Certificato di malattia, cosa cambia:

  • Anche con visita ambulatoriale il medico può indicare come inizio della malattia il giorno immediatamente precedente alla visita.
  • Massimo un giorno: non è possibile retrodatare il certificato per più giorni.
  • Serve la valutazione del medico: non basta la sola dichiarazione del lavoratore o della lavoratrice.
  • Vale anche per continuazione e ricaduta della malattia, alle condizioni previste dalla circolare.

ATTENZIONE

Il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.
La retrodatazione resta una deroga limitata e deve risultare dal certificato.

COSA DEVI FARE

Avvisa tempestivamente l’azienda dell’assenza secondo modalità e tempi previsti dal tuo CCNL: la nuova regola INPS non modifica gli obblighi di comunicazione.
Controlla la data di inizio della malattia riportata nel certificato, perché può incidere sulla decorrenza dell’evento e sul periodo di carenza.

HAI DUBBI O PROBLEMI CON IL CERTIFICATO DI MALATTIA?

Rivolgiti alla tua delegata o al tuo delegato CGIL.


La Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 introduce un’importante modifica in materia di decorrenza della tutela previdenziale della malattia, riconoscendo il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale, superando la precedente distinzione che ammetteva tale possibilità, a determinate condizioni, per la sola visita domiciliare.

La modifica interviene su un orientamento consolidato dell’INPS, fondato sul Regolamento per le

prestazioni economiche del 1963, art. 2, comma 3, e sulle successive circolari dell’Istituto, tra cui la n. 147/1996. La nuova interpretazione tiene conto dell’attuale organizzazione dell’assistenza primaria, caratterizzata dalla progressiva riduzione dei medici di medicina generale, dall’aumento dei carichi organizzativi e assistenziali e dalla crescente programmazione degli accessi ambulatoriali.

L’obiettivo dichiarato è evitare che le modalità di accesso alla visita determinino una diversa tutela previdenziale per lavoratori che si trovano nella medesima condizione di malattia.

Dal 4 settembre 2026, il medico può indicare nel certificato come data di inizio della malattia il giorno immediatamente precedente alla visita anche quando questa è stata effettuata in ambulatorio, alle medesime condizioni già previste per la visita domiciliare. La retrodatazione resta limitata a un solo giorno e il giorno precedente non deve essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali casi è prevista la possibilità di ricorrere alla continuità assistenziale. La regola riguarda anche i certificati di continuazione e di ricaduta.

Resta fermo che la decorrenza dell’evento di malattia coincide, in via generale, con la data di redazione del certificato. Il riconoscimento del giorno precedente costituisce quindi una deroga circoscritta, che richiede l’indicazione nel certificato della data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato e presuppone la valutazione clinica del medico circa la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Non si tratta, pertanto, di una liberalizzazione della retrodatazione né di una semplice autodichiarazione del lavoratore.

La novità può avere effetti concreti anche sul periodo di carenza, sul calcolo della durata dell’evento e del periodo massimo assistibile e, più in generale, sulla decorrenza della prestazione previdenziale.

È quindi importante che lavoratrici e lavoratori verifichino che la data di inizio della malattia sia correttamente riportata nel certificato. I primi tre giorni restano comunque, in via generale, periodo di carenza non indennizzato dall’INPS, secondo la disciplina vigente.

La nuova disciplina rappresenta un adeguamento necessario alle concrete modalità di accesso all’assistenza medica e consente di superare una disparità che rischiava di penalizzare il lavoratore esclusivamente in ragione del luogo e dei tempi della visita. Come CGIL, riteniamo tuttavia necessario monitorarne l’applicazione concreta, con particolare attenzione alle eventuali contestazioni sulla data di decorrenza dell’evento, agli effetti sul periodo di comporto e al coordinamento tra certificazione medica, obblighi di comunicazione dell’assenza e trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

La circolare INPS non modifica infatti gli obblighi previsti dai CCNL in materia di comunicazione dell’assenza: il lavoratore deve continuare a comunicare tempestivamente l’assenza secondo le modalità e i termini previsti dal proprio contratto, indipendentemente dalla data in cui viene effettuata la visita medica.