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Martedì 16 giugno si è tenuta l’audizione, presso la I° Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Per la Cgil hanno partecipato Christian Ferrari, Segretario confederale, e Florindo Oliverio, Responsabile riforme istituzionali.
Di seguito riportiamo la memoria predisposta per l'occasione.
Premessa
Prima di entrare nel merito degli schemi di intesa tra il Governo e le quattro Regioni interessate, riteniamo necessario collocare questo passaggio nel quadro più generale dell’intera operazione “autonomia differenziata” e dell’accidentato percorso politico e istituzionale che ci ha condotti fin qui.
Quello di cui discutiamo non è un passaggio tecnico o neutro, bensì un ulteriore tassello di un progetto politico che incide profondamente sull’idea stessa di Repubblica e sul modo in cui si tengono insieme diritti, uguaglianza e unità nazionale.
Nel giugno 2024, il Parlamento ha approvato la legge n. 86, nota come “legge Calderoli”.
Un’approvazione avvenuta nonostante una forte opposizione parlamentare, istituzionale e soprattutto sociale, che si basava su una preoccupazione precisa: ossia che quella riforma non avrebbe reso il Paese più efficiente, ma più diseguale; che non avrebbe avvicinato le istituzioni ai cittadini, ma avrebbe allargato i divari territoriali; che non avrebbe rafforzato la Repubblica, ma ne avrebbe incrinato irrimediabilmente l’unità sostanziale.
Quella contrarietà si è tradotta in una grande mobilitazione popolare, di cui la CGIL è stata parte essenziale, insieme a un ampio arco di forze politiche, culturali e sociali, che hanno avviato una raccolta di firme per sottoporre la legge a referendum abrogativo, raccogliendo – rapidamente e in pieno agosto – ben 1.300.000 sottoscrizioni di cittadine e cittadini.
Sull’onda di quella mobilitazione si sono poi aggiunti i ricorsi di cinque Regioni alla Consulta affinché si esprimesse sulla costituzionalità di quell’articolato.
Da quel contenzioso è scaturita la sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024, con cui la Corte costituzionale ha letteralmente “demolito” la legge Calderoli, chiarendo un punto decisivo: l’articolo 116, comma 3, non consente il trasferimento indistinto di intere materie, ma al massimo l’eventuale attribuzione di specifiche funzioni, puntualmente motivate in relazione alla singola Regione, e rigorosamente compatibili con l’unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica.
Le intese preliminari sottoposte all’esame del Parlamento non rappresentano una semplice conseguenza procedurale, ma un nuovo avanzamento di quel medesimo disegno politico.
Se (per quanto discutibile e inopportuno) a quel tempo, era politicamente legittimo portare avanti una riforma pur così divisiva per il Paese e per la sua opinione pubblica, non lo è affatto oggi proseguire su quella stessa strada, violando sostanzialmente – e secondo autorevoli costituzionalisti anche formalmente – i vincoli indicati dalla Consulta.
Non deve trarre in inganno il fatto che quelle che si vogliono devolvere alle quattro Regioni richiedenti siano le cosiddette materie “No LEP”. Questa “definizione” rischia di far apparire secondario e di scarso rilievo, ciò che secondario non è.
Perché parliamo di “protezione civile”, di “professioni”, di “previdenza complementare e integrativa”, di “tutela della salute”: materie che incidono direttamente sui diritti delle persone, sulla qualità del lavoro e sulla coesione e unitarietà del sistema pubblico.
Basti pensare alla protezione civile: in un tempo segnato dall’emergenza climatica e dall’aumento degli eventi estremi, davvero si può sostenere che si tratti di una funzione da frammentare ulteriormente, sottraendola a una forte regia nazionale e assegnandola in via esclusiva a questa o quella Regione?
E lo stesso vale per una sanità pubblica già segnata da una crisi profonda, ben documentata dai dati inequivocabili: sulla mobilità sanitaria; sulla spesa out of pocket delle famiglie; sulle liste d’attesa; sulla rinuncia alle cure. Concedere ulteriori margini di autonomia in questa materia significa: accentuare la frantumazione del Servizio sanitario nazionale; indebolire i principi di uguaglianza e universalità dei diritti sociali; rendere ancora più profondi gli attuali – insostenibili – divari territoriali.
La salute delle cittadine e dei cittadini non può dipendere dal luogo di nascita o di residenza.
E non meno rilevanti sono i rischi nelle altre materie oggetto di devoluzione.
Sulle professioni, il pericolo è quello di incrinare l’unità del mercato del lavoro nazionale, creando una giungla di regimi giuridici diversi, vincoli, disparità e barriere localistiche. Questi ostacoli limiterebbero la mobilità di lavoratrici e lavoratori e contribuirebbero a creare disparità di trattamento economico e normativo in tutto il territorio della Repubblica.
Sulla previdenza complementare e integrativa – strettamente connessa alla contrattazione collettiva nazionale – una regionalizzazione produrrebbe: una frammentazione delle platee degli aderenti; una disuguaglianza di accesso; un indebolimento del sistema nel suo complesso, con effetto negativi sia sulle prospettive previdenziali degli iscritti, che sulla capacità dei fondi di operare in modo efficiente e con la necessaria massa critica.
C’è poi un evidente profilo di incostituzionalità che non si può ignorare. La Corte ha chiarito che qualsiasi ulteriore forma di autonomia deve essere giustificata da specificità concrete di ogni singola Regione.
Nelle intese preliminari, questa specificità – come sottolineato da più parti durante queste audizioni – semplicemente non esiste: i testi sono identici, le richieste regionali assolutamente uguali e le motivazioni completamente generiche.
Questo dimostra che non si tratta di risposte mirate a bisogni territoriali specifici, supportate da un’istruttoria oggettiva e scientificamente fondata, ma di una scelta puramente politica e ideologica: sostanzialmente, un atto di fede che – in quanto tale – non necessita né di spiegazioni né di motivazioni.
Ma per comprenderne fino in fondo la portata, va considerato anche il disegno di legge, in discussione in Parlamento, sulla determinazione dei LEP. Un disegno di legge che continua a ignorare una realtà evidentissima: senza risorse aggiuntive (anzi, con gli ulteriori tagli già programmati alle insufficienti risorse che ci sono) e senza politiche e strumenti di perequazione, la determinazione del LEP si ridurrà a una mera fotografia dell'esistente e alla definitiva cristallizzazione della spesa storica e dei conseguenti divari territoriali.
E se i diritti diventano variabili geografiche, l’uguaglianza sostanziale sancita dall’articolo 3, comma 2, della nostra Costituzione si trasforma in una promessa vuota.
Tutto questo sta avvenendo – purtroppo – nella distrazione di un’opinione pubblica non coinvolta, né informata adeguatamente; giustamente concentrata su una crisi economica, energetica e sociale che si acuisce ogni giorno di più.
Come CGIL, sentiamo la responsabilità di portare questa discussione nel Paese reale, nei luoghi di lavoro e nei territori, perché qui si decide l’idea stessa di cittadinanza, di uguaglianza e di unità nazionale che vogliamo difendere; e perché il prezzo di questa deriva non lo pagherebbero solo le aree più fragili – in primis il Mezzogiorno – ma l’Italia intera, che vedrebbe compromesse le sue prospettive di sviluppo, di progresso e di coesione sociale.








