Roma, 9 ottobre - “Le due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pubblicate il 7 ottobre rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori e ribadiscono un principio fondamentale: il TFR è salario differito e tale rimane indipendentemente dalla sua destinazione”. È quanto si legge in una nota della Cgil nazionale a commento delle sentenze n. 26356 e n. 26355 del 2026, che intervengono sul TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS e sulle somme versate alla previdenza complementare.

La Confederazione spiega che, in particolare, con la prima di queste sentenze “la Cassazione chiarisce che il TFR mantiene la propria natura retributiva anche quando deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS. Un principio importante perché la modalità di gestione del TFR non può modificare la natura di un diritto maturato dal lavoratore. La pronuncia – si sottolinea – ha una conseguenza concreta significativa: il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo dell’impresa insolvente anche per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria. Una tutela fondamentale perché alla perdita del lavoro non può aggiungersi quella di quote di salario già maturate”.

Per quanto riguarda la sentenza n. 26355/2026, “la Cassazione interviene anche sulla previdenza complementare, stabilendo che il TFR conferito al fondo pensione e i contributi a carico del lavoratore mantengono natura retributiva e, nelle procedure concorsuali, sono assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile”. “Diversa – chiarisce la Cgil – è la qualificazione del contributo a carico del datore di lavoro, al quale le Sezioni Unite riconoscono natura previdenziale, escludendo l’applicazione del medesimo privilegio. È un punto sul quale occorre intervenire perché il contributo datoriale non è una liberalità dell’impresa, ma un diritto che nasce dalla contrattazione collettiva ed è parte del trattamento riconosciuto al lavoratore. Un principio particolarmente importante per i fondi pensione negoziali, espressione diretta della contrattazione collettiva: sono infatti i contratti nazionali e gli accordi collettivi – evidenzia la Confederazione – a definire il diritto alla contribuzione datoriale, la misura dei versamenti e il fondo di riferimento. Parliamo di risorse contrattate nell’interesse dei lavoratori e destinate alla loro futura pensione: occorre evitare che, in caso di insolvenza dell’impresa, possano andare perdute”.

Per la Cgil “queste pronunce assumono ancora maggiore rilievo alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio è previsto infatti un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, salvo una diversa scelta entro sessanta giorni. Un sistema che valorizza la contrattazione collettiva e prevede il conferimento del TFR maturando e della contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure stabilite dai contratti. All’aumento dell’automaticità dell’adesione – sostiene la Confederazione – devono corrispondere maggiori garanzie. È necessario rafforzare i controlli e gli strumenti per individuare tempestivamente le omissioni contributive e recuperare le somme dovute, assicurando che TFR e contributi arrivino effettivamente alla posizione individuale”.

“Le sentenze delle Sezioni Unite – si legge infine nella nota – rafforzano dunque le tutele e ribadiscono un principio fondamentale: il TFR è salario differito, la contribuzione del lavoratore è salario destinato alla previdenza e il contributo datoriale è un diritto conquistato attraverso la contrattazione collettiva. Sono risorse dei lavoratori e devono essere effettivamente versate e tutelate, valorizzando il ruolo della contrattazione e dei fondi pensione negoziali”.