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Pubblichiamo un primo commento della proposta di Regolamento (attualmente in itinere) in cui si evidenziano i profili critici per quanto attiene le lavoratrici e i lavoratori e i loro sindacati.
La Commissione europea ha presentato il 18.3.2026 una proposta di Regolamento (COM (2026) 321) per l’introduzione di un regime giuridico societario unitario a livello Ue - noto come “28° regime” (termine che rinvia all’idea di aggiungere una ulteriore opzione alle norme dei 27 Stati membri) e volto a disciplinare un nuovo tipo societario denominato “EU Inc.” - che le imprese potrebbero scegliere al posto delle disposizioni nazionali.
L’idea del “28° regime” viene – come noto – dai Rapporti Draghi e Letta del 2024 ed è stata poi accolta dalla Commissione europea; questa, nella Comunicazione del 28.5.2025 (su «strategia dell’Ue per start up…»), si impegna a presentare una proposta su un 28° Regime per sostenere le start-up innovative e le società che intendano compiere un salto di scala dimensionale. Il dibattito tra le parti sociali entra nel vivo e il 30.6.2025 viene presentato il progetto di relazione del Parlamento europeo con raccomandazioni alla Commissione sul “28° Regime: un nuovo quadro giuridico per imprese innovative”.
Si arriva così alla proposta di Regolamento del marzo 2026, che viene presentata dalla Commissione come volta a favorire le imprese e la creazione del mercato unico, attraverso un ennesimo tentativo di creare un regime unitario come lo sono stati in passato i due Regolamenti sulla Società europea e sulla Società cooperativa europea, che hanno rappresentato veicoli atti ad aggirare i limiti esistenti (allora) alla mobilità delle società. In un recente documento dell’ETUI viene fatto notare che la Società europea è stata utilizzata in diversi casi come strumento di aggiramento o indebolimento dei diritti dei lavoratori, soprattutto attraverso l’uso di “shelf companies” (il 68% delle 5.000 Se create a partire dal Regolamento del 2004) costituite senza dipendenti e attivate in un secondo momento da gruppi societari, con l’effetto di congelamento dell’assenza di negoziazione sulla partecipazione dei lavoratori.
In questa nota intendiamo evidenziare i profili critici per quanto attiene le lavoratrici e i lavoratori del testo attuale della proposta di Regolamento EU Inc., nella consapevolezza che – se questa iniziativa legislativa andrà avanti – lo stesso testo subirà profonde modifiche.
1. La base giuridica della proposta di Regolamento
Come noto, il potere dell’Unione europea di adottare atti legislativi dipende da specifiche norme del Trattato sul funzionamento Ue (TfUe). Rilevano qui:
- l’art. 50 TfUe, che consente di adottare, con procedura legislativa ordinaria, Direttive di armonizzazione dei diritti nazionali al fine di realizzare la libertà di stabilimento;
- l’art. 114 TfUe, che al par. 1 consente di adottare, sempre con procedura legislativa ordinaria, le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
- l’art. 352, par. 1, TfUe, che attribuisce al Consiglio il potere di decidere azioni necessarie a realizzare un obiettivo del Trattato senza che sia previsto un potere specifico.
Il citato art. 352 – su cui si fondano i due già citati Regolamenti sulla Società europea e sulla Società cooperativa europea – avrebbe dovuto essere la base giuridica anche della proposta di Regolamento in esame, con la conseguenza che quest’ultimo avrebbe dovuto essere approvato all’unanimità dagli Stati membri. Invece, la nuova proposta di Regolamento si fonda sull’art. 114 TfUe, una base giuridica diversa da quella suggerita nel progetto di relazione del Parlamento europeo del giugno 2025.
Non sono mancate severe critiche alla scelta di una base giuridica, come l’art. 114, che a molti appare il frutto di una forzatura della Commissione. Si osserva ad es. che il par. 2 di questa norma esclude l’applicazione del par. 1 (e del relativo potere dell’Ue di adottare misure di ravvicinamento) alle “disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone ed a quelle relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti”. Una modifica della base giuridica della proposta della Commissione è considerata dai più inevitabile. Su questo profilo, l’Austria ha chiesto ufficialmente un parere scritto del Servizio giuridico del Consiglio dell’Ue, il quale molto probabilmente non potrà che confermare la non pertinenza della base giuridica prescelta dalla Commissione.
2. Ambito d’applicazione del Regolamento. Possibile separazione tra sede legale, sede reale e sede principale di attività (artt. 4-11 e 13-21)
Ai sensi dell’art. 4 della proposta, le società EU Inc. sarebbero disciplinate dal nuovo Regolamento e dal loro statuto, che deve essere conforme al Regolamento. Per le materie non disciplinate dal Regolamento o dallo statuto troverebbe applicazione il diritto nazionale, comprese le disposizioni di recepimento del diritto dell’Ue, “applicabile alle forme giuridiche nazionali pertinenti nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la sede legale” (par. 2). Gli Stati membri designerebbero la forma giuridica nazionale pertinente a tal fine. Nel caso dell’Italia, la designazione ricadrebbe probabilmente sulla tipo societario S.r.l.
L’art. 4 conferma che la proposta di Regolamento non riguarda solo le start-up innovative. Queste vengono paradossalmente in considerazione soltanto nelle vicende di crisi, cioè nella disciplina delle procedure di insolvenza cui è dedicato il Capo X della proposta.
D’altra parte, il tipo societario “EU Inc.” acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle imprese dello Stato membro in cui ha la sede legale. L’art. 9 della proposta di Regolamento ammette però espressamente che la sede “reale” dell’EU Inc. così costituita (cioè la sede dell’amministrazione centrale) sia collocata in un diverso Stato membro (questo vale per tutti gli Stati che seguono il principio dell’incorporazione, compresa l’Italia). A sua volta, la sede principale di attività – sulla base della legge italiana – potrebbe essere collocata in uno Stato membro diverso ancora. Questo assetto, del tutto coerente con l’art. 54, par. 2, TfUe, consentirebbe alla EU Inc. di collocare la sede legale in uno Stato membro scelto per convenienza (ad es., il Lussemburgo) e svolgere l’attività economica principale in un diverso Stato (ad es., l’Italia).
Sennonché, la proposta di Regolamento prevede anche un’altra strada per la costituzione dell’EU Inc. attraverso l’introduzione di un’interfaccia centrale Ue basata sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese BRIS (art. 15), che – quando sarà pronta - consentirà la costituzione della EU Inc. stessa in maniera centralizzata su registro interamente europeo. Solo allora si potrà utilizzare la procedura accelerata di cui all’art. 16, che si caratterizza per: a) completamento entro 48 ore dall’invio della domanda; b) costo massimo di 100 euro, comprensivo del controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile; c) uso del modulo di domanda armonizzato e del template Ue per lo statuto standardizzato (in quest’ultimo caso - dice l’art. 8 della proposta di Regolamento - si considereranno automaticamente soddisfatti i requisiti nazionali di forma). Una volta completata la registrazione, i dati societari verrebbero trasmessi automaticamente alle autorità fiscali, agli enti previdenziali e ai registri dei titolari effettivi, senza ulteriori adempimenti. L’EU Inc. otterrebbe il codice fiscale (TIN) e il numero di identificazione IVA in via digitale, senza necessità di presentare domande separate a tali autorità (art. 20).
I pericoli insiti in una simile procedura accelerata sono stati evidenziati dal sindacato europeo: la retorica della semplificazione rischia di tradursi in una riduzione sostanziale dei controlli ex ante (controlli antifrode, antiriciclaggio e contro le società di comodo), con la possibilità di riavvio seriale di attività imprenditoriali dopo insolvenze o inadempimenti contributivi e quindi il trasferimento di costi sociali sulla collettività.
E’ pacifico che la EU Inc., una volta registrata in Italia, potrà poi esercitare un’attività economica su tutto il territorio dell’Ue (o anche al di fuori dell’Ue):
- in libera prestazione di servizi, offrendo un’attività occasionale (art. 56 TfUe);
- stabilendosi in un qualsiasi Stato membro (art. 49 TfUe), ivi aprendo una succursale per un’attività stabile;
- stabilendosi in un qualsiasi Stato membro, ivi aprendo una filiale sempre per un’attività stabile.
Nel primo caso, la EU Inc. con sede legale in Italia non sarà obbligata ad aprire una succursale o una filiale nello Stato di prestazione dei servizi.
Se invece la EU Inc. con sede legale in Italia apre una succursale (che potrebbe essere un ufficio di rappresentanza o di vendita; trattasi insomma di un braccio della società madre) in un altro Stato membro, si dovrà applicare la disciplina della Direttiva n. 2017/1132 sulle succursali stabilite in uno Stato membro da società estere, nonché la disciplina dell’art. 19 della proposta di Regolamento. In tal caso, la succursale della EU Inc. rimarrebbe assoggettata alla legge dello Stato della EU Inc. madre (l’Italia), ponendosi semmai il problema della legislazione lavoristica applicabile in considerazione della pessima formulazione dell’art. 4, par. 2 della proposta di Regolamento (che rinvia – come detto – genericamente al diritto nazionale). Riteniamo tuttavia che in tal caso, in ossequio all’art. 8 del Regolamento n. 593/2008 (c.d. Roma I) (menzionato nel considerando 16 della proposta di Regolamento), la legislazione applicabile al contratto di lavoro sarebbe quella dello Stato ospitante la succursale, cioè del paese nel quale “il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro”. Resta ferma la necessità di una riformulazione dell’art. 4, par. 2, che chiarisca che il “diritto nazionale” dello Stato in cui la EU Inc. ha la sede legale applicabile per quanto “non disciplinato” dal Regolamento è soltanto quello societario.
Se infine la EU Inc. con sede legale in Italia apre una filiale (che diventa una vera e propria società formalmente autonoma) in un altro Stato membro, si dovrà applicare la disciplina dell’art. 19 della proposta di Regolamento. In tal caso, la filiale della EU Inc. sarebbe assoggettata alla legge dello Stato ospitante la filiale stessa, anche per quanto riguarda la materia lavoristica.
3. Le regole applicabili in materia di partecipazione dei lavoratori (art. 12)
Nella logica della proposta di Regolamento del 18 marzo u.s., è in capo alle imprese la scelta se optare per il “28° regime” costituendo una EU Inc. con i vari metodi previsti oppure restare legate alle discipline nazionali (e ai comuni criteri di selezione della legge applicabile).
Le imprese hanno così il potere di scegliere le norme applicabili non solo ai loro rapporti interni (il diritto societario) o a questioni contrattuali, ma anche le regole che coinvolgono gli interessi di altri corpi sociali, quali le lavoratrici e i lavoratori e i loro sindacati.
Rileva in proposito l’art. 12 della proposta di Regolamento, per cui la disciplina in materia di partecipazione dei lavoratori applicabile varia a seconda del metodo con cui viene costituita una EU Inc.
Secondo il par. 1, una EU Inc. costituita ex nihilo ai sensi degli artt. 16-19 o mediante trasformazione, fusione o scissione domestica di una società già esistente ai sensi dell’art. 21 sarà soggetta alle norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro in cui ha la sede legale.
La norma pone problemi, perché potrebbe dare adito – in alcune circostanze - a fenomeni elusivi dei diritti di partecipazione dei lavoratori. Tale rischio è generato dalla diversità dei meccanismi di partecipazione dei lavoratori nei vari Stati, e dunque dalla possibilità che l’EU Inc. si costituisca in un determinato Stato (ad es., in Italia) per sfuggire alle forme di partecipazione più stringenti vigenti nello Stato in cui esercita la propria attività economica (ad es., in Germania).
Per rimanere allo stesso esempio, il rischio sarebbe concreto se la EU Inc. con sede legale in Italia costituisse una sua succursale in Germania. Siccome, in tal caso, la succursale non avrebbe una autonomia giuridica rispetto alla EU Inc. italiana, non si applicherebbe la disciplina tedesca sulla codeterminazione, ma la meno stringente disciplina italiana di cui alla legge n. 76/2025.
Diverso il caso in cui la EU Inc. italiana creasse una filiale in Germania. In tale ipotesi, si applicherebbe la più stringente disciplina tedesca sulla partecipazione, perché la filiale sarebbe una società di diritto tedesco.
Il problema esiste, ma almeno nell’esempio appena riportato (EU Inc. italiana che si stabilisce in Germania) sembra più teorico, che pratico. Invero è difficile che una EU Inc. con sede legale in Italia che intenda svolgere un’attività economica in Germania la quale preveda la presenza nell’unità tedesca di più di 500 dipendenti (soglia per la “cogestione del terzo”, la più blanda secondo l’ordinamento tedesco), lo faccia attraverso una succursale; tenderà a farlo attraverso una filiale, circostanza questa che – come detto – determinerebbe l’applicazione della più stringente disciplina tedesca sulla codeterminazione.
Secondo il par. 2 dell’art. 12, nel caso in cui una EU Inc. sia costituita mediante trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera ai sensi dei Capi I, II e IV del Titolo II della Direttiva 2017/1132 (come modificata dalla Direttiva n. 2019/2121) (per esempio, una S.r.l. italiana si vuole trasformare in una EU Inc. francese) o qualora una EU Inc. effettui tale trasformazione, scissione o fusione transfrontaliera conformemente alla Direttiva 2017/1132 (ad es., una EU Inc. francese si vuole trasformare in una S.r.l. italiana), le norme in materia di partecipazione dei lavoratori saranno determinate conformemente agli artt. 86-terdecies, 133 e 160-terdecies della Direttiva 2017/1132.
Quest’ultima prevede, infatti, una serie di misure per salvaguardare i diritti di partecipazione dei lavoratori. Le disposizioni in questione intendono evitare (o limitare) il rischio che l’operazione transfrontaliera sia diretta a eludere i diritti di partecipazione dei lavoratori. Tale rischio è generato – come già detto - dalla diversità dei meccanismi di partecipazione dei lavoratori nei vari Stati, e dunque dalla possibilità di utilizzare la libertà di stabilimento per sfuggire alle forme di partecipazione più stringenti. Le disposizioni in questione sono dirette a tutelare, in particolare, le forme di codeterminazione previste in alcuni Stati membri.
La Direttiva impone di applicare le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori vigenti nello Stato in cui la società è stabilita una volta conclusa l’operazione transfrontaliera (art. 86-terdecies, par. 1; art. 133, par. 1; art. 160-terdecies, par. 1). Tale regola è tuttavia soggetta a correttivi.
Infatti, le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato di destinazione non si applicano in tre ipotesi:
- se, nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione, fusione o scissione, la società – o almeno una delle società che partecipano alla fusione - ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori all’organo di vigilanza o di amministrazione della società (ex art. 2, lett. k, Direttiva 2001/86);
- se la legislazione dello Stato membro di destinazione non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima dell’operazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società;
- oppure se la legislazione dello Stato di destinazione non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società oggetto dell’operazione transfrontaliera situati in altri Stati membri, la possibilità di esercitare diritti di partecipazione identici a quelli di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato di destinazione stesso (art. 86-terdecies, par. 2; art. 133, par. 2; art. 160-terdecies, par.2).
In queste tre ipotesi, gli Stati devono rispettare la procedura prevista dall’art. 12, parr. 2 e 4 del Regolamento 2157/2001 e regolata da talune disposizioni della Direttiva 2001/86 per avviare una negoziazione sulle modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella società europea (la società europea può nascere dalla fusione di due o più società stabilite in almeno due Stati membri o dalla trasformazione di una società già presente in due o più Stati membri). La Direttiva 2017/1132 integra tali regole, disponendo, ad es., che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera “continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione” delle disposizioni che regolano la partecipazione nella società europea (art. 86-terdecies, par. 4, lett. c; art. 160-terdecies, par. 4 che richiamano l’allegato della Direttiva 2001/86, parte terza, lett. a).
La società trasformata, fusa o scissa è poi tenuta ad “adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia” dell’operazione transfrontaliera (art. 86-terdecies, par. 7; art. 133, par. 7; art. 160-terdecies, par. 7).
A tal fine si applicano i medesimi i correttivi alla legge del paese di stabilimento previsti dalla Direttiva 2017/1132 (vd. le tre ipotesi sopra indicate).
3.1. EU Inc. costituita mediante operazione transfrontaliera. Mantenimento dei diritti dei lavoratori e tutela dei crediti di lavoro
Altra questione affrontata dalla Direttiva 2017/1132 è quella della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e del mantenimento degli stessi standard di trattamento economico e normativo, a seguito dell’operazione transfrontaliera. La Direttiva si limita ad affermare che i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui l’operazione transfrontaliera acquista efficacia vengono trasferiti in capo alla società trasformata, derivante dalla fusione transfrontaliera o alle società beneficiarie della scissione transfrontaliera (art. 86-novodecies, lett. c; art. 131, par. 4; art. 160-novodecies, par. 1, lett. c). Le disposizioni preservano dunque i diritti acquisiti dai lavoratori; non è invece richiesto il rispetto dei medesimi standard economici e normativi applicati prima dell’operazione transfrontaliera. Di certo, qualora questa operazione sia sussumibile all’interno dell’ipotesi di trasferimento d’azienda di cui alla Direttiva 2001/23, si applicheranno le disposizioni ivi previste.
Ebbene, queste ultime disposizioni della Direttiva 1132 troverebbero applicazione anche nei confronti delle EU Inc. costituite a seguito di operazione transfrontaliera. Rileva in proposito il principio interpretativo generale che si può trarre dal considerando 76 della proposta di Regolamento per cui le EU Inc. non possono essere trattate “di diritto e di fatto, … in modo discriminatorio rispetto ad altre forme giuridiche per quanto riguarda aspetti comparabili, a meno che non si possa dimostrare che il trattamento differenziale sia giustificato da una motivazione oggettiva e sia proporzionato”.
Meritano altresì di essere ricordate le norme della Direttiva 2017/1132 sulla tutela dei creditori, tra i quali figurano anche i dipendenti o gli ex dipendenti della società, norme che dovrebbero essere – per le stesse ragioni di cui sopra - applicate anche alla EU Inc. costituita mediante operazione transfrontaliera. La Direttiva 2017/1132 prevede la possibilità per i creditori non soddisfatti dalle garanzie offerte nel progetto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera di rivolgersi – entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto stesso - alla “competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate”, a condizione che possano dimostrare che, in conseguenza dell’operazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei loro crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie (art. 86-undecies, par. 1; art. 126-ter, par. 1; art. 160-undecies, par. 1). I creditori possono altresì agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Ue o nazionale o da un accordo contrattuale (art. 86-undecies, par. 4). In caso di scissione, si prevede invece la responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse (art. 160-undecies, par. 2).
4. Disciplina in materia di stock Option (EU-ESO) (artt. 78 e 79)
La proposta di Regolamento introduce agli artt. 78 e 79 una disciplina armonizzata in materia di piani di stock option per le EU Inc., denominati “EU employee stock option plan”, EU-ESO.
Ai sensi dell’art. 78, una EU Inc. può istituire un piano EU-ESO mediante l’emissione di warrant, assegnati gratuitamente e non trasferibili (e non emettibili a soggetti che detengono direttamente o indirettamente più del 25% dei diritti di voto o dei diritti sui proventi della società), che consentono ai beneficiari di acquistare azioni della società. L’art. 79 della proposta di Regolamento disciplina il trattamento fiscale, prevedendo che il reddito derivante dai warrant non sia tassato né al momento dell’assegnazione, né al momento della maturazione, né al momento dell’esercizio, ma solo al momento della cessione delle azioni ottenute esercitando il warrant.
Un primo profilo critico riguarda gli effetti contributivi e previdenziali. Se le stock option vengono usate per sostituire una parte del reddito da lavoro, quella quota può non generare contribuzione previdenziale nella stessa misura della retribuzione. Il problema, quindi, è duplice: da un lato riguarda il finanziamento complessivo dei sistemi di welfare e previdenza; dall’altro riguarda il singolo prestatore di lavoro, che potrebbe ritrovarsi con una minore contribuzione utile ai fini pensionistici.
Un altro profilo critico concerne la sorte concreta delle stock option nei momenti di sospensione o di cessazione del rapporto di lavoro. La proposta di Regolamento non chiarisce in modo sufficiente cosa accada ai warrant in caso di licenziamento individuale e collettivo, di dimissioni, o di trasferimento d’azienda, ristrutturazione o cessazione dell’attività. Senza regole chiare, il prestatore di lavoro può perdere il beneficio proprio nel momento in cui il rapporto si interrompe anche per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.
5. Procedure di insolvenza semplificate (artt. 88-102)
La proposta di Regolamento disciplina ora - al capo X (artt. da 88 a 102) - l’insolvenza delle società EU Inc. che sono start-up innovative (art. 1, lett. f), vale a dire che soddisfino i requisiti previsti dalla proposta di Raccomandazione della Commissione C 202671800 relativa alla definizione di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up ad alta crescita.
Il presupposto è l’insolvenza definita come l’incapacità («non essere in grado») di pagare i propri debiti a scadenza, demandando agli Stati membri di stabilirne la definizione in modo chiaro, semplice e facilmente accertabile. In sostanza, la definizione di insolvenza non appare distante da quella nazionale (ex art. 2, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 14/2019) e non dovrebbe suscitare ostacoli per la sua armonizzazione interna.
Come chiarito nella Relazione della proposta di Regolamento, questa disciplina una procedura di liquidazione semplificata per la quale restano ferme le norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento delle decisioni in materia di insolvenza di cui al Regolamento n. 2015/848, nonché la piena applicazione della Direttiva n. 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva e sull’esdebitazione. In particolare, seguendo quanto indicato nella Relazione, resta fermo il criterio del Centro degli Interessi Principali (COMI), ovvero il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi, per individuare la competenza per l'apertura della procedura di insolvenza.
Il Capo X della proposta di Regolamento introduce – come detto - una procedura di liquidazione armonizzata semplificata con l’obiettivo di rendere la liquidazione rapida, economica ed efficiente.
La procedura privilegia il mantenimento del debitore nella gestione dei beni e dell’attività, prevede l’uso obbligatorio di strumenti elettronici per le comunicazioni e consente la sospensione delle azioni esecutive individuali.
I crediti sono ammessi in modo semplificato, principalmente sulla base di una dichiarazione del debitore, salvo opposizione dei creditori; e l’autorità competente può decidere di chiudere subito la procedura se il realizzo dei beni risulta antieconomico.
Per ridurre ulteriormente i costi, la proposta di Regolamento promuove il realizzo dei beni tramite aste elettroniche pubbliche, imponendo agli Stati di istituire piattaforme digitali interconnesse a livello europeo attraverso il portale della giustizia elettronica dell’Ue.
Le ricadute sui rapporti di lavoro pendenti e sulla tutela dei crediti dei dipendenti saranno evidentemente legate all’applicazione giurisprudenziale delle norme lavoristiche interne che resteranno ferme ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento n. 2015/848. Ad esse si sommano le previsioni della Direttiva 2017/1132 in caso di EU Inc. costituita mediante operazione transfrontaliera (supra, par. 3.1.).






