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Nella giornata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 3 ottobre 2025 n. 146 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso irregolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Come è noto, il suddetto Decreto è entrato in vigore il 4 ottobre 2025 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3.10.2025 e ha introdotto in modo particolare alcune modifiche al Testo Unico Immigrazione e al D.L. 145/2024 convertito con la Legge 187/2024.
Le principali modifiche introdotte hanno riguardato:
• le procedure e le verifiche riguardanti il rilascio delle autorizzazioni all’ingresso per motivi di lavoro subordinato e lavoro subordinato stagionale;
• l’allargamento della durata della sperimentazione degli ingressi per lavoratori impiegati nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria;
• il contingentamento triennale degli ingressi per partecipazione ai programmi di volontariato;
• la dilatazione dei termini per il rilascio del nulla-osta all’ingresso per ricongiungimento familiare (da 90 a 150 giorni dalla data di presentazione della domanda);
• l’estensione ad un anno della durata dei permessi di soggiorno per “casi speciali” previsti dagli artt. 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) e 18ter (permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro) del TUI;
• la possibilità, per i cittadini stranieri che fruiscono dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18 e 18ter TUI, di beneficiare dell’Assegno di Inclusione, in deroga al possesso di alcuni requisiti previsti dalla normativa vigente;
• la riformulazione dell’art. 5 comma 9bis TUI riguardante la legittimità al soggiorno in Italia e allo svolgimento di una attività di lavoro dei cittadini stranieri in attesa del rilascio, del rinnovo e della conversione del permesso di soggiorno.
Il DDL approvato alla Camera ha confermato sostanzialmente l’impianto del D.L. 146/2025, introducendo le seguenti modifiche:
• all’art. 18-bis TUI
◦ al comma 2: è previsto che con la proposta o con il parere necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, al Questore oltre alla comunicazione degli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale, dovrà essere trasmesso ogni elemento ritenuto utile per il rilascio dello stesso parere;
• all’art. 22 TUI
◦ comma 2-bis.1: viene previsto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro possa effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive sui moduli di domanda pre-compilati, ai fini dell’eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il protocollo di intesa per la presentazione in modo “semplificato” delle domande di ingresso per lavoro (art. 24-bis, comma 3 TUI), dalla procedura informatica di presentazione della domanda per il rilascio del nulla-osta all’ingresso per motivi di lavoro;
◦ comma 2-bis.2: è stabilito che il limite annuo di tre richieste di nulla-osta al lavoro subordinato previsto per i datori di lavoro privati, non si applichi anche alle agenzie di somministrazione di lavoro oltre che alle organizzazioni datoriali e ai consulenti del lavoro;
◦ comma 5 quinquies: passa da 7 a 15 giorni il termine entro cui il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico Immigrazione da quando riceve la comunicazione dell’avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di rilascio del visto di ingresso presentata dal lavoratore;
◦ comma 6: per il lavoro subordinato passa da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero il termine entro cui il datore di lavoro e lo stesso lavoratore sono tenuti a sottoscrivere e a trasmettere allo Sportello Unico Immigrazione, il contratto di soggiorno;
• all’art. 23 TUI
◦ in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, la domanda di visto di ingresso per i lavoratori stranieri che hanno frequentato i corsi di istruzione e formazione all’estero, potrà essere presentata entro 12 mesi dalla conclusione del corso;
◦ sono inoltre introdotti ulteriori controlli nei confronti dei partecipanti ai corsi e dei datori di lavoro al fine di verificare eventuali elementi ostativi all’ingresso in Italia;
• all’art. 24 TUI
◦ per il lavoro stagionale, viene esteso a 15 giorni (prima era 8gg) dalla data di ingresso del lavoratore, il termine entro cui il datore di lavoro e lo stesso lavoratore sono tenuti a sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro e a trasmetterlo allo Sportello Unico Immigrazione;
• all’art. 24-bis TUI
◦ viene previsto che la conferma della richiesta del nulla-osta allo Sportello Unico Immigrazione prevista dopo l’espletamento delle procedure da parte delle Ambasciate per il rilascio del visto di ingresso al lavoratore e la trasmissione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato/per lavoro stagionale sottoscritto digitalmente possano essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei consulenti del lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• all’art. 2 comma 2 del D.L. 145/2024 convertito dalla Legge 187/2024
◦ nell’ambito della sperimentazione prevista per il 2025 e per gli anni
dal 2026 al 2028, i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato - entro il numero massimo annuo di 10.000 - potranno essere richiesti per i lavoratori da impiegare per l’assistenza familiare o socio-sanitaria, anche dei bambini dalla nascita fino a sei anni di età, oltre che a persone con disabilità o grandi anziane.
Nel complesso, il provvedimento – pur includendo alcune misure utili, come l’estensione a un anno dei permessi per casi speciali e il riconoscimento dell’accesso all’Assegno di Inclusione – si colloca in un quadro generale che non semplifica realmente l’accesso ai diritti, ma tende a rafforzare una logica emergenziale e securitaria nella gestione dell’immigrazione.






