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Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS interviene sul tema dell’accesso alla NASpI in caso di dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o violenza di genere, riconoscendo che il recesso dal rapporto di lavoro motivato dalla necessità di tutelare la propria incolumità può configurare una dimissione per giusta causa.
L’Istituto richiama il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina la materia. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede infatti il diritto alla NASpI nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo anche le dimissioni per giusta causa. Secondo l’articolo 2119 del Codice civile, la giusta causa ricorre quando si verifica una situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nel messaggio viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, secondo cui lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario anche quando la causa che rende impossibile proseguire l’attività lavorativa dipende dal comportamento di un soggetto terzo e non dal datore di lavoro. Su queste basi interpretative, il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole al riconoscimento della giusta causa nei casi di stalking o di violenza di genere che incidano concretamente sulla possibilità di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di sicurezza.
Il Ministero ha tuttavia precisato che gli atti persecutori o le forme di violenza non determinano automaticamente il diritto alla NASpI. È necessario che sussistano situazioni chiare, oggettive e documentate, tali da compromettere l’equilibrio psicofisico della vittima o da essere strettamente collegate alle abitudini lavorative, come nel caso di molestie subite durante il tragitto tra casa e lavoro. Quando le condotte violente impediscono di recarsi al lavoro in sicurezza, la cessazione del rapporto non costituisce una libera scelta, ma un recesso necessario per la tutela dell’incolumità personale.
Per l’accesso alla prestazione resta indispensabile dimostrare il nesso tra le violenze subite e l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Con questo orientamento l’INPS non introduce una nuova fattispecie di dimissioni per giusta causa, ma recepisce e rafforza un indirizzo già consolidato nella giurisprudenza, adattandolo a un fenomeno sociale di particolare gravità.
Si tratta di un risultato che riconosce anche il lavoro svolto dalla CGIL negli ultimi anni per rafforzare le tutele delle vittime di violenza. In tutte le sedi di confronto con le istituzioni, il sindacato ha sostenuto che il diritto ad allontanarsi da situazioni di pericolo non potesse tradursi nella perdita del diritto alla NASpI, chiedendo il pieno riconoscimento delle dimissioni rese necessarie dalla tutela della propria incolumità come dimissioni per giusta causa. Il messaggio dell’INPS rappresenta quindi un importante passo avanti e riafferma un principio fondamentale: nessuna lavoratrice e nessun lavoratore devono essere costretti a scegliere tra la propria sicurezza e la tutela del reddito.






