Memoria su Esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli (articolo 5) e C. 2822 Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Osservazioni sulle proposte di legge C. 157 e C. 2236 (limitatamente all’articolo 5)

Le proposte di legge C.-157 (Magi) e C.-2236 (Pavanelli e altri) vanno, a nostro avviso, nella giusta direzione di un necessario aggiornamento delle modalità di voto e delle procedure elettorali. Da un lato introducono innovazioni rilevanti, in particolare nell’acquisizione delle candidature e delle firme per la presentazione delle liste mediante l’utilizzo di strumenti digitali; dall’altro superano il carattere sperimentale del voto dei cittadini fuori sede, consentendo di votare nel luogo di studio, di lavoro o di temporanea domiciliazione per motivi di salute.

Ogni intervento normativo volto a favorire l’esercizio del diritto di voto – primo e fondamentale diritto di cittadinanza – non può che incontrare il nostro consenso.

Sarebbe auspicabile che tutte le norme in materia elettorale fossero ricondotte a un intervento organico e unitario.

Tuttavia, considerando la particolarità della fase attuale e al fine di evitare il ripetersi della delusione registrata poco più di un mese fa, quando migliaia di cittadine e cittadini, in particolare giovani, non hanno potuto beneficiare della disciplina che aveva consentito loro di votare, nel 2024 e nel 2025, lontano dalla propria residenza, riteniamo prioritario che il Parlamento approvi rapidamente una legge capace di garantire in modo certo ed esigibile il diritto di voto.

La proposta C.-2236 è certamente migliorabile sotto alcuni profili, ma ciò che riteniamo essenziale è permettere a circa cinque milioni di cittadini italiani di esercitare il diritto di voto già alle prossime elezioni politiche del 2027, evitando il ripetersi della negativa esperienza vissuta nel marzo scorso.

Da questo punto di vista, infatti, la mancata possibilità di votare nel luogo di studio o di lavoro ha rappresentato una grave lesione dell’esercizio democratico. Migliaia di studentesse e studenti universitari, così come giovani lavoratrici e lavoratori – spesso con contratti precari legati ai progetti di innovazione finanziati dal PNRR, assunti da un’amministrazione pubblica e assegnati a sedi di servizio anche a centinaia di chilometri dai comuni di residenza – si sono visti negare un diritto che era stato riconosciuto loro solo l’anno precedente, per i referendum del giugno 2025, e l’anno precedente ancora, per le elezioni europee. La mancata riproposizione del decreto da parte del governo Meloni, in occasione del referendum sulla magistratura del 22 e 23 marzo scorsi, ha impedito il diritto di voto e, in molti casi, per poter votare, migliaia di giovani sono stati costretti a proporsi come rappresentanti di lista presso i seggi elettorali per poter beneficiare della norma che consente ai componenti le sezioni elettorali di votare presso la sezione anziché doversi recare laddove si è iscritti nelle liste elettorali. Peraltro, in alcuni casi, le interpretazioni arbitrarie da parte di presidenti di seggio hanno negato l’esercizio del diritto di voto.

Per questo, riteniamo non più procrastinabile la ricerca di una soluzione definitiva che favorisca il concreto esercizio del diritto di voto per tutte e tutti.

Una prima osservazione di merito che avanziamo, coerentemente con quanto detto fin qui, consiste nel suggerire, in particolare ai proponenti della C.-2236 e all’intera Commissione, una riflessione ulteriore su quella parte del primo comma dell’articolo 5 che circoscrive la domiciliazione dell’elettore fuori sede ad “un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti” ai fini del riconoscimento del diritto a poter esercitare il diritto di voto.

Questa previsione potrebbe risultare eccessivamente limitante in ragione delle diverse caratteristiche del territorio nazionale a partire da quelle orografiche. Da qui la richiesta di sostituire il riferimento alla regione diversa con quelli più propri di circoscrizione e collegio elettorale o di provincia.

Ancora sul concreto esercizio del diritto di voto, condividendo l’impostazione del voto anticipato presidiato, riteniamo che la ricerca di una soluzione definitiva non debba essere limitata alle sole elezioni politiche della Camera e del Senato, ma estesa a tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In questo modo garantendo il diritto di voto per le proprie assemblee elettive anche a chi, pur temporaneamente, si trova lontano dal comune di residenza per periodi medio-lunghi pur in mancanza di una effettiva scelta di cambiare il luogo ove si intende trasferire i propri interessi personali, sociali e politici.

In tale prospettiva, va infine affrontato con chiarezza il tema della coerenza tra espressione del voto, rappresentanza e rappresentatività delle assemblee elettive, prevedendo che il voto espresso dai cittadini fuori sede sia attribuito alle liste e ai candidati presentati nel comune di residenza anziché quello di temporanea domiciliazione.
 

Osservazioni sulla proposta di legge C.-2822

Il tema del rapporto tra rappresentanti e rappresentati è centrale e richiede la massima attenzione da parte del legislatore.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, in particolare per l’alta affluenza alle urne – in netta controtendenza rispetto al passato – dimostra come nel Paese non vi sia una disaffezione o una apatia civica che si manifesta con la pregiudiziale diserzione dal voto.

L’astensionismo ha invece cause profondamente democratiche e non meramente apolitiche.

La partecipazione di oltre 26 milioni di cittadine e cittadini, nonostante la complessità del quesito referendario sulla magistratura, dimostra che non esiste una generale e indistinta sfiducia nello strumento democratico. Il significativo coinvolgimento dei giovani e il ritorno alle urne di persone che da anni si sono astenute indicano che il problema non risiede nel voto in sé, ma in un deficit di rappresentanza e nella percezione di inutilità del proprio contributo elettorale.

Riteniamo, infatti, che l’elevata affluenza sia stata determinata soprattutto dalla percezione dell’effettiva utilità del voto espresso. I cittadini hanno aumentato la propria propensione a recarsi alle sezioni elettorali quanto più appariva utile il proprio voto a determinare il risultato finale. Il tema non è l’incertezza dell’esito finale che è proprio di una competizione democratica quanto la possibilità, o quantomeno la percezione, che il proprio voto sia determinante e non interpretabile o, peggio, utilizzabile per esiti non del tutto disponibili all’elettore medesimo. È questa percezione di utilità e protagonismo di sé che mobilità il voto.

All’indomani del referendum è lecito aspettarsi dalla politica una capacità di lettura di tale volontà di partecipazione e della capacità di preservare questo ritrovato patrimonio democratico. Ogni proposta di modifica del sistema elettorale deve saper rispondere alla domanda di rappresentanza emersa nel Paese.

Questa domanda non appare riconducibile a un preciso schieramento politico: i livelli di astensionismo degli ultimi anni segnalano un disagio assai diffuso e trasversale.

Proprio per questo ci saremmo aspettati che una riforma del sistema elettorale includesse il ripristino del voto di preferenza sui singoli candidati. È questa, infatti, una domanda che sale dal Paese cui pure si è promessa una risposta a fasi alterne dalle diverse parti politiche.

La proposta di legge C.-2822, invece, è orientata esclusivamente all’obiettivo della governabilità, disattendendo tali aspettative. Gli interventi prospettati giungono a ridosso della fine della legislatura e sembrano mirati prevalentemente a tutelare posizioni consolidate, a discapito della chiarezza e della trasparenza del rapporto con gli elettori.

Il premio di governabilità rappresenta, in tal senso, una dichiarazione esplicita di tale impostazione, a prescindere dalla sua effettiva efficacia, tutta da dimostrare. Non è affatto certo, infatti, che con un sistema così concepito, anche grazie alle diverse platee prese a riferimento (regioni, circoscrizioni) per la determinazione dei seggi da attribuire tra Camera e Senato, non consegnino alla nuova legislatura maggioranze diverse nei due rami del Parlamento.

Come CGIL esprimiamo la nostra netta contrarietà alla proposta di legge C.-2822 (Bignami e altri) per diversi motivi.
Innanzitutto, perché riteniamo presenti profili plurimi di incostituzionalità arrivando a mettere in discussione i principi di uguaglianza e rappresentanza nell’esercizio del diritto di voto tra tutti gli elettori e le elettrici.

Il ricorso a condizioni differenziate per l’assegnazione di seggi tanto nel primo turno quanto nel turno di ballottaggio tra elettori del Trentino-Alto Adige e quelli del resto d’Italia mette in evidenza come vi sia alla base un diverso peso del voto espresso alle diverse coordinate del Paese.

Sul premio di governabilità, oltre quanto già detto, il riconoscimento di un numero abnorme di seggi trasforma una minoranza rappresentativa dal 40% degli elettori in una maggioranza autosufficiente in Parlamento al punto di potersi eleggere tutti gli organi di garanzia dello Stato senza alcun confronto con le altre rappresentanze parlamentari.
Sono questioni queste che impattano frontalmente con gli stessi orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale.

Per non parlare dell’indicazione sulla scheda elettorale del nome della persona destinata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. In un contesto di assetto costituzionale invariato, questa previsione prefigura l’ipotesi del premierato senza nemmeno sottoporla al giusto confronto democratico.

Anche per effetto dell’esito referendario di marzo scorso auspicavamo una riconsiderazione delle politiche, in particolare del governo e della sua maggioranza, in materia di assetti costituzionale. Le riforme annunciate dal governo Meloni su autonomia differenziata, magistratura e premierato, sono state tutte in qualche modo sanzionate dal punto di vista della legittimità costituzionale dalla consulta e riteniamo anche dall’opinione pubblica.

Solo per effetto della mancata ammissione del referendum sull’autonomia differenziata nella tornata di giugno 2025 non si è potuto conoscere il parere degli italiani sul progetto Calderoli. Ma crediamo che, con il voto del 22 e 23 marzo scorso, il giudizio espresso in favore del nostro complessivo assetto costituzionale sia più ampio del solo titolo sottoposto al vaglio degli elettori.

La legge elettorale presentata dagli onorevoli Bignami e altri e che va sotto l’atto C.-2822 ci pare purtroppo in chiara continuità con quei tre progetti di modifica costituzionale e addirittura funzionale al loro compimento indipendentemente dalla volontà delle elettrici e degli elettori.

Per questi motivi la CGIL non può che esprimere il proprio parere di netta e forte contrarietà.

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