Funzionamento dei permessi elettorali per le lavoratrici/lavoratori dipendenti Impegnate/i nelle operazioni elettorali

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che svolgeranno attività elettorale durante le elezioni Amministrative del 25-26 maggio 2025 e dei Referendum e ballottaggi dell’8 e 9 giugno 2025, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Al datore di lavoro spetta invece il compito di gestire le assenze come se la lavoratrice e il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. In particolare, per stabilire quali sono i giorni di riposo ai quali ha diritto il lavoratore/la lavoratrice, bisogna fare riferimento alla distribuzione dell’orario svolto settimanalmente.

Regole per l’attività dei lavoratori/lavoratrici ai seggi

Le operazioni di voto per le consultazioni amministrative si svolgeranno nelle giornate di domenica 25 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 maggio dalle 7:00 alle 15:00, domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00 per eventuali ballottaggi; mentre le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno nella giornata di sabato.

Le operazioni di voto per le consultazioni referendarie si svolgeranno nelle giornate di domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00; mentre le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno nella giornata di sabato.

Le operazioni di scrutinio per le consultazioni amministrative del 25-26 Maggio inizieranno lunedì 26 maggio appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti.

Le operazioni di scrutinio per le consultazioni referendarie e gli eventuali ballottaggi del 8-9 giugno inizieranno lunedì 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ogni consultazione partendo dai referendum e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo all’eventuale ballottaggio amministrativo.

I lavoratori/lavoratrici coinvolti nelle predette operazioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni preparatorie del seggio, di voto e di scrutinio. Il periodo di assenza dal lavoro è garantito dalla legge per permettere ai cittadini di partecipare attivamente al processo democratico senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro e i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative (art. 119, comma 2). A riguardo, la legge n. 69/1992 di interpretazione autentica, ha precisato che il comma 2 della normativa precedente deve essere interpretato nel senso che i lavoratori di cui al comma 1, ossia quelli a tempo determinato e indeterminato impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi, hanno diritto:

  • riposi compensativi alternativi al pagamento aggiuntivo, in relazione ai giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
  • specifiche quote retributive, alternative ai riposi compensativi, in aggiunta alla loro ordinaria retribuzione mensile, quale compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale;

La norma è finalizzata ad assicurare ai lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali un adeguato riconoscimento, sia dal punto di vista economico che dei riposi.

Funzioni elettorali:

  • Presidente di seggio
  • Scrutatori/scrutatrici
  • Segretari
  • Rappresentanti di lista di partito o di gruppo politico
  • Rappresentanti dei promotori di referendum
  • Lavoratori/lavoratrici impegnati a vario titolo

Trattandosi di un diritto garantito ai lavoratori/lavoratrici, il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire ai propri dipendenti di adempiere a tale compito.

Diritti e doveri del lavoratore/della lavoratrice

Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore/la lavoratrice dipendente nominato/a Presidente di seggio, Segretario/a, Scrutatore/Scrutatrice o Rappresentante di lista di partito/gruppo politico, Promotore dei referendum è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai lavori nel seggio assegnato.

Tale comunicazione può essere effettuata anche verbalmente; tuttavia, sebbene la legge non lo imponga, è sempre consigliabile ricorrere alla forma scritta.

Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore/la lavoratrice è tenuto/a a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio con timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore/la lavoratrice è stato/a chiamato/a ad adempiere alle funzioni elettorali.

La documentazione da produrre al rientro in azienda può differire a seconda del ruolo svolto dal lavoratore e dalla lavoratrice

  • per scrutatori/scrutatrici e segretari/segretarie è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza, e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni alle urne;
  • per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina;
  • ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario di inizio e fine presenza al seggio.

Adempimenti del datore di lavoro

I giorni lavorativi passati al seggio elettorale sono considerati come giorni lavorati agli effetti giustificativi dell’assenza e anche retributivi, come se il lavoratore/lavoratrice avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa.

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio nel caso della settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione ordinaria.

Per stabilire a quali giorni di riposo ha diritto il lavoratore/lavoratrice, occorre individuare l’orario di lavoro svolto:

  • se il lavoratore/lavoratrice ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, egli avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo, anche nelle giornate di martedì e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica (salvo diversi accordi);
  • se il lavoratore/lavoratrice ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana, avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo nella sola domenica.

Qualora le operazioni si prolunghino anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte tra il lunedì e il martedì, i riposi compensativi saranno prorogati di un giorno.

Per i giorni “lavorativi” coincidenti con l’orario di lavoro trascorsi al seggio, spetta la normale retribuzione pari generalmente ad 1/26, come se il lavoratore/ la lavoratrice avesse lavorato in azienda, senza detrarre alcuna giornata.

Anche nel caso in cui l’attività espletata al seggio elettorale abbia occupato parte della giornata, il compenso o il riposo sarà valutato come giornata intera pari a 1/26 o altro divisore contrattuale (in tal senso le pronunce della Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830 e 12 giugno 2002, n. 8400).

Con particolare riguardo ai riposi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 452/1991, ha stabilito che il lavoratore/la lavoratrice ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative (ad esempio il sabato, nel caso di orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo a esse”.

Fruizione dei riposi compensativi - tabella riassuntiva

Giornate di presenza al
seggio
Riposi Compensativi
Orario settimanale su 5
giorni (da lunedì a
venerdì)
Sabato, domenica, lunedì
(giorni festivi o non
lavorativi sabato e
domenica)
2 giornate
Orario settimanale su 6
giorni (da lunedì a
sabato)
Sabato, domenica, lunedì (il
giorno festivo o non
lavorativo è domenica)
1 giornata

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