Come previsto dal PNRR nella Missione 6 Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”, e in attuazione della legge delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico conferita dal Parlamento al Governo con la L. n. 129/2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso il D. Lgs n.200 del 23 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022.

Le deleghe di intervento conferite al Governo erano molteplici e riguardavano un generale potenziamento degli IRCCS pubblici e privati attraverso la regolamentazione della loro governance, delle modalità di finanziamento e di valutazione.

Valutazioni
Il decreto conferma tutte le criticità già ampiamente trattate nella nota del 21 settembre 2022 sui contenuti della legge delega.
Basti ricordare che il riordino degli IRCCS era previsto e si conferma ad invarianza di costi. Non viene introdotto un sistema di finanziamento specifico per l’incremento dell’attività di ricerca nel caso di nuovi riconoscimenti di IRCCS, come manca un reale percorso di riordino organizzativo.
Non introduce nuovi criteri, indicatori con valori e/o range di riferimento e parametri quantitativi minimi, nemmeno di produttività, che determinino una concreta valutazione delle attività di ricerca.
Inoltre, non viene fatta menzione di altri ambiti di valutazione degli IRCCS, che risulterebbero innovativi rispetto a cambiamenti necessari nelle modalità di erogazione delle cure, quali ad esempio la valorizzazione delle esperienze di integrazione con l’assistenza territoriale.
Il decreto recepisce solo parzialmente, e in maniera confusa, la richiesta di introduzione di una percentuale minima di personale dedicato alla ricerca. Non ha individuato un vero percorso di stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto.
In merito alle “reti di ricerca degli IRCCS” il decreto ne complica il funzionamento indicando la necessità di costituirsi in associazioni ai sensi dell’articolo 36 del codice civile.
Sebbene la relazione illustrativa di presentazione dei principi della riforma riporti come obiettivo quello di "consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN", in molti aspetti il decreto legislativo non definisce puntualmente i criteri direttivi di tali principi. Riteniamo che lo schema delineato dalla norma non determini un chiaro quadro strategico di prospettiva sul futuro degli IRCCS quali attori del SSN per la promozione della ricerca e innovazione.
La riforma non sembra aver posto la necessaria attenzione a ricerca e innovazione quali elementi fondamentali per un’assistenza di eccellenza che deve rimanere l’obiettivo cardine del SSN.
Pensiamo quindi sia difficile ipotizzare quale sarà l’effettiva direzione che prenderà il riordino degli IRCCS. Di conseguenza diventa altrettanto arduo esprimere un parere adeguatamente compiuto sullo schema fin qui delineato che getta più ombre che luci sul futuro della ricerca sanitaria italiana.

Viste le numerose correlazioni che si determineranno sia dal punto di vista delle ricadute sull’organizzazione degli Istituti che delle attività assistenziali e di ricerca, sia per quelle che riguarderanno il personale precario della ricerca, al fine di tentare modifiche migliorative negli iter applicativi del decreto sui territori, riteniamo utile nella lettura dell’articolato riprendere alcuni punti che già nella legge delega sono stati oggetto di osservazioni e relative richieste di emendamento non accolte.

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