Con deliberazione del 25 giugno 2026 la COVIP ha emanato le istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche, dando attuazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 all’articolo 11 del d.lgs. n. 252/2005.

Le nuove istruzioni definiscono un quadro applicativo uniforme per le forme pensionistiche complementari interessate, disciplinando le modalità di esercizio delle nuove prestazioni, il periodo transitorio per l’adeguamento dei fondi e gli obblighi informativi nei confronti degli iscritti.

Accanto alle prestazioni preesistenti, tra cui ricordiamo in particolare l’erogazione del montante in capitale e la rendita vitalizia, è adesso possibile chiedere tre nuove tipologie di prestazioni dopo il pensionamento:

a) Rendita a durata definita

b) Prelievi liberamente determinabili

c) Erogazione frazionata

Queste nuove prestazioni riguardano solo il lavoro privato, e non il pubblico impiego, che resta escluso dalle novità normative introdotte al d.lgs. 252/2005.

Le prime due (rendita a durata definita e prelievi) si possono richiedere a partire dal 1° luglio.

L’erogazione frazionata si potrà invece richiedere dal 31 ottobre.

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le tre nuove prestazioni.

Rendita a durata definita

Questa forma di rendita sarà erogata direttamente dal fondo pensione, senza passare attraverso la stipula di una polizza assicurativa. La durata non sarà vitalizia, ma commisurata all’attesa di vita dell’aderente. In pratica, al momento del pensionamento e dopo l’eventuale erogazione della quota in capitale, la parte di montante residuo sarà convertita in una rendita erogata per un arco temporale definito: il montante sarà quindi distribuito lungo tale periodo, con assegni annuali, mensili o con una cadenza intermedia, ad esempio bimestrale o trimestrale.

Il montante resterà in gestione al fondo pensione, e quindi produrrà i rendimenti legati alla gestione finanziaria. Ciò significa che l’assegno potrà anche incrementare il suo importo, in relazione all’andamento della gestione finanziaria.

La tassazione di questa prestazione seguirà le regole già previste per l’attuale prestazione in rendita: l’aliquota è pari al 15% e si riduce dello 0,30% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere il 9%, sull’intero montante, dopo 35 anni di adesione.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili seguiranno la stessa tassazione della rendita a durata definita, esposta al punto precedente (minimo 9%, massimo 15%). Anche in questo caso, la quota di montante disponibile ogni anno sarà determinata dividendo il montante residuo per gli anni di attesa di vita.

A differenza della rendita a durata definita, però, l’erogazione non avverrà tramite assegni periodici prestabiliti: sarà l’iscritto a effettuare i prelievi secondo i propri bisogni e con la cadenza ritenuta più opportuna, entro le soglie annuali previste.

Per esempio, se l’iscritto non effettua prelievi per tre anni, potrà successivamente prelevare insieme l’importo corrispondente a tre annualità.

Erogazione frazionata del montante

L’erogazione frazionata del montante permetterà, invece, di percepire tutto il montante residuo in un tempo più breve. Il montante, infatti, non viene diviso per tutti gli anni di attesa di vita, ma per un tempo inferiore, pari a cinque anni.

Se ciò consente una maggiore flessibilità, l’altro risvolto della medaglia, di cui tener conto, è legato alla fiscalità. Questa prestazione subirà infatti una tassazione meno favorevole rispetto alle altre due: aliquota massima del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere l’aliquota minima del 15%, sull’intero montante, dopo 35 anni di adesione.

Vi riportiamo alcune indicazioni operative contenute nella nota COVIP:

  • le nuove prestazioni riguardano esclusivamente gli iscritti alle forme disciplinate dal d.lgs. 252/2005 e non si applicano ai fondi del pubblico impiego;
  • le nuove modalità di prestazione sono alternative tra loro e alla rendita vitalizia e, una volta avviata l’erogazione, la scelta è in linea generale irrevocabile, salvo la successiva conversione del montante residuo in rendita vitalizia;
  • il montante residuo continua a rimanere investito nel fondo pensione, beneficiando dei rendimenti della gestione finanziaria;
  • durante la fase di erogazione non è più possibile esercitare le ordinarie prerogative della fase di accumulo (anticipazioni, trasferimenti e RITA), salvo i casi previsti dalla normativa.