L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale, da richiedersi al Comune di residenza ed è pagato direttamente dall’INPS in presenza di specifici requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

L’assegno spetta alle donne che non lavorano e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.

L’assegno di maternità dei Comuni spetta alle seguenti categorie, purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane;
  • alle cittadine comunitarie.

Ne hanno diritto anche i cittadini extracomunitari:

  • Familiari titolari della «Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea»;
  • Familiari titolari della «Carta di soggiorno permanente» per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
  • Titolari di un permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che dispone: «sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;
  • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.

Nei casi in cui la madre è minorenne, il padre maggiorenne è abilitato alla domanda e alla riscossione dell’assegno, a condizione che:

  • la madre sia regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto;
  • che il figlio/a sia riconosciuto dal padre;
  • che risulti nel suo Stato di famiglia;
  • che il padre abbia la patria potestà sul figlio/a.

Qualora anche il padre sia minorenne o non siano verificate le dette condizioni, la domanda viene presentata per conto della madre dal genitore della stessa o dal legale rappresentante.


Assegno di maternità dei Comuni, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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