Il 21 aprile il MLePS ha provveduto con le pubblicazioni relative ai trattamenti speciali di disoccupazione per il comparto edilizia e per gli agricoli, emesse in data 20 aprile e in particolare, la n.16, “Richiesta di parere. Trattamento speciale di disoccupazione – Ambito di applicazione dell’art. 11 della legge n. 223/91”, in materia di Edilizia e la n. 17, “Lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore Agricolo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

La circolare n. 16 si era resa necessaria a seguito di quanto previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 28.6.2012 n. 92, con il quale, a decorrere dal 1.1.2017, si provvede ad abrogare l’articolo 11 della legge 23.7.1991 n. 223, ovvero, in particolare l'Art. 11, “Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini”.

Con tale atto il MLePS precisa che le condizioni per le quali è possibile ricorrere al trattamento speciale di disoccupazione devono determinarsi entro il 31 dicembre 2016 e che sempre entro tale data devono chiudersi le procedure sindacali relative al caso. Nulla cambia poi in merito al periodo di godimento di 18 o 27 mesi che potranno avere decorrenza a partire dal 2016.

La circolare n. 17 è stata invece emanata per confermare per il settore Agricolo la regolamentazione definita dall'art 8 della Legge n.457/72 riferita ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali e non abrogato dal D.lgs. 148/15.

Nella disposizione si precisa che tale decreto, oltre a confermare la validità dell'art. 8 della Legge n. 457 del 1972, visto l'art. 1 comma 1, dello stesso, assicura la compatibilità per la fruizione dei trattamenti CIG anche agli impiegati e ai quadri.

Legge n. 427 del 4 agosto 1975; la legge n.457 del 8 agosto 1975.