Uno dei principi fondanti del Testo Unico è quello di equiparare la maternità e la paternità biologiche a quelle adottive e affidatarie.

I genitori adottivi e affidatari hanno però dovuto attendere la legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, per vedere riconosciute appieno le stesse opportunità previste per i genitori naturali. Solo successivamente, quindi, si è potuto integrare il Testo Unico in modo significativo. Attualmente, i genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti di quelli biologici, ovviamente con differenti limiti di età dei figli/e, dato che, spesso, non si tratta di neonati, ma di bambini e ragazzi. Il congedo di maternità e di paternità può essere usufruito dalla mamma o dal papà, a scelta dei genitori stessi, perché non è necessario il riposo psicofisico della gestante dopo il parto. Anche in questo caso il periodo di congedo obbligatorio è di cinque mesi e un giorno e l’effettivo ingresso in famiglia viene equiparato alla nascita.

Il Decreto Legislativo n. 80/2015 ha ampliato i diritti dei genitori adottivi e affidatari

In caso di adozione nazionale

Il congedo obbligatorio spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere anche usufruito in modo frazionato per il periodo di permanenza all’estero necessario per le pratiche relative, di solito burocraticamente complesse, ferma restando la durata massima del congedo, sempre di cinque mesi e un giorno.

Sia per le adozioni nazionali che per quelle internazionali, l’età massima dei ragazzi, per usufruire del congedo obbligatorio, è di diciotto anni.

Per le adozioni internazionali 

Opera la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene ribadito il ruolo degli Enti Autorizzati, come tramite necessario per ogni adempimento, che certificano le date di ingresso e i periodi di congedo usufruiti.

Padre in congedo obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente adottivo e affidatario può usufruire del congedo obbligatorio di paternità, nella stessa misura prevista per i genitori biologici. Ovviamente, per usufruire del congedo il termine del quinto mese decorre, nel caso di adozione nazionale, dall’effettivo ingresso in famiglia, mentre per quella internazionale, dalla data di ingresso del minore in Italia.

Affidamento non preadottivo

Per l’affidamento non preadottivo (legge n. 184/1983, artt. 2 e seguenti) è previsto un periodo di congedo obbligatorio di tre mesi, usufruibili però entro cinque mesi dalla data dell’affidamento fino alla maggiore età del figlio/a.

Congedo parentale

I genitori adottivi hanno diritto, come quelli naturali, al congedo parentale, che può essere fruito entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia (D.Lgs. n. 80/2015) e fino al raggiungimento della maggiore età.

Riposi orari (ex allattamento)

I genitori adottivi e affidatari possono usufruire, entro un anno dall’ingresso in famiglia del figlio/a, dei riposi orari modulati in base al proprio orario di lavoro, come è previsto per i genitori naturali.

Questa opportunità è scaturita da una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 104/2003, che ha modificato il Testo Unico, laddove prevede i riposi per figli/e adottati fino a un anno di età, facendo giustizia di una incongruenza logica in esso presente. Infatti, poiché la maggior parte dei minori adottati ha più di un anno età, il diritto ai riposi (ex allattamento) era nei fatti non utilizzabile.

Lavoro notturno

Nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del figlio/a, che non superi il dodicesimo anno di età, la lavoratrice madre adottiva o in alternativa il lavoratore padre, non sono obbligati al lavoro notturno (D.Lgs. n. 80/2015, art. 11).

Congedo per malattia del figlio/a

Il congedo per malattia del figlio/a spetta anche per le adozioni e gli affidamenti nazionali e internazionali. L’art. 50 del T.U. riconosce a entrambi i genitori, alternativamente tra loro, il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio/a con le seguenti modalità:

  • età del figlio/a fino a sei anni: nessun limite di durata ai giorni di assenza;
  • età del figlio/a compresa tra i sei e gli otto anni: diritto di astenersi dal lavoro nei limiti di cinque giorni lavorativi all’anno;
  • età del minore compresa fra i sei e i dodici anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento: il congedo per malattia è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, nei limiti dei cinque giorni lavorativi all’anno.

ADOZIONI PER LE LAVORATRICI AUTONOME E LIBERE PROFESSIONISTE
Il Decreto Legislativo n. 80/2015 ha esteso alle lavoratrici autonome, alle imprenditrici agricole e alle libere professioniste i diritti in materia di adozioni. Pertanto, le lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole e le libere professioniste hanno diritto all’indennità in caso di adozione e di affidamento per gli stessi periodi e con le stesse modalità delle lavoratrici dipendenti.


Genitori adottivi e affidatari lavoratori dipendenti, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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