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Il TAR di Trento, con sentenza n. 106/2026 del 29 giugno 2026, ha riconosciuto la legittimità della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 326 del 6 marzo 2026 nella parte in cui non comprende il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera sottoscritto tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e il Sindacato dei lavoratori FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS, tra i Contratti Collettivi che i soggetti beneficiari degli incentivi provinciali alle imprese, di cui alla legge provinciale 6 luglio 2023 n. 6, devono adottare nei confronti dei propri dipendenti.
È opportuno ricordare che SNA, dopo essersi rifiutata di rinnovare nel 2011 con UNAPASS, il CCNL firmato con FISAC-CGIL, FIBA-CISL, FNA e UILCA-UIL, ne ha siglato un altro nel 2014 con FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS, due sindacati del tutto avulsi dal contesto assicurativo, come testimoniato dagli Statuti prodotti.
UNAPASS invece, ha dato continuità al CCNL, unendosi successivamente con ANAPA, sindacato datoriale nato da una scissione all’interno di SNA.
La suddetta Legge Provinciale in tema di incentivi alle imprese ha disciplinato le modalità e gli ambiti di intervento e, in concertazione con le Parti Sociali, ha stabilito che l'accesso agli incentivi sia subordinato all'adozione di CCNL sottoscritto da soggetti comparativamente maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, rinviando la loro puntuale individuazione ad un'intesa con le Parti Sociali. L'intesa è stata raggiunta e l'elenco dei CCNL è stato successivamente reso cogente dalla delibera di Giunta.
L'intesa raggiunta e la delibera conseguente hanno individuato i CCNL, i relativi CIPL e/o CCPL che abbiano la caratteristica della contrattazione comparativamente maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, partendo dall'assunto, ormai consolidato, che la comparazione debba avvenire tra le sigle sindacali sottoscrittrici rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il ricorso presentato da SNA, associazione datoriale di rappresentanza nel settore, verteva sul riconoscimento dell'essere inseriti quali soggetti comparativamente maggiormente rappresentativi in forza del fatto che il CCNL da loro sottoscritto doveva essere incluso nell'elenco dei CCNL maggiormente rappresentativi poiché applicato in via prevalente dalle imprese, senza dimostrare in alcun modo il grado di rappresentatività delle sigle sindacali sottoscrittrici dello stesso. Di fatto, il numero di aziende che applicano tale contratto e conseguentemente il numero di lavoratrici e lavoratori coinvolti, risulta essere effettivamente maggioritario, seppur di misura, rispetto al CCNL siglato dalle Federazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL.
Tuttavia, il TAR di Trento ha stabilito che “il criterio della maggiore diffusione quantitativa non può costituire l’unico indice di maggior rappresentatività” nel caso di specie, dovendosi prestare adesione a quanto rappresentato dalla Provincia resistente, e condiviso da ANAPA, circa il fatto che la maggiore applicazione di un contratto collettivo in un determinato settore economico, specialmente se caratterizzato dalla presenza di Datori di lavoro con pochi dipendenti, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, “può essere il sintomo della maggiore convenienza di quel contratto collettivo per il Datore stesso e, in ogni caso, costituisce espressione di una sua scelta discrezionale in un rapporto di forza rispetto al personale dipendente, sicché risulta evidente che questa circostanza fattuale non costituisce un profilo significativo sufficiente a garantire i migliori livelli di tutela per il personale dipendente”, circostanza tanto più attendibile in settori in cui il personale non è sostanzialmente sindacalizzato. Il pronunciamento del TAR smaschera così la natura del contratto SNA: una scelta unilaterale dei datori di lavoro favorita dal minor tasso di sindacalizzazione, volta al risparmio e non alla reale tutela dei dipendenti.
La disciplina provinciale impone di selezionare i contratti collettivi, da applicarsi obbligatoriamente da parte dei beneficiari degli incentivi, fra i contratti collettivi nazionali “stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto, prosegue la sentenza, “non assume rilievo la maggior rappresentatività comparativa del sindacato datoriale (SNA) ma il fuoco della verifica deve concentrarsi sul sindacato che rappresenta i lavoratori, il quale deve essere individuato tra quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nel settore considerato”. Questo è un passaggio cardine: la rappresentatività si misura sul versante delle lavoratrici e dei lavoratori.
Per la verifica della rappresentatività così intesa, “in assenza di un meccanismo normativo attuativo dell’art. 39 della Costituzione”, la sentenza fa riferimento agli accordi confederali intervenuti in materia di rappresentanza che pongono al centro la consistenza organizzativa misurata principalmente in termini di adesione attraverso delega e con il voto per la elezione delle RSU oppure gli indici presuntivi indicati dalla giurisprudenza quali la maggior diffusione territoriale.
Da siffatta verifica, non v’è dubbio che la maggiore rappresentatività comparata debba essere riconosciuta alle federazioni sindacali CGIL CISL e UIL.
D’altra parte, conclude il giudice amministrativo, “non può revocarsi in dubbio che spetti alla discrezionalità del legislatore provinciale l’individuazione di un siffatto presupposto, che ad avviso del Collegio si colloca nell’alveo della proporzionalità e della ragionevolezza mirando a promuovere, attraverso la politica di sostegno economico alle imprese, anche la tutela dei lavoratori nel territorio provinciale, ragionevolmente meglio garantita dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei lavoratori nel settore considerato, in ragione della loro maggior forza contrattuale (evocando in tal senso il meccanismo dell’art. 39 della Cost., pur rimasto inattuato), finalità del resto non dissimile a quella propria di altri interventi del legislatore statale nello stesso senso”. Viene così validata l'idea che le risorse pubbliche debbano sostenere solo il lavoro di qualità e che la contrattazione collettiva di CGIL, CISL e UIL - in quanto organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative - sia lo strumento idoneo a garantire una reale ed equa redistribuzione.
Questa sentenza costituisce quindi un punto a favore sia della vertenza specifica della FISAC CGIL, sia del contrasto confederale ai cosiddetti contratti pirata. Ci offre un'importante arma giuridica e politica per contrastare il dumping contrattuale in ogni sede.






