La legge di Bilancio 2025 riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L'importo è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.

L'importo del bonus non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione , non superiore a 40.000 euro annui (non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale). Il Bonus è erogato, a domanda, dall’INPS.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, ovvero dalla data di ingresso in famiglia del minore.

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