E’ stato pubblicato il 5 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8/9/22 del Ministro Dell’Interno di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sulle modalità d'impiego della carta d'identità elettronica.

Come sappiamo la carta d'identità elettronica (CIE) è il documento d'identità, già definito ai sensi del DM del 23 dicembre 2015, munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare e rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali. La CIE è di fatto un documento amministrativo che certifica l’identità, oltre ad essere uno strumento tecnologico. Da un lato ha la peculiarità di dare certezza giuridica a un documento d'identità, soprattutto per quanto riguarda il supporto e il processo di emissione e dall’altro è uno strumento di accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione ed anche di aziende aderenti, quindi è sempre stato giustamente considerato un elemento importante per il processo di digitalizzazione e sul suo utilizzo si è già legiferato.
Già infatti l'art. 61, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013 prescriveva che «l'utilizzo della Carta d’identità elettronica, omissis sostituisce, nei confronti della
pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del CAD (Codice amministrazione digitale)»
. Ed in effetti proprio l'art. 64 del CAD prevede che “l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite spid nonché tramite la carta d'identità elettronica".

L’attuale Decreto definisce le modalità d'impiego e di gestione dell’identità digitale associata alla CIE, quale strumento di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati. Il Decreto definisce, inoltre, i dati personali, di contatto o comunque i dati strumentali alla fruizione dei servizi in rete da parte dei cittadini. La carta d'identità digitale diviene così strumento di certificazione della Identità digitale (CIEId). Sono previsti tre diversi livelli di autenticazione. Al cittadino può essere proposto di associare alla propria identità anche il domicilio digitale, se disponibile su ANPR (Anangrafe
Nazionale popolazione residente), così come un indirizzo di posta elettronica o un riferimento telefonico.
Il sistema è comunque connesso alla ANPR al fine di ricevere giornalmente i dati afferenti ai soggetti deceduti e procedere al blocco tempestivo della CIEId ed anche per ogni modifica intercorsa in merito alla residenza anagrafica, all'identificativo univoco del cittadino (IdANPR) e al domicilio digitale del cittadino, ove presente.
La configurazione delle credenziali dovrebbe essere a breve disponibile sul portale dedicato (www.cartaidentita.it) e tramite il portale dell’identità del cittadino si potranno visualizzare tutte le operazioni effettuate e aggiungere o modificare dati. Nel decreto si definiscono anche i «Fornitori di servizi» (FdS), ossia i soggetti pubblici e privati, gli aggregatori e i gestori di servizi pubblici che consentono direttamente o indirettamente l'accesso ai servizi online tramite la CIEId a persone fisiche o giuridiche. L'accesso per il tramite della CIEId ai servizi erogati in rete dai FdS è possibile mediante un sistema informatico, denominato «CieID Server», reso disponibile in rete dal Ministero dell'interno.
Considerata la natura di carta valori della carta di identità il Ministero si avvale del Poligrafico dello Stato.
L'accesso ai servizi in rete da parte dei minorenni è gestito dal CieID Server in modo da agevolare il controllo genitoriale finalizzato a verificare il corretto utilizzo dei servizi in rete da parte dei minorenni sotto la propria tutela. A tal fine, con apposito provvedimento e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero individua le funzionalità necessarie e le misure a tutela degli interessati e ne affida lo sviluppo e l'esercizio al Poligrafico dello Stato.
E’ previsto anche un registro degli accessi, ossia Il Ministero degli interni conserverà le registrazioni degli accessi relativi all'utilizzo della CIEId negli ultimi ventiquattro mesi e, per il medesimo periodo, le evidenze in merito alla gestione della CIEId da parte del cittadino, attraverso appunto il portale dell’identità del cittadino. Tutti i dati contenuti nel registro dunque, anche quelli personali, possono essere estratti dal registro esclusivamente su richiesta della autorità giudiziaria, delle autorità vigilanti e dei titolari della CIEId. Anche i Fornitori di servzi (FdS) conservano il registro degli accessi avvenuti negli
ultimi ventiquattro mesi. Il Ministero dell'interno è parimenti il titolare del trattamento dei dati.

Infine Il Ministero, avvalendosi del Poligrafico, rende disponibile un applicativo per la verifica e la generazione delle firme elettroniche avanzate tramite la CIE.