l’INPS, con circolare n. 25 del 6 marzo 2023, ha fornito istruzioni sulla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’art. 1, comma 292, della legge di bilancio 2023, che ha aggiunto il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.

Riportiamo di seguito le precisazioni dell’Istituto.

Destinatarie: condizioni e requisiti

In base alle nuove disposizioni previste dalla legge n. 197/2022, possono accedere alla pensione opzione donna le lavoratrici che perfezionano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2022 e si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • c) licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della n. 296/2006.

L’INPS ha chiarito che le predette condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non saranno oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda i requisiti da perfezionare, resta invariata l’anzianità contributiva richiesta (35 anni) ma cambia il requisito dell’età.

Le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74% di cui alle lettere a) e b) possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione, entro il 31.12.2022, di 35 anni di contribuzione e l’età anagrafica di almeno:

  • 60 anni se senza figli;
  • 59 anni se con 1 figlio;
  • 58 anni se con almeno 2 figli.

Le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi di cui alla lettera c), invece, devono aver perfezionato, entro il 31.12.2022, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.

Non è più prevista la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome.

Ricordiamo che:

  • per le iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, nella determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini del diritto non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI;
  • il trattamento pensionistico viene liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo.

Lavoratrici caregivers

La norma in esame si applica alle lavoratrici che assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Con circolare n. 34 del 23.02.2018 punto 3, l’INPS ha specificato che:

  • “per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
  • per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame.
  • per affini di secondo grado si intendono i cognati”.

È indispensabile la presenza di convivenza della lavoratrice con la persona affetta da handicap grave. Il requisito della convivenza viene soddisfatto, oltre che con la coabitazione, anche con la residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico ma con interni diversi. La convivenza, inoltre, si realizza anche nei casi in cui sia attestata la dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile.

La condizione di caregiver non è quindi correlata all’autorizzazione da parte dell’INPS a godere di permessi e congedi.

Secondo l’INPS, i 6 mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono essere continuativi.

Considerato che, con messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, l’INPS ha recepito l’equiparazione del “convivente di fatto” al coniuge o alla parte dell’unione civile ai fini del congedo straordinario, abbiamo chiesto alla Direzione Centrale Pensioni la conferma dell’equiparazione anche nei casi di fruizione della pensione opzione donna. L’Istituto, con nota del 15 marzo 2023 ha risposto: “Stante il tenore letterale della norma, le conviventi di fatto non sono comprese tra le lavoratrici di cui al punto 2.2 della citata circolare”

Lo status di persona con disabilità grave viene acquisito alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ad esempio, la nuora convivente della persona con handicap grave può chiedere la pensione opzione donna a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona disabile non possano prestare assistenza, avendo compiuto 70 anni di età oppure affetti da patologie invalidanti oppure deceduti o mancanti.

Per quanto riguarda le patologie invalidanti, poiché non esplicitamente definite dalla legge, l’INPS fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 278/2000, relativamente ai congedi per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000:

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Per familiari “mancanti” si intende, oltre all’assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità (ad esempio divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso).

Lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi

Possono conseguire la pensione opzione donna le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione.

Per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Nella circolare, quindi, viene specificato che per le lavoratrici licenziate devono coesistere entrambe le condizioni:

  • tavolo di confronto attivo alla data del 1° gennaio 2023 o attivato in data successiva;
  • il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo.

Pertanto, le lavoratrici licenziate da aziende in crisi il cui tavolo di confronto sia stato chiuso alla data del 31.12.2022, non potranno accedere al trattamento pensionistico opzione donna.

In relazione alle singole domande ricevute, l’INPS richiederà alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto.

In merito alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il licenziamento, abbiamo posto un quesito alla Direzione Centrale Pensioni sulla possibilità di conseguire la pensione opzione donna nei casi di eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo determinato, autonomo, parasubordinato o svolgendo una prestazione occasionale. L’Istituto, con la citata nota del 15 marzo 2023 ha risposto: “Con riferimento alle lavoratrici di cui al punto 2.2 della predetta circolare, la ripresa di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento osta all’accesso a pensione, a prescindere dalla gestione previdenziale presso la quale sia stata versata la relativa contribuzione obbligatoria. Le tipologie di attività di lavoro indicate nel quesito (lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, lavoro dipendente a tempo determinato, attività con iscrizione al libretto famiglia remunerata con voucher) non sono riconducibili ad attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato”.

Decorrenza

Restano confermate le disposizioni in materia di decorrenza della pensione.

Al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici conseguono il trattamento pensionistico decorsi:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata in una forma di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ricorrendo requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possono accedere al pensionamento, rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre del 2023.

La decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° febbraio 2023 per le lavoratrici dipendenti e autonome e al 2 gennaio 2023 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive.

Il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni alla data di presentazione della domanda.

Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto alla pensione opzione donna nel caso in cui le previste condizioni si verifichino anche successivamente al 31.12.2022.

Rammentiamo, altresì, che le lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa (35 anni di contributi e 58/59 anni di età rispettivamente per dipendenti e autonome) entro il 31 dicembre 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anche dopo l’apertura della finestra.

Domanda di pensione

Al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici devono presentare la domanda di pensione ed allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.

In sede di istanza, le lavoratrici caregivers devono compilare un’autodichiarazione in cui affermano di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con il soggetto affetto da handicap grave, indicando i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica ed allegando il relativo documento se non in possesso dell’INPS.

Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, bisogna segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. L’interessata dovrà quindi allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.

Al verbale sono equiparati:

  • l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che può essere richiesto, decorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento dell’handicap, da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’azienda sanitaria locale da cui l’interessato è assistito;
  • il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del DL n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del DL n. 90/2014, rilasciato dalla commissione al termine della visita per l’accertamento dell’handicap su richiesta motivata dell’interessato.

Gli accertamenti e i certificati provvisori consentono l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave. Nei casi in cui il verbale definitivo non confermi il giudizio di handicap grave, alla lavoratrice non verrà riconosciuto il diritto al trattamento e la pensione sarà revocata.

Con riferimento alla documentazione da allegare in merito all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, nonché ad ulteriori precisazioni in merito ai verbali di handicap grave, l’INPS rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8.

L’INPS accerta d’ufficio il requisito della convivenza, previa indicazione da parte della richiedente degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa, l’interessata può produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda di pensione, i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona disabile non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle prescritte situazioni indicate nella norma (compimento dei 70 anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

In caso di patologie invalidanti dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente, la lavoratrice dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.

Le lavoratrici invalide almeno al 74%, nella domanda di pensione devono riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile ed allegare il relativo documento se non in possesso dell’INPS. Con riferimento alla documentazione da allegare nel caso di patologie oncologiche, l’INPS rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punto 8. Se lo status di persona invalida è stato acquisito per effetto di un decreto di omologa o di sentenza, valgono i criteri sopra esposti per le lavoratrici caregivers.

Tavolo di confronto con il Governo

Lo scorso 19 gennaio si è aperto un tavolo di confronto con il Governo sul tema delle pensioni, dove abbiamo ribadito il nostro giudizio fortemente negativo rispetto ai recenti provvedimenti in materia contenuti nella legge di bilancio, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione e sottratto rilevanti risorse al capitolo previdenza.

Abbiamo chiesto interventi correttivi immediati rispetto ad alcune scelte sbagliate fatte con la legge di bilancio, a partire da opzione donna. Siamo consapevoli che opzione donna è una misura parziale e particolarmente penalizzante, ma un intervento correttivo, oltre a dare una risposta alle oltre venti mila lavoratrici che mediamente ne fanno richiesta ogni anno, avrebbe rappresentato un primo passo per dare credibilità al confronto complessivo sulla previdenza.

Anche all’incontro tecnico del 13 febbraio il Ministero del Lavoro non ha indicato nessuna soluzione concreta, ma una disponibilità sempre generica a un intervento migliorativo della misura.

In attesa di una nuova convocazione del tavolo, siamo a conoscenza che sono state richieste all’INPS diverse relazioni tecniche per aumentare l’attuale platea di riferimento per questa misura, che ricordiamo essere con gli attuali requisiti richiesti 2.900 secondo le stime del Governo - solo 870 secondo l’Osservatorio Previdenza della CGIL e della Fondazione di Vittorio. Le ipotesi in campo sono diverse e comunque non risolverebbero definitivamente il problema, come la possibilità di uscita a 59 anni per tutte le lavoratrici, oppure 58 anni per tutte le categorie attualmente previste (caregiver, invalidi civili e “licenziate” con eliminazione del requisito del numero di figli per l'abbassamento dell'età) e l’eliminazione del tavolo di crisi aperto per tutte le lavoratrici licenziate.

Tutte le ipotesi in campo sono ferme al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, visto il nodo sempre delle risorse.