Con la sentenza 25 febbraio 2016, n. 765, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha statuito che l’adempimento degli obblighi connessi alla bonifica di un sito inquinato gravano non solo sul proprietario del terreno, ma altresì nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di protezione e custodia, anche di mero fatto, tali da evitare che l’area possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi.

Il Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che l’obbligo al ripristino, nel caso di ordine di bonifica di un sito inquinato, è trasmissibile agli eredi. Pertanto, qualora un terreno venga contaminato da rifiuti pericolosi, l‘obbligo di rimozione, bonifica e messa in sicurezza spetta sia ai proprietari (sebbene lo abbiano ereditato) sia agli affittuari che hanno l’obbligo di vigilare e salvaguardare l’area.

Il caso esaminato riguarda la richiesta da parte del Comune di Cerro al Lambro nei confronti degli eredi di bonifica di un terreno su cui risultano depositati rifiuti, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso degli eredi, stabilendo che i fenomeni di inquinamento non possono essere loro imputabili, in quanto il sito risultava contaminato ancora prima che gli eredi ne diventassero proprietari. Pertanto, secondo i giudici di prime cure, l’obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. Il Comune ricorre al Consiglio di Stato.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il Consiglio di Stato, ritiene legittima l’ordinanza impugnata e, quindi, l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo al proprietario, anche se nel frattempo era intervenuto un contratto di locazione tra il padre defunto e un’altra società. Quanto all’obbligo di bonifica, risulta erronea l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale l’obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi.

I giudizi di Palazzo Spada, in definitiva, riconoscono la responsabilità sia in capo al proprietario del terreno contaminato (e quindi agli eredi) che in capo all’affittuario.

E non vi è dubbio, a questo proposito, che l’obbligo ripristinatorio sia trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di natura patrimoniale (cft. Consiglio Stato - Sez. II, 6 marzo 2013, n.2417). La sentenza conferma il principio normativo europeo, adottato in materia di rifiuti, del “chi inquina paga” nella sua più ampia accezione applicativa. Inoltre ci si auspica, anche in linea con quanto espresso dalla normativa in merito ai reati ambientali,  che le azioni di bonifica diventino sempre più concrete, senza impedimenti dovuti a cavilli burocratici che le paralizzino o annullino l’efficacia delle azioni stesse.