Oggi, 1 marzo 2023, il Consiglio di Stato, con sentenza n.02116/2023, scrive una pagina storica a difesa dello sciopero. Accogliendo il ricorso promosso dalla FILT CGIL contro la Commissione di Garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Supremo organo della giustizia amministrativa, detta precisi limiti alla discrezionalità della Autorità di garanzia nella compressione dell’esercizio del diritto di sciopero.
E’ un risultato della CGIL e della FILT CGIL che, con ostinazione, hanno tentato di fermare la lesione al diritto di sciopero che la delibera della Commissione di Garanzia aveva prodotto.  La regolamentazione del diritto di sciopero, con la Sentenza del Consiglio di Stato, torna dentro l’alveo della normalità e del diritto costituzionale.
Del resto, nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato non ha lasciato dubbi alle interpretazioni, anche perché richiama lo spirito originario della legge 146/90 che si ispira al contemperamento tra diritti costituzionali e ad una regolamentazione affidata alle parti sociali. 
Di conseguenza la discrezionalità della Commissione deve “essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e che siano caratterizzate, nell’individuazione della misura più opportuna da mettere in campo, da una motivazione puntuale dalla quale sia possibile poter ricostruire nella sua interezza e completezza il corredo informativo che giustifica l’azione autoritativa". La Commissione, ad avviso del Consiglio di Stato, non ha esercitato alcuna cautela e soprattutto non ha dimostrato, di avere svolto una istruttoria completa ed esauriente e, dunque, la necessità di intervenire  con ulteriori restrizioni sul diritto di sciopero.
Va ricordato, infine, che  la controversia nasce dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione (delibera n.18/138 del 23 aprile 2018), che ha pesantemente compromesso il diritto di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico estendendo,  fino a 20 giorni, l’intervallo tra le azioni di sciopero.  Particolarmente significative, per il tema degli intervalli alle azioni di sciopero, sono anche le  considerazioni del Consiglio di Stato il quale annullando la delibera della Commissione detta criteri di interpretazione rilevanti per tutti i lavoratori  tenuti al rispetto della legge n.146/90 di disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero.