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Lunedì 19 gennaio, si è svolta l'audizione presso la 1ª Commissione Affari costituzionali, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).
Per la CGIL hanno partecipato Florindo Oliverio, responsabile Politiche istituzionali, e Massimo Brancato coordinatore dell’area delle Politiche per lo Sviluppo. Di seguito riportiamo la memoria consegnata.
Audizione
Presso la 1ª Commissione Affari costituzionali, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
(Roma, 19 gennaio 2026)
Il disegno di legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rappresenta, per quanto ci riguarda, il tentativo del Governo di far rientrare dalla finestra ciò che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, ha fatto uscire dalla porta.
I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per rispondere al dettato costituzionale hanno bisogno di risorse adeguate a garantirne l’efficacia. Questo ha sentenziato la Corte, pochi mesi fa, sanzionando pesantemente la legge sull’Autonomia differenziata, ribadendo che i Lep non possono essere determinati senza stanziare i fondi necessari a ridurre i divari e le disuguaglianze esistenti, rendendo esigibili i diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo dobbiamo rilevare che, anche dopo l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio non siamo stati smentiti: non solo, infatti, non si stanziano nuove risorse, ma si tagliano anche quelle in essere, con il ritorno alle politiche di austerità e i conseguenti tagli lineari che colpiscono tutti i capitoli della spesa pubblica, tranne quello per gli armamenti, l’unico a vedere un incremento dei fondi che cresceranno ulteriormente nel prossimo futuro.
Dopo la sentenza, Governo e Parlamento avrebbero dovuto percorrere la strada opposta: rinunciare all’attuazione dell’Autonomia differenziata e rilanciare una strategia nazionale che investa in sanità, istruzione, lavoro, transizione ecologica, politiche industriali.
È utile richiamare il passaggio più rilevante delle motivazioni della Corte costituzionale in merito all’inammissibilità del referendum sull’Autonomia differenziata da noi proposto e su cui, come si sa, gli italiani non hanno potuto esprimersi e che forse oggi si comprende meglio quanto sarebbe stato invece opportuno un vero passaggio democratico: “In definitiva, la sentenza n. 192 del 2024 ha eliminato gran parte del disposto normativo di cui alla legge n. 86 del 2024, incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo”. Di fatto, sentenzia la Corte, anche grazie alla mobilitazione straordinaria che è stata messa in campo, aggiungiamo noi, la legge Calderoli, non esiste più.
Ma è proprio leggendo la relazione introduttiva all’Atto Senato n. 1623 che si coglie la volontà della maggioranza di aggirare palesemente i giudizi di illegittimità sanzionati dalla Consulta e, ancor più, gli orientamenti e le indicazioni che la stessa ha formulato con le proprie interpretazioni circa le titolarità, distinte e non sovrapponibili, tra governo e parlamento in materia di differenziazione; di approvazione delle intese tra stato e singole regioni; rispetto al trasferimento di funzioni legate a materie qualificate “NON LEP”; l’individuazione delle risorse destinate a finanziare le funzioni trasferite e non, che dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì dei costi e fabbisogni standard, oltre che di criteri di efficienza e, infine, sulla imprescindibile necessità di tener conto, a proposito della clausola di invarianza finanziaria, sia del quadro generale di finanza pubblica e del ciclo economico ma anche del rispetto degli obblighi euro unitari.
L’Autonomia differenziata, insomma, se non arrestata definitivamente, risulta comunque pesantemente indebolita dalla Corte. Ma il relatore è capace di attribuire alla legge delega al governo il merito di porre finalmente rimedio, a 25 anni dalla riforma del Titolo V, al “perdurante ritardo dello Stato nella determinazione dei LEP ovvero di quei livelli che indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”.
Avremo modo di evidenziare più avanti, a titolo esemplificativo per i singoli capi e titoli, quanto questa roboante affermazione sia del tutto spropositata.
Ci limitiamo qui a stigmatizzare una legge delega che nel dare seguito a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86, ne recepisce le criticità di fondo che rendono inattuabile il dettato costituzionale finalizzato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone. Tale finalità, infatti, non può essere realizzata in assenza di stanziamenti di risorse adeguate a finanziare le prestazioni e i servizi individuati come essenziali per rendere esigibili i diritti fondamentali. Basti richiamare le informazioni rese sui finanziamenti previsti per il 2026 senza chiarire in modo esaustivo se tali risorse siano effettivamente certe e sufficienti per garantire i LEP. I continui rinvii a risorse già previste a legislazione vigente o, addirittura, a quelle derivanti dal PNRR, la cui certezza è fortemente condizionata dalla effettiva capacità di rispettare obiettivi e scadenze, apre non pochi dubbi sulla reale possibilità di non comprimere oltre diritti dei cittadini e servizi per le comunità.
Per non dire delle pesanti ripercussioni negative derivanti da bilanci asfittici e continuamente depauperati della spesa per investimenti e su personale che impediranno di rafforzare le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che quelle prestazioni e quei servizi devono garantire per assicurare la piena uniformità dei LEP in tutto il territorio.
Determinare LEP a sostanziale invarianza di risorse (peggio, a costante disinvestimento pubblico) favorisce l’allargamento delle disuguaglianze, non le riduce.
Per non dire della previsione di definire LEP anche sulle materie il cui potere legislativo esclusivo è riservato allo Stato, presupponendo un successivo passaggio di potere alle Regioni: oltre che assurdo ci appare anche incostituzionale.
Infine, riteniamo che ancora una volta si tenti di bypassare i limiti alla devoluzione regionale di materie che sono determinanti per la salvaguardia dell’unità del Paese a partire dall’istruzione o quelle per le quali gli effetti delle politiche pubbliche non sono circoscrivibili ad ambiti territoriali propri.
In materia di energia, clima e tutela dell’ambiente la definizione di livelli essenziali delle prestazioni è possibile solamente se corrispondono alle previsioni delle direttive e normative europee e agli impegni assunti a livello internazionale, a cui la normativa italiana dovrebbe conformarsi. L’ambiente è un valore costituzionale assoluto la cui tutela deve restare di competenza esclusiva dello Stato cui spetta definirne i livelli essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con le relative risorse adeguate e vincolate. Lo Stato deve garantire, con la definizione dei LEP, uniformità di tutela ambientale, il recepimento delle direttive europee in materia ambientale, il rispetto degli accordi internazionali sul clima, l'equità intra e intergenerazionale attraverso un uso razionale delle risorse e una giusta transizione ecologica.
Oltretutto, nel disegno di legge in questione si rileva una formulazione dei “principi e criteri direttivi”, che dovrebbero orientare il legislatore delegato, assolutamente insufficiente: un lungo elenco di prestazioni, di funzioni, di obiettivi e di riferimenti normativi vigenti più orientato ad una mera ricognizione dell’esistente che ad indirizzare la ratio e la finalità della normativa delegata.
Per questo concludiamo che lo strumento della legge delega in sé per la determinazione dei LEP non sia strumento adeguato.
Più opportuno e necessario sarebbe procedere con lo strumento dei disegni di legge ordinaria, per ciascuna materia, dedicando ad essi le dovute modalità di coinvolgimento del Parlamento, della società politica e civile e con i tempi utili a maturare decisioni consapevoli e coerenti con le responsabilità almeno di medio periodo per delineare il puntuale perimetro dei diritti di cittadinanza da effettivamente proteggere e tutelare per tutte e tutti. La definizione dei Lep deve rispondere alla necessità di assicurare nel tempo l’effettivo rispetto dei diritti dei cittadini affinché siano complessivamente resi esigibili da tutte e tutti sull’intero territorio nazionale. Ogni forzosa accelerazione risponderebbe ad esigenze diverse e non condivisibili dalla sanzione costituzionale.
Ciò premesso di seguito alcune valutazioni puntuali a titolo esemplificativo e sicuramente non esaustivo.
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