Il 31 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (DLGS n. 201/2022). Il testo, approvato in via definitiva, modifica alcune parti dello schema di decreto legislativo sottoposto alla consultazione delle Camere, della Conferenza unificata e dell’Autorità di regolazione, recependo anche alcuni elementi che il nostro Sindacato ha posto in occasione delle diverse audizioni.

Ricordiamo che, in occasione del dibattito parlamentare nella scorsa Legislatura, abbiamo avuto modo di commentare la delega sulla riforma dei servizi pubblici locali contenuta in quella che è poi diventata la legge sulla concorrenza n. 118/2022. In quell’occasione, pur apprezzando i passi in avanti fatti rispetto al testo originario, abbiamo sottolineato le forti criticità che si sarebbero potute verificare nei settori in questione, criticità che abbiamo ritrovato nello schema di decreto legislativo.

La nuova disciplina si applica a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integra le normative settoriali e, in caso di contrasto, prevale su di esse. Sono previste disposizioni di coordinamento per specifici settori: trasporto pubblico locale, servizio idrico e gestione dei rifiuti, farmacie.
Abbiamo riscontrato, da una parte, il tentativo di razionalizzazione delle norme sulla materia; dall’altra, abbiamo ritrovato il tentativo di disincentivare il ricorso alla gestione In house dei servizi.
Quest’ultimo elemento, nel nuovo testo approvato in via definitiva, è nei fatti rimasto immutato: la scelta dell’affidamento in house, di importo superiore alle soglie Ue, deve essere sempre accompagnata da adeguata motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
I cambiamenti più rilevanti che abbiamo riscontrato, invece, riguardano la gestione in capo alle aziende speciali e la regolamentazione del servizio del trasporto pubblico locale.
Il testo dello schema di decreto, sul primo punto, escludeva la gestione da parte delle Aziende speciali dei servizi a rete, una previsione non menzionata tra i principi di delega contenuti nella legge sulla concorrenza che avrebbe potuto generare delle difficoltà nella gestione di determinati servizi. Il nuovo testo consente di gestire il servizio idrico integrato attraverso aziende speciali o in economia solo in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all’articolo 147, comma 2 bis, lettere a e b, del D.Lgs. 152/2006, ossia quelle esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti e nei comuni che presentano determinate caratteristiche qualitative accertate dall’EGATO territorialmente competente. Un’apertura rispetto alle critiche sollevate anche da noi che però non risolve il problema principale: la violazione dell’autonomia degli Enti nella scelta della gestione dei servizi pubblici locali.
Sul servizio del trasporto pubblico locale, invece, il nuovo testo recupera i riferimenti normativi di settore, a partire dalla clausola sociale già prevista.

Per quel che riguarda gli altri cambiamenti intercorsi tra la fase di presentazione dello schema di decreto e l’approvazione definitiva segnaliamo:

  •  Un rafforzamento del ruolo di incentivazione da parte delle Regioni in favore dei processi di aggregazione;
  • una riduzione dei tempi per l’approvazione del Decreto ministeriale che definirà i sistemi incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni;
  •  Nell’ambito della distinzione delle funzioni tra regolazione e gestione, la proroga da sei a dodici mesi del periodo entro il quale adeguarsi alla normativa di riferimento;
  • l’attribuzione alle Province di una funzione di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio;
  • la sostituzione dell’Osservatorio sui servizi pubblici locali da parte dell’ANAC rispetto alla funzione di raccolta delle delibere che riguardano la scelta della gestione, nonché in relazione alla pubblicazione del contratto di servizio;
  • l’esclusione dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti dalla ricognizione periodica dello stato gestionale dei servizi;
  • l’introduzione di una deroga, relativa al settore dei rifiuti, rispetto alla partecipazione alla gestione da parte di enti di governo dell’ambito o di Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo.

Nonostante, quindi, qualche avanzamento e qualche elemento di semplificazione in più, non possiamo non continuare ad evidenziare il carattere ideologico del provvedimento che punta, per favorire la concorrenza, al ridimensionamento del ricorso alle società in house. Deboli rimangono i riferimenti a sistemi di incentivazione delle aggregazioni, come debole rimane la parte sulle clausole sociali che avrebbe meritato, come da noi suggerito in sede di audizione, un rafforzamento.