Decreto “Superbonus”: col decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 il Governo modifica le norme sulle cessioni dei crediti relativi alle detrazioni fiscali per i bonus edilizi contenute nel DL 34/2020.

Il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 è entrato in vigore il 17 febbraio 2023 e modifica i contenuti del DL 34/2020, il quale, con numerose modifiche intervenute successivamente alla sua emanazione, ha normato il cd. Superbonus, all’art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile).

L’articolo 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari, e quindi acquistare, i crediti di imposta legati ai lavori oggetto della norma. Viene inoltre limitata la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti rispetto alle ipotesi di dolo, escludendole nel caso in cui questi dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e siano in possesso di una serie di documenti: titolo edilizio abilitativo degli interventi, notifica dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, visura catastale o domanda di accatastamento dell’immobile, documenti comprovanti le spese sostenute e il pagamento, asseverazioni, quando obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese, delibera condominiale di approvazione nel caso di interventi su parti comuni, documentazione prevista nel caso di interventi di efficienza energetica, visto di conformità. Questa esclusione riguarda anche i correntisti che acquistano crediti da una banca.

L’articolo 2 pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi utilizzati come forma alternativa alle detrazioni fiscali per usufruire dei bonus edilizi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, come indicati all’art. 121, comma 2 del DL 34/2020, cd. Decreto Rilancio.

Le disposizioni non si applicano per gli interventi effettuati dai condomìni se in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata); per gli interventi interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, se in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulta presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici se in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La disposizione si applica anche ai bonus con detrazione diversa da quella prevista dall’art. 119 del DL 34/2020, ad esclusione di quelli per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario, oppure siano già iniziati i lavori se non necessario, risulti registrato o stipulato il contratto preliminare di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3).

Sull’entità degli interventi relativi al Superbonus, l’ENEA ha indicato, nell’ultimo mese, una crescita più contenuta dopo mesi di accelerazione: 65 miliardi di euro investimenti e circa 72 miliardi di detrazioni fiscali. I dati scorporati per tipologia mostrano che le asseverazioni sono state 51.247 per i condomini, 215.105 per gli edifici unifamiliari, 105.945 per le unità immobiliari indipendenti, a dimostrazione della difficoltà di interventi nelle situazione più complesse di edifici condominiali. L’investimento medio è stato di 595.000 euro nei condomini, 114.000 negli edifici unifamiliari, 97.000 nelle unità immobiliari indipendenti.

E’ indubitabile che l’intervento abbia spinto la crescita economica del paese, come certificato da numerosi istituti, spinto l’occupazione nei settori interessati e determinato ricadute fiscali positive nel bilancio dello Stato. Il Cresme ha stimato che nel 2022 gli investimenti asseverati in Superbonus, pari allo 2,5% del PIL, hanno generato il 22% della crescita dell'economia italiana. La Ragioneria Generale dello Stato ha certificato un aumento di 848 milioni di euro (+48,3%) sul 2021 di entrate per effetto dell’aumento del gettito delle ritenute IRPEF, dei versamenti in autoliquidazione e delle ritenute a titolo di acconto relative ai bonifici relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Addirittura, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel dicembre 2022, ha sostenuto che nel 2021 il costo lordo per lo Stato relativamente al Superbonus 110% è ammontato a 28 miliardi: a questo è corrisposto, tuttavia, un effetto fiscale indotto di circa 12 miliardi, un abbattimento pari al 43%.

E’ altrettanto vero che l’istituto sarebbe dovuto essere maggiormente condizionato e perimetrato come indicato più volte dalla nostra organizzazione, sull’edilizia residenziale pubblica, sulle aree e quartieri a maggiore vulnerabilità sociale e sulle fasce a basso reddito, con obiettivi più significativi sia di efficienza energetica che di adeguamento antisismico (per il primo il miglioramento di almeno due classi energetiche è limitato, per il secondo il miglioramento non è neanche previsto).

Il Decreto è stato approvato con grande fretta formalmente con la motivazione che Eurostat, nel regolamentare le modalità di registrazione e classificazione delle somme, ha fornito indicazioni sui criteri per la contabilizzazione dei crediti, suggerendo di far rientrare i crediti d’imposta nella direzione dei crediti “pagabili” o “esigibili”, poiché i bonus possono essere comunque riscossi anche a distanza di anni. La specifica Eurostat in realtà non è una sorpresa. Come spiegato da Luca Ascoli in audizione se il credito d’imposta ha una cedibilità limitata esso va contabilizzato come deficit (differenza tra entrate e uscite annuali) e non direttamente nel debito (lo stock accumulato), ponendo eventuali correzioni nel caso in cui tale credito non venga mai reclamato. E comunque, nel calcolo del costo pluriennale della misura, gli effetti sarebbero comunque stati i medesimi, ed il tema è che il Superbonus è stato fruito in misura maggiore rispetto alle aspettative, in presenza di stretti margini di bilancio, lasciando a questa misura una gran parte della quota di risorse destinata agli investimenti. Questo intervento, infine, arriva alla vigilia della predisposizione del Documento di economia e finanza, quindi nella fase di verifica dello spazio fiscale possibile per la prossima legga di Bilancio, ed in concomitanza con la discussione sulla governance economica dell’Unione europea la quale dovrà ridefinire quantità e qualità degli spazi fiscali consentiti e le procedure di correzione.

Il decreto emanato, entrato subito in vigore determina, se non corretto, effetti dirompenti sul settore edilizio, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Molti problemi si sarebbero potuti evitare, o almeno limitare, se il tavolo tecnico, che non ha visto la presenza delle rappresentanze dei lavoratori, fosse stato convocato prima, e non dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, proprio al fine di valutare criticità ed esigenze di imprese, lavoratori e utenti.

La criticità più rilevante, nell’immediato, è determinata dall’impossibilità per le imprese di cedere alle banche i crediti connessi ai bonus edilizi. Per il futuro, la conseguenza più grave è determinata dal fatto che non sarà più possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, di fatto escludendo dalla possibilità di usufruire delle detrazioni le persone economicamente svantaggiate, che non potranno, di conseguenza, sostenere le spese degli interventi. Con le norme previste, infatti, rimarranno le forme di bonus, ma solo nella forma di detrazione di imposta.

Sulla questione della cessione dei crediti già maturati, nei due incontri del Governo del 20 febbraio con Abi, Cdp, Sace e le categorie interessate, sono state avanzate ipotesi per favorire l’acquisto dei crediti delle imprese da parte delle banche, compensandole con le tasse che le stesse banche devono pagare e con le tasse versate dai correntisti con gli F24. La compensazione con una quota dei versamenti degli F24, fornirebbe agli istituti di credito la liquidità necessaria per acquistare i crediti dalle imprese, riducendo tuttavia i flussi di entrate fiscali di cassa 2023. Rimane il fatto che appare essere terminata la capienza di imprese e banche, ed anche solo per i crediti già contabilizzati le previsioni di spesa per il solo Superbonus appaiono essere superiori alle aspettative di ben 25 miliardi (cfr. ultima audizione del Dir ettore Generale delle Finanze Giovanni Spalletta, interessante anche perché traccia la storia delle modifiche alla normativa sulla cessione dei crediti). La mole delle minori entrate ha quindi, potenzialmente, le dimensioni di una legge di Bilancio.

Il Decreto Legge deve essere cambiato e profondamente rivisto. Chiediamo che il Superbonus 110%, ora al 90%, sia indirizzato prioritariamente, attraverso un arco temporale maggiore, all’edilizia residenziale pubblica. Lo sconto in fattura e la cessione del credito per i soggetti più fragili e con maggiori difficoltà economiche devono essere mantenuti, per evitare che della misura possano usufruire solo i soggetti con capienza fiscale adeguata, quindi con maggiori disponibilità economiche. Inoltre, sconto in fattura e cessione del credito devono essere ripristinati integralmente per l’Ecobonus ordinario (con detrazione dal 50% al 75% in funzione degli interventi), il Sismabonus ordinario (con detrazione dal 50% all’85% in funzione della tipologia di immobile e delle classi di rischio sismico ridotte), la detrazione per il superamento delle barriere architettoniche (75%).

Per la nostra organizzazione è necessaria una revisione complessiva di tutti gli strumenti di sostegno che non può tradursi in un decreto approvato senza un preventivo confronto, in cui le organizzazioni sindacali devono essere coinvolte a pieno titolo.

In generale, le condizioni per avere accesso alle detrazioni, dovrebbero essere graduate in base a criteri di equità, di vulnerabilità del patrimonio, di efficacia in termini di azione climatica. Non dimentichiamo che dobbiamo garantire il rispetto delle scadenze della nuova direttiva europea sulle prestazioni energetiche in edilizia, direttiva di cui è sbagliato chiedere proroghe perché i provvedimenti sono necessari ed urgenti per garantire l’impegno di ridurre le emissioni del 55% al 2030. E non dimentichiamo la necessità di messa in sicurezza del patrimonio e di prevenzione, soprattutto nelle aree ad alto rischio, che non può rappresentare un argomento di discussione solo nelle fase di emergenza a ridosso di disastri naturali.