PHOTO
Lo scorso 4 maggio 2026 la Commissione europea ha trasmesso la comunicazione C/2026/2614 concernente gli “Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
Tali orientamenti informano gli Stati membri in merito alle:
- fasi finali dell'attuazione del programma fino alla fine del 2026;
- procedure e agli obblighi applicabili dopo il 2026.
La Commissione europea pur confermando la chiusura del dispositivo (RRF) nel 2026, rende disponibile una ulteriore e limitata finestra temporale per le revisioni dei piani nazionali di ripresa e resilienza. In particolare, tenuto conto che obiettivi e traguardi devono essere raggiunti entro il 31 agosto 2026 per garantire il pagamento finale entro il 31 dicembre 2026, gli Stati membri sono invitati a presentare le loro eventuali proposte di modifica del PNRR entro il 31 maggio 2026. In caso di presentazione di eventuali richieste dopo tale data, la Commissione non può assumere l'impegno di completare la relativa valutazione in tempo utile affinché il Consiglio Europeo adotti la decisione riveduta entro il 31 agosto 2026. Sulla base di queste indicazioni l’Italia ha già preannunciato la presentazione di un’ulteriore, l’ottava, revisione del PNRR che a questo punto sarà la fotografia definitiva dei traguardi e degli obiettivi da raggiungere.
La comunicazione ricorda che:
- gli obblighi stabiliti dagli accordi di finanziamento e di prestito firmati dalla Commissione e dallo Stato membro non hanno una data di scadenza;
- i pagamenti sono subordinati al fatto che i traguardi e gli obiettivi precedentemente raggiunti non siano stati annullati o invertiti (reversal). Se la Commissione dovesse riscontrare un'inversione di rotta dopo il 31 agosto 2026, avvierà una procedura di riduzione per recuperare i fondi associati a tale traguardo o obiettivo, riportando di fatto il bilancio dell'UE nella posizione in cui si sarebbe trovato se la fase di attuazione non fosse mai stata raggiunta. Dopo il 2026, la Commissione monitorerà il rischio di reversal in base alle raccomandazioni specifiche per paese del Semestre europeo.
Inoltre, riguardo al primo punto, la Commissione ricorda che l'obbligo di proseguire controlli ex ante permane fino a quando lo Stato membro non effettua tutti i pagamenti, anche nel caso in cui questi vengano effettuati dopo il 2026. In particolare, per gli strumenti finanziari, i regimi di sovvenzione e i conferimenti di capitale per i quali gli Stati membri hanno firmato accordi giuridici (nel PNRR italiano sono attualmente pari a quasi 24 miliardi di euro) gli Stati medesimi devono provvedere affinché tali misure vengano attuate conformemente ai rispettivi accordi giuridici e agli eventuali obblighi in materia di controlli e audit ivi contenuti. Naturalmente gli Stati devono garantire anche dopo il 2026 i controlli ex post e audit adeguati e indipendenti, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Nella tabella che segue è sintetizzato il cronoprogramma definito dalla comunicazione con i relativi compiti di ciascun attore coinvolto.




Le risorse Fondo per la ripresa e la resilienza (RRF)
Le risorse del Fondo per la ripresa e la resilienza (RRF) + REPowerEU erano originariamente pari a 743,80 miliardi di euro.
Gli Stati membri hanno chiesto per intero le risorse per le sovvenzioni a fondo perduto pari a 338 miliardi di RRF e a 19,97 miliardi del REPowerEU. Invece della originaria cifra per i prestiti, pari a 385,80 miliardi di euro, ne sono stati utilizzati 216,72 miliardi in quanto otto Stati hanno deciso di disimpegnare parte dei prestiti inizialmente richiesti. In totale il dispositivo mobilita risorse pari a 574,69 miliardi di euro.
Ricordiamo che nel 2026, gli esborsi del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) potrebbero ammontare a circa 180 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2025 ed è sempre più forte la richiesta che una parte di queste risorse possano essere utilizzate dagli Stati per mitigare le sfide che devono affrontare in un contesto globale sempre più incerto con particolare riferimento all’aumento dei prezzi dell’energia che sta esercitando una nuova pressione sull’inflazione.
In questa tabella la situazione dei pagamenti al 22 maggio 2026


Il PNRR
Il 22 maggio con Decisione di esecuzione C(2026) 3531 final la Commissione europea ha approvato il pagamento della IX rata del PNRR italiano. Una volta ricevute queste risorse l’ammontare del finanziamento sarà la seguente:


Inoltre, sono stati resi disponibili i format di attestazione del raggiungimento del target.
I modelli pubblicati riguardano le principali casistiche previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50:
- pieno conseguimento del target;
- presenza di criticità suscettibili di incidere sul risultato atteso;
- mancato conseguimento del target.
I Soggetti attuatori devono utilizzare tali format, salvo diverse indicazioni fornite dalle Amministrazioni Titolari delle misure.
L’inserimento delle attestazioni nel sistema informativo ReGiS è obbligatorio entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da febbraio 2026.
Punto assai delicato è la restituzione dei prestiti.
Come è noto, l’importo complessivo delle risorse assegnate all’Italia è il seguente:
• sostegno non rimborsabile: € 71.779.623.788,00
• prestiti: € 122.601.810.400,00
• totale: € 194.381.434.188,00
Mentre il sostegno non rimborsabile (sovvenzioni) non deve essere restituito, i prestiti devono essere restituiti con gli interessi. In particolare, per i primi dieci anni vengono pagati gli interessi sulla quota capitale attribuita (preammortamento) e nei successivi venti anni si restituisce la quota capitale con rate uguali del 5%. Riguardo alla quantificazione e al pagamento degli interessi, occorre ricordare che per finanziare il Recovery and resilience facility la Commissione europea contrae prestiti sui mercati per conto degli Stati membri. Tenuto conto che tali prestiti sono acquisiti volta per volta e non in una sola soluzione, le loro condizioni possono variare nel tempo. Pertanto, gli interessi addebitati sulle rate del PNRR attribuite ai singoli Paesi, sono strettamente collegati ai tassi di mercato prevalenti al momento dell'erogazione. Di conseguenza, l'interesse da pagare non è predeterminato al momento dell'erogazione del prestito, ma deriva dal tasso medio calcolato nel periodo temporale di riferimento in cui la Commissione contrae i prestiti. A tal proposito occorre ricordare che la Commissione pubblica la rendicontazione dei tassi di interesse medi annui con cadenza semestrale. L’ultima di queste pubblicazioni risale al 15 aprile 2026 e indica come costi dei finanziamenti per il periodo giugno – dicembre 2025, il 3,32%.
Nella seguente tabella i costi di finanziamento per i pagamenti a titolo di NextGenerationEU, nei comparti temporali (CT) semestrali dal 2021 al 2025.


I rilievi della Corte dei conti europea
Particolarmente rilevante è la nuova relazione della Corte dei conti europea del 23 aprile 2026 secondo la quale il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), presenta lacune per la tracciabilità e la trasparenza della spesa. In particolare, la Corte denuncia come “La Commissione europea non raccoglie dati sugli importi effettivamente spesi a titolo delle singole misure dell’RRF, neanche quando gli Stati membri ne sono in possesso. Questa mancanza di informazioni impedisce alla Commissione di valutare appieno se gli Stati membri abbiano utilizzato i fondi dell’RRF in modo efficiente. Inoltre, a livello degli Stati membri, le informazioni sui costi effettivi delle misure dell’RRF sono importanti per adeguare le stime dei costi e far sì che i finanziamenti ricevuti da ciascun paese rimangano prossimi ai costi effettivi. Ciononostante, i paesi non utilizzano in maniera sistematica i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime a fronte di risparmi o sforamenti. Sebbene per alcune misure si siano registrati sforamenti dei costi, in diversi paesi i costi effettivi per la maggior parte delle misure completate incluse nel campione della Corte sono stati inferiori alle stime. Se si mantiene tale tendenza, i finanziamenti RRF totali ricevuti da uno Stato membro potrebbero non essere ragionevolmente prossimi ai costi effettivi.”
Ricordiamo come tali rilievi arrivano quando i legislatori dell’UE stanno negoziando il prossimo bilancio settennale dell’Unione, che si ispira al modello di spesa dell’RRF di “finanziamento non collegato ai costi”.
Ricordiamo che tutte le disposizioni normative richiamate nella presente nota sono reperibili qui.






