Il Decreto Legislativo n. 230/2021, in attuazione della legge n. 46/2021, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. L’Assegno è un sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei ventuno anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di un ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno Unico e Universale spetta:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni, purché:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a ottomila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno Unico e Universale viene determinato in base all’ISEE.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo: da un massimo di 201,00 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.227,33 euro, a un minimo di 57,50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro (per l’anno 2025). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a ventuno anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF - componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2023:

  • l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei familiari con almeno quattro figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
  • l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai minori di età compresa tra uno e tre anni, con ISEE fino a 40 mila euro;
  • l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

Infine, in favore delle famiglie con figli disabili, viene prevista la corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.

L’Assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, o tramite bonifico domiciliato.

A chi spetta l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico?

L’Assegno Unico e Universale riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

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