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© Marco Merlini / Cgil
Di seguito riportiamo la memoria CGIL, inviata alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, relativa all’audizione informale, tenutasi martedì 14 ottobre, sul Disegno di Legge C. 2643 di conversione in legge del decreto – legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Disegno di Legge C. 2643 di conversione in legge del decreto – legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
In premessa occorre dare evidenza e ribadire l’abuso dello strumento della decretazione d’urgenza per intervenire in una materia che dovrebbe invece essere completamente riformata, anche in considerazione della inefficacia delle procedure come testimoniato dai dati di sintesi sull’effettivo accesso alle quote e al numero di contratti di lavoro attivati per gli anni 2023-2024.
C’è necessità di guardare oggettivamente allo scarto che si è generato tra il fabbisogno espresso dalle parti sociali e le quote complessive.
Come, merita un approfondimento non compatibile con la decretazione di urgenza, il disallinea-mento tra nulla osta richiesti ed i visti, tra nulla osta e contratti di lavoro attivati e tra i visti e i contratti di lavoro attivati (e conseguentemente gli accordi di integrazione) che continuano a dimostrare che l’obiettivo di percorsi di migrazione più sicuri e la condizione per riconoscere alle persone migranti un lavoro dignitoso, la parità di trattamento e la non discriminazione nel mercato del lavoro italiano, non sono raggiunti.
Contestualmente, l’incremento delle quote senza intervenire sulla procedura e sulla impostazione complessiva della regolazione legislativa tra lavoro e migrazioni merita una valutazione oggettiva non avendo risolto il tema di come garantire un efficace incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro per superare le inefficienze che caratterizzano la modalità del click day.
Le modifiche alla normativa sull’immigrazione introdotte dal decreto-legge in taluni casi si limitano invece ad interventi sulla tempistica delle procedure e di omogenizzazione di alcuni istituti, in altri introducono nel corpo del Testo unico sull’immigrazione (TUI - D.lgs. n. 286/1998) previsioni legislative varate con il D.L. n. 145/2024 e che avevano validità solo per il 2025.
Si conferma - a nostro avviso - un approccio sbagliato d’intervento sulla relazione tra le politiche dell’immigrazione e il lavoro che in alcun modo guarda alla necessità di un radicale cambio d’impostazione.
Riteniamo, infatti, necessaria un’azione che non si limiti alla procedura ma che sia orientata al cambiamento dell’attuale legislazione sui flussi di ingresso per lavoro. Condizione a cui complessiva-mente anche questo Decreto non risponde.
Per questo, sosteniamo la necessità di alcuni correttivi importanti: la previsione di una procedura di regolarizzazione per tutti i settori economici e produttivi attivabile anche su istanza di chi lavora o di chi ha lavorato in Italia, l’ introduzione del permesso di soggiorno per ricerca occupazione, il ripristino della figura dello sponsor, la reintroduzione della convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi di lavoro, l’accesso alle quote dei flussi delle persone già presenti sul territorio nazionale come previsto per i flussi 2021 (introdotto con DL 73 2022), il superamento del click day da sostituire con un meccanismo scorrevole attivabile correntemente su tutto l’anno, un rafforzamento delle dotazioni di personale della P.A. per tutte le realtà che hanno competenza sull’immigrazione.
Quindi, non una manutenzione con l’aggiornamento delle procedure e delle tempistiche ma una sostanziale rivisitazione della normativa degli ingressi per lavoro insieme alla cancellazione dei tratti punitivi e securitari introdotti con la legge 189/2002 cosiddetta Bossi – Fini e ulteriormente accentuati con i successivi provvedimenti (cosiddetti decreti Sicurezza e decreto Cutro).
Inoltre, nel merito del testo, non vengono recuperate in alcun modo altre criticità che avevamo già valutato negativamente durante gli incontri e le audizioni relative al Decreto-legge 145 dell’11 otto-bre 2024 e che evidenziamo nei commenti all’articolo 5.
Inoltre, permane una situazione di difficoltà relativa al rafforzamento del personale impiegato presso gli uffici che si occupano di immigrazione compreso il tema del rinnovo, fino al 31/12/25, delle attività svolte in somministrazione per il Ministero dell’Interno.
Nello specifico e seguendo la composizione del Disegno di Legge per la conversione del decreto-legge n. 146/2025:
Articolo 1 (Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità e sulle dichiarazioni fornite ai fini dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri)
Alle lettere a) e b) si prevede che i termini per il rilascio del nulla-osta (per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), nel complessivo termine dei sessanta giorni, non decorrono più dalla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro ma dall’imputazione della richiesta alle quote d’ingresso. La stessa previsione è stata introdotta anche per le autorizzazioni all’ingresso per lavoro stagionale, in riferimento al termine di venti giorni.
Si rende così imprevedibile la durata del procedimento amministrativo e nei fatti si procede al superamento del termine dei sessanta giorni (venti giorni per il lavoro stagionale) per il rilascio “in ogni caso” del nulla-osta.
In alcun modo con tale modifica normativa si garantisce una data certa per il completamento della procedura di rilascio del nulla-osta trascinando con sé il rischio di allungare i tempi di ingresso. A fronte quindi dei noti ritardi nell’effettivo rilascio dei nulla osta, con questa modifica, si decide di non rimuovere gli ostacoli conclamati che impediscono il rispetto delle tempistiche.
Gli interventi alle lettere c), d), e) f), g) e h) dell’art. 1 introducono - nella procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro in casi particolari (art. 27 TUI), per volontariato (art. 27-bis TUI), per ricerca (art. 27-ter TUI), per i lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater TUI), per trasferimenti intra-societari (artt. 27-quinquies e 27-sexies TUI) – i “controlli di veridicità” da parte delle amministrazioni sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e degli altri soggetti proponenti la domanda che si conformeranno a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 / 2000).
Non si specifica se trattasi di un intervento di carattere semplificatorio utile a rendere maggiormente fluida la procedura di rilascio dei titoli di soggiorno. Inoltre, rimangono invariate, le restrizioni normative previste nel corpo dell’articolo 27 e seguenti relative al possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di alcune attività e all’impossibilità dell’accesso ai titoli di soggiorno per ricerca per i titolari della protezione temporanea e della protezione internazionale.
Articolo 2 (Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)
Si consolida nel TUI quanto già previsto dal D.L. n. 145 / 2024 convertito con legge n. 187 / 2024, che aveva valore solo per l’anno 2025. La disposizione riguarda:
• la precompilazione delle domande per lavoro subordinato, anche stagionale;
• il limite massimo di tre domande di nulla osta per lavoro subordinato, applicabile ai datori di lavoro che accedono come utenti privati;
• l’esclusione di tale limite per le domande presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o tramite soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della L. 12/1979 con l’obbligo di garantire che il numero delle richieste di nulla osta sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati, in relazione al numero dei dipendenti o al settore di attività dell’impresa.
È noto che il sistema dei flussi non è idoneo a garantire un reale contatto e una corretta intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto, il sistema delle quote e le modalità di accesso non si sono dimostrate in grado di contrastare lo spazio di azione di soggetti “intermediari” che utilizzano forme vessatorie e ricattatorie nei confronti delle persone straniere che intendono accedere al meccanismo. È un fenomeno noto, che alimenta il circuito della irregolarità e dello sfruttamento lavorativo.
Un mero aumento dei controlli e degli adempimenti burocratici, come proposto sia nel D.L. n. 145 /2024 che in questo decreto, non migliorerà l’efficienza del procedimento, al contrario, aumenterà la durata dello stesso e non contrasterà con efficacia i soggetti che lucrano sul sistema dei flussi e che agiscono lo sfruttamento lavorativo.
La novella normativa non produce quindi una semplificazione delle procedure, che andrebbero profondamente riformate attraverso un sistema che garantisca l’effettivo e corrente incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Introduce, invece, un allungamento generalizzato dei tempi dei procedimenti riguardo all’ottenimento del nulla-osta al lavoro subordinato.
Articolo 3 (Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)
Riteniamo invece in gran parte positiva la possibilità di svolgimento di attività lavorativa non solo in attesa di rilascio e rinnovo ma anche di conversione del permesso di soggiorno.
Sarà necessario porre attenzione alle condizioni che verranno richieste perché nella vastità e contraddittorietà delle incombenze che impone la normativa agli stranieri in sede di rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno non si garantisce l’efficacia dell’applicazione della previsione di legge né un accesso generalizzato e universale al diritto.
Articolo 4 (Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali)
Riteniamo positiva la modifica riguardante l’aumento della durata del permesso di soggiorno per i cosiddetti “casi speciali” di cui all’art. 18 TUI (permesso per protezione sociale) e all’art. 18-ter TUI (permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che viene portata dagli attuali sei mesi a un anno, con l’integrazione della casistica dell’inserimento lavorativo per il prolungamento della durata al “maggior periodo occorrente”.
Parimenti positiva la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno di cui agli artt. 18 e 18-bis TUI (permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) di avere accesso all’assegno di inclusione (ADI), come già previsto per i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter TUI.
Articolo 5 (Ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)
Viene integrato il TUI con l’art. 27 septies, introducendo quanto previsto dal D.L. 145/2024 in merito agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.
Non viene superato il carattere sperimentale della misura e il numero massimo di 10.000 istanze come indicato nel decreto-legge. Restano invariate le modalità di presentazione delle domande di nulla-osta all’ingresso di lavoratori da impiegare per periodi superiori a tre mesi, a tempo determinato o indeterminato, per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Permane, negativamente, l’esclusione dei patronati dal processo di presentazione delle domande con l’affidamento esclusivo alle agenzie per il lavoro (APL) e alle associazioni datoriali, in merito al rilascio fuori dalle quote di 10.000 istanze per i lavoratori impiegati nell'assistenza familiare e socio-sanitaria, il vincolo che lega il lavoratore al datore di lavoro per i primi 12 mesi che rischia di limitare fortemente la libertà di scelta del lavoratore, aumentando la sua vulnerabilità in caso di abusi o di condizioni di lavoro sfavorevoli, la necessità di autorizzazione preliminare per il cambio di datore durante il primo anno che aggrava ulteriormente questa situazione.
Anche in relazione all’accesso per il 2025 a tale fattispecie si conferma l’enorme scarto tra la quota, il numero delle domande (1.605), i nulla osta rilasciati (535), i visti d’ingresso (258) e i contratti attivati (80). Guardando a questi dati di sintesi è evidente l’insufficienza della riproposizione della previsione normativa senza alcun intervento correttivo.
Articolo 7 (Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)
Riteniamo non accettabile il prolungamento dei tempi di rilascio del nulla-osta per il ricongiungimento familiare (art. 29 comma 8 TUI) con l’estensione da novanta giorni a centottanta giorni.
Già oggi i tempi che intercorrono dalla richiesta fino all’ottenimento dei visti di ingressi si aggirano intorno a un anno e, spesso, superano tale durata a seconda dei territori e delle ambasciate di riferimento. Pertanto, occorre non la dilatazione della tempistica ma l’attivazione di misure efficaci
per garantire il rispetto dei termini originariamente definiti. È una modifica che di fatto cerca di neutralizzare le azioni giudiziarie nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Articolo 8 (Proroga del “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” e ampliamento dei partecipanti)
Si prevede l’integrazione alla partecipazione agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene inoltre abrogata la scadenza operativa del tavolo, pari a tre anni dalla sua costituzione o successiva proroga triennale.
Il superamento del limite temporale di operatività del tavolo può essere letto in termini positivi, per la necessità di mantenere attivo un presidio istituzionale importante. L’allargamento della partecipazione andrebbe letto in relazione alle finalità del tavolo: se è luogo di definizione delle misure e delle azioni anche sul versante legislativo si rischia di ridurne l’efficacia e l’operatività. La proroga delle attività del tavolo non è sufficiente se non accompagnata da un adeguato rafforzamento delle risorse dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli interventi strutturali su trasporti, alloggi e condizioni di lavoro. Inoltre, non è mai stato realizzato un effettivo raccordo con il Comitato nazionale per il contrasto al lavoro sommerso, con il rischio di duplicare in maniera inefficace i luoghi di confronto su tematiche analoghe, senza rafforzare la capacità di intervento concreto.
Articolo 9 (Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera) L’intervento riguarda la disciplina di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera riservato agli Enti del terzo settore. Si introducono i riferimenti agli articoli 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003 e all’accredito delle regioni all’erogazione di servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150 / 2015.
Con la modifica normativa, nei fatti, si realizza un ampliamento nei soggetti che possono accedere al Fondo, che ha una dotazione di risorse minima prevista in 500.000 euro per gli anni 2026-2027. Occorrerebbe interrogarsi sull’efficacia di tali misure, che producono una polverizzazione delle risorse, in attività peraltro non meglio specificate.