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Martedì 28 luglio 2026 si è tenuta l'audizione presso l'VIII Commissione Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) nell'ambito dell'esame dell'Atto di Governo n.421 (Poteri delle Autorità nazionali e utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione).
Per la CGIL ha partecipato Alessio De Luca, responsabile Politiche dell’innovazione digitale e Ufficio 4.0.
Di seguito riportiamo la memoria predisposta per l'occasione con il contributo delle Aree del Centro Confederale e delle categorie interessate.
In sede di commento della Legge l.132/2025 abbiamo evidenziato come la delega al Governo fosse eccessivamente ampia e generica, con un compito regolatorio attribuito alla decretazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio non adeguato alla complessa e delicata materia in discussione.
Il testo di questo Atto del Governo conferma la preoccupazione, a partire dalla composizione delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e dalle loro funzioni.
A nostro parere, l’attribuzione ad agenzie non risponde a quanto previsto dal Regolamento AI, non configurandosi una autonomia funzionale ed economica dal Governo.
In aggiunta, con l’art. 12, si istituisce il Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, organismo composto dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri competenti e dalle Autorità.
A tale Comitato, oltre a una funzione più direttamente rivolta all’implementazione regolatoria e allo spazio di sperimentazione (nel quale si dovrebbe valutare anche il sostegno al sistema d’impresa italiano o europeo), viene attribuito un ruolo di raccordo tra le varie Autorità, a nostro avviso poco opportuno rispetto alla richiesta autonomia.
Entrando nel merito del decreto attuativo, risulta evidente la criticità costituita dalla composizione dell’Autorità, con una necessaria specificazione di funzioni e attribuzioni articolo per articolo del Regolamento europeo. Una proceduralizzazione molto complessa che lascia forti dubbi sulla reale capacità di funzionamento dell’Autorità e sull’efficacia nell’intervenire coerentemente con i dettami del Regolamento europeo AI Act.
Questa attribuzione di funzioni su più enti, agenzie e autorità ci fa anche sorgere dubbi su una reale interoperabilità dei sistemi e sul dialogo tra competenze assegnate presso i diversi uffici dei soggetti che compongono le Autorità.
Come Cgil, ribadiamo che sarebbe stata opportuna la costituzione di un’Autorità autonoma, in linea con quanto precedentemente fatto con il Garante per il trattamento dei dati personali, in attuazione del GDPR; al più, per evitare il proliferare di autorità, attribuendo allo stesso Garante la funzione, ovviamente predisponendo un serio rafforzamento organizzativo e funzionale.
Buona parte del funzionamento o delle attribuzioni dell’Autorità è legata alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti, poco all’azione ispettiva o di intervento sull’uso di tali strumenti nei luoghi di lavoro.
È vero che il Regolamento agisce fondamentalmente sul prodotto, ma è anche vero che la sua attuazione presuppone verifiche anche successive all’uso dell’IA.
Non è chiaro quali debbano essere le procedure di accertamento nell’uso di tali strumenti nei luoghi di lavoro, questione che già oggi si pone per l’attuazione del Regolamento AI e, più in generale, della normativa sull’uso di nuovi “strumenti di lavoro”.
Sappiamo che gli strumenti di IA utilizzati nei luoghi di lavoro sono sempre definiti come ad alto rischio, quando non sia riscontrato, addirittura, il divieto per quegli strumenti che procedono al riconoscimento delle emozioni, raccolgono dati biometrici o dati sensibili.
Nel testo non si fa riferimento al confronto con le parti sociali, si cita genericamente l’art. 1 bis, del Dlgs n. 152 del 1997, ma senza identificare procedure o “l’ente di riferimento” rispetto a possibili richieste di verifica di congruità o, se necessario, per la definizione di accordi per stabilire modalità d’uso, valutazione dei rischi e limiti.
Particolare attenzione merita, inoltre, l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'organizzazione del lavoro. Il provvedimento non affronta adeguatamente le ricadute sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità, sulla generazione di ricchezza da redistribuire, sulla possibile riduzione dell’orario di lavoro, anche per contenere il rischio occupazionale. È pertanto indispensabile riconoscere esplicitamente il ruolo della contrattazione collettiva quale sede di regolazione delle trasformazioni introdotte dall'IA nei contesti lavorativi.
Si istituiscono poi “Spazi di sperimentazione” normativi e tecnologici, con la costituzione di sandbox, per una valutazione sulla congruità dei sistemi e per la definizione di regole e “agevolazioni” per le imprese italiane o europee.
Si attribuisce questo ruolo formalmente alle Autorità, ma sostanzialmente al Comitato di Coordinamento. Ci riserviamo di valutare l’efficacia quando il sistema di sperimentazione andrà a regime.
Vorremmo, però, che tale percorso fosse trasparente, che consentisse verifiche reali dei sistemi di IA, soprattutto quando questi sono utilizzati nei luoghi di lavoro.
Sarebbe opportuno che, in questo ambito, le parti sociali avessero un ruolo. Non ci è infatti chiaro come questi spazi di “sperimentazione”, determinanti per le politiche industriali, vedano l’interazione con l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o direttamente con le parti sociali.
Una parte rilevante del decreto definisce l’istruzione, la formazione e l’alfabetizzazione nell’uso dell’intelligenza artificiale, di Internet, piuttosto che di strumenti digitali.
Qui, molto dipenderà dalle risorse, dalla qualità dei corsi e dagli strumenti messi a disposizione di studenti, insegnanti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Un elemento che ci sembra invece rilevante è che sulla formazione continua non c'è sostanzialmente nulla.
Resta il tema che tutte queste disposizioni vengono introdotte senza risorse dedicate, né economiche né di personale, demandando l'attuazione all'autonomia degli istituti. Il rischio è quello di accentuare ulteriormente le differenze territoriali nell'accesso alle opportunità formative e ai servizi per il lavoro, già oggi molto marcate.
Va anche detto che quale tipo di sistemi di IA saranno acquistati e utilizzati non è irrilevante, anche tenendo conto di quanto stabilito sul sostegno dei prodotti italiani o europei nell’insieme della normativa comunitaria.
Un uso sempre più massivo di strumenti forniti da multinazionali statunitensi (nella scuola, nella pubblica amministrazione) rischia di saturare completamente il mercato, di fidelizzare anche i ragazzi in età scolare a quei prodotti, riducendo gli spazi di sviluppo e diffusione di prodotti di IA italiani o europei.
Senza dimenticare che tali prodotti non sempre sono in linea con la normativa europea, sia rispetto alla concorrenza e alle caratteristiche del prodotto, sia nell’uso dei dati personali dei cittadini (trattamento e conservazione dei dati).
Si condivide la necessità di promuovere una diffusione consapevole dell'intelligenza artificiale nei sistemi dell'istruzione, della formazione, dell'università e della ricerca, riconoscendone le potenzialità per l'innovazione didattica, scientifica e organizzativa. Tuttavia, il disegno di legge appare caratterizzato da un'impostazione prevalentemente tecnologica e funzionalista, che rischia di subordinare le finalità educative e formative alle esigenze dell'innovazione produttiva e del mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale deve essere considerata innanzitutto come oggetto di conoscenza critica e non esclusivamente come strumento da utilizzare.
Per questo è necessario valorizzare, in tutti i percorsi formativi, lo sviluppo del pensiero critico, della capacità di interpretare e contestualizzare i risultati prodotti dagli algoritmi, della consapevolezza etica e della cittadinanza digitale, evitando una concezione meramente addestrativa delle competenze. Permangono, inoltre, rilevanti criticità sotto il profilo del rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, della libertà di insegnamento e della libertà della ricerca scientifica. In più punti il provvedimento introduce meccanismi di indirizzo, monitoraggio e valutazione che rischiano di comprimere le prerogative degli organi collegiali, degli atenei e degli enti di ricerca, sostituendo processi di programmazione autonoma con modelli prescrittivi e adempimenti burocratici.
Inoltre, pur riconoscendo la coerenza con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica adottate nel 2024 per la promozione delle attività formative in materia di intelligenza artificiale nell’ambito dell’educazione civica, si rileva che, vista la portata della riflessione e visti gli ampi nuclei concettuali che caratterizzano attualmente l’insegnamento di tale disciplina a fronte del ridottissimo monte ore, la scelta ci sembra poco funzionale alle finalità previste.
La descritta prospettiva del carattere strategico della formazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione necessiterebbe dunque di investimenti specifici che non sono rinvenibili.
Analoga preoccupazione riguarda la crescente centralità attribuita ai rapporti con soggetti privati e alle esigenze di trasferimento tecnologico, che non devono alterare la missione pubblica della scuola, dell'università e della ricerca né ridurre la formazione a risposta immediata alle esigenze del sistema produttivo. L'innovazione tecnologica deve essere governata nell'interesse generale, salvaguardando il carattere pubblico del sistema della conoscenza e la sua funzione democratica ed emancipatrice. Infine, il disegno di legge affida a scuole, università, enti di ricerca e personale ulteriori compiti e responsabilità senza prevedere investimenti dedicati. Ancora una volta prevale la consueta e inaccettabile filosofia del costo zero. L'efficacia delle misure proposte richiede invece finanziamenti stabili, organici adeguati e un piano permanente di formazione in servizio, svolta nel rispetto delle prerogative contrattuali, evitando il ricorso a interventi episodici o a iniziative prive di adeguato sostegno finanziario. Per tali ragioni riteniamo necessario rafforzare il provvedimento attraverso modifiche che pongano al centro la qualità dell'istruzione, la tutela del lavoro, l'autonomia delle istituzioni educative e della ricerca, la libertà di insegnamento e il pieno governo democratico dei processi di innovazione tecnologica e il ruolo della contrattazione collettiva per le inevitabili correlazioni tra uso dell’intelligenza artificiale e rapporto di lavoro.
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