno programmate attività per una adeguata formazione di dirigenti, funzionari, addetti dell’area professionale, qualificata ed esecutiva.

Pertanto, ogni anno - a fronte di una programmazione di attività definita dalla struttura, o da altra struttura o da un Istituto di formazione della CGIL o a fronte di una richiesta di carattere individuale condivisa dalla struttura di riferimento – le singole strutture provvederanno a riconoscere permessi formativi, durante l’orario di lavoro, per frequentare corsi di formazione a cui, compatibilmente con le esigenze del lavoro, ognuno obbligatoriamente dovrà partecipare.

Salvo situazioni eccezionali, devono essere garantite almeno sedici ore di formazione annua agli apparati politici e tecnici, con esclusione nel computo della partecipazione a corsi obbligatori per legge, corsi ETUI e/o corsi per acquisire titoli/certificazioni di carattere europeo.

La partecipazione ai percorsi di formazione verrà registrata in una specifica banca dati ai fini del rilascio di un attestato e del libretto formativo in formato digitale.

Regolamento

Approvato dall’Assemblea Generale il 7 dicembre 2023

Articolo 42 - Congedi per la formazione

(art. 5, Legge n.53/’00)

Ferme restando le disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 36 del presente Regolamento, coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio possono chiedere un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 11 mesi, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo è finalizzato:

1) al completamento della scuola dell’obbligo;

2) al conseguimento del titolo di studio di secondo grado e del diploma universitario o di laurea;

3) alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dalla CGIL, dalle categorie e dagli Enti ed Istituti.

Durante tale periodo, si conserva il posto di lavoro e non si ha diritto alla retribuzione.

Il congedo per la formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta alla CGIL, dà luogo all’interruzione del congedo medesimo.

La richiesta di congedo formativo può non essere accolta oppure, in caso di comprovate esigenze organizzative, ne può essere differito l’accoglimento. In questo caso, la struttura interessata deve comunque individuare, con il richiedente, le modalità di fruizione del congedo.

In caso di differimento o diniego dell’esercizio di tale facoltà, il termine di preavviso non è inferiore a 30 giorni.

Si può procedere al riscatto di tale periodo oppure al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria

Regolamento

Approvato dall’Assemblea Generale il 7 dicembre 2023

Articolo 66 - Molestie sessuali

In materia, trovano applicazione le norme di Legge e gli altri atti di natura legislativa e regolamentare.

A livello nazionale, entro tre mesi dall’approvazione del presente Regolamento, sarà avviato e reso strutturale un percorso di formazione tematico per la prevenzione e il contrasto delle molestie e violenze per tutto il personale.