Con la circolare del 5 maggio scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative in merito alla possibilità per i/le lavoratori/trici migranti titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

Le conversioni fuori quota

Come è noto, l’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, dopo almeno tre mesi di regolare attività lavorativa in Italia, possa chiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in lavoro subordinato, a condizione che gli venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 145/2024 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 187/2024), tali conversioni sono state collocate al di fuori delle quote stabilite dai decreti flussi, con la conseguente possibilità di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.

Le condizioni per la conversione

La circolare ribadisce che la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato è possibile:

• a condizione che il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi¹;

• in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con un orario di almeno 20 ore settimanali;

• nel caso di lavoro domestico, con una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato non stagionale nelle more della definizione del procedimento di conversione

Il Ministero del Lavoro ritiene che l’articolo 5 comma 9bis del T.U.I.² possa trovare applicazione anche nei casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

La finalità della norma è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico della sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione; tale rischio si verifica non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione.

Come per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (compreso quello rilasciato per motivi familiari), anche la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale rappresenta un procedimento amministrativo che non interrompe la regolarità del soggiorno del lavoratore migrante e il diritto di lavorare per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria. Pertanto, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, il lavoratore straniero è da considerare regolarmente soggiornante in Italia con la possibilità di iniziare a svolgere una nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).


1 - “...Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale…” (circolare congiunta Ministero dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo del 27.10.2023).

2 - art. 5 comma 9bis T.U.I.: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno... il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza… L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno... ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso...o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso…”.